UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 6 febbraio 2003 

Modificazione allo statuto.
(GU n.56 del 8-3-2003)

                             IL RETTORE

  Vista  la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art 6,
commi 6, 9 e 11;
  Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato  emanato  lo  Statuto  di  questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 7 ottobre 1996 n. 235 - supplemento ordinario
- n. 165;
  Vista  la  delibera  del Senato Accademico di questo Ateneo, seduta
del  28  novembre  2002  con  cui  e'  stata approvata la modifica di
Statuto relativamente all'art. 18 comma 1;
  Vista  la  nota  prot.  n.  324  del 28 gennaio 2003 del M.I.U.R. -
Servizio  per  l'Autonomia  Universitaria e gli studenti - Ufficio I,
con  la quale viene comunicato di non avere osservazioni da formulare
in merito alla modifica dell'art. 18 comma 1 dello Statuto;
                               Decreta
di  emanare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge n. 168/1989, la
modifica  all'art.  18  comma  1 dello statuto dell'Universita' degli
studi  di  Perugia,  nel testo di seguito riportato ed evidenziata in
grassetto:

                              Art. 18.
                  Attivita' mediche e assistenziali

  1)  L'Universita' definisce attraverso apposite norme regolamentari
l'assetto   organizzativo  necessario  all'assolvimento  dei  compiti
istituzionali  di  didattica,  di  ricerca  ed assistenziali prestati
nella facolta' di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria.

  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  5 dello Statuto, per le
Scuole     di     specializzazione     che     svolgono     attivita'
medico-assistenziale,  il  direttore,  responsabile  di una struttura
complessa,  puo'  essere  rieletto  anche  dopo  il  secondo  mandato
consecutivo.

  2)  La  disponibilita'  delle strutture assistenziali e' realizzata
dall'Universita'  con appositi protocolli ed accordi che disciplinano
i   rapporti   fra   la   facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  le
amministrazioni  nazionali,  regionali  e  locali, in particolare con
quelle preposte al Servizio sanitario nazionale. Al fine di garantire
la  migliore  interconnessione  fra  compiti di didattica, ricerca ed
assistenza della facolta' di medicina e chirurgia e per assicurare la
preparazione,  la  specializzazione  e l'aggiornamento permanente dei
medici, l'Universita' puo' costituire un apposito Policlinico.
  3)  Con specifico Regolamento proposto dalla facolta' di medicina e
chirurgia  entro  tre  mesi  dall'emanazione  dello  statuto, vengono
determinate  le modalita' con cui si realizzano le forme di autonomia
organizzativa  e  gestionale  delle  strutture,  che svolgono compiti
assistenziali,  nel  rispetto  della normativa universitaria. In tale
regolamento  verranno  definite  le  norme  per  la  costituzione  di
strutture che coinvolgono Dipartimenti universitari ed ospedalieri.
  4)  La  facolta'  di  medicina  veterinaria  si dota di un ospedale
veterinario     per     l'espletamento    dell'attivita'    didattica
teorico-pratica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
    Perugia 6 febbraio 2003
                                                  Il rettore: Bistoni