AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 12 febbraio 2003 

Divieto  di  rapporti  professionali  fra  direttore  dei  lavori  ed
appaltatore. (Determinazione n. 4/2003).
(GU n.52 del 4-3-2003)

                    IL CONSIGLIO PER LA VIGILANZA
                         SUI LAVORI PUBBLICI
Considerato in fatto.
  L'OICE  ha  richiesto  a  questa Autorita' un parere in merito alla
regolarita'  di  due  bandi  gara dell'Azienda Padova Servizi S.p.a.,
aventi  ad  oggetto  "Direzione  lavori  e supervisione tecnica delle
forniture"  per la realizzazione di una linea di trasporto pubblico a
via  guidata  nel  comune  di Padova, nei quali e' stata inserita una
clausola  di  siffatto  tenore:  "l'aggiudicatario  si  impegna a non
accettare  alcun  incarico dal soggetto che risultera' aggiudicatario
dell'appalto  per  la realizzazione della linea di trasporto pubblico
Pontevigodarzese-Centro Storico-Guizza fino al collaudo dell'opera".
  A  parere  dell'OICE  una simile clausola, pone un divieto assoluto
per l'aggiudicatario dell'affidamento de quo di intrattenere rapporti
commerciali  con  l'appaltatore,  per lungo tempo (fino al collaudo),
anche  al di fuori dello specifico appalto al quale si riferiscono le
prestazioni  di  direzione dei lavori e di supervisione tecnica delle
forniture.
  L'OICE  rileva  che  l'unica disposizione a cui il divieto inserito
nel bando di gara puo' essere ricondotto e' l'art. 17, comma 9, della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  relativo  agli affidatari degli
incarichi di progettazione. A suo parere, pero', il divieto esula dal
disposto  del  suddetto  articolo  che  si riferisce ad uno specifico
appalto.
  L'OICE  rileva,  inoltre,  come,  per  effetto della legge 1 agosto
2002,  n.  166,  che consente un ricorso piu' ampio che in passato al
c.d.  "appalto  integrato", le situazioni di partnership tra societa'
di  ingegneria e costruttori costituiscano un elemento di grandissima
rilevanza  per  l'attivita' commerciale e la partecipazione alle gare
di maggiore importo.
  La   suddetta   clausola,  pertanto,  rappresenterebbe  un'indebita
chiusura  di  ampie  e rilevanti fette di mercato della progettazione
per  quelle  societa'  di ingegneria che si trovassero aggiudicatarie
dei servizi in questione.
  La  problematica  in  discorso  e'  stata sottoposta all'attenzione
delle  associazioni  ed ordini professionali firmatari dei protocolli
d'intesa con questa Autorita', i quali hanno formulato valutazioni in
merito,  sia  mediante  memorie,  sia  in  sede di apposita audizione
tenutasi in data 18 dicembre 2002 presso questa Autorita'.
Considerato in diritto.
  Al  fine  di  fornire  una  soluzione  alla  problematica sollevata
dall'OICE, deve preliminarmente richiamarsi il disposto dell'art. 17,
comma  9,  della  legge  n.  109/1994  e  s.m., in base al quale "gli
affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali
subappalti  o  cottimi,  per  i  quali  abbiano  svolto  la  suddetta
attivita'  di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni di
lavori  pubblici,  subappalti  e  cottimi  non  puo'  partecipare  un
soggetto  controllato,  controllante  o  collegato all'affidatario di
incarichi  di progettazione (...). I divieti di cui al presente comma
sono   estesi   ai   dipendenti   dell'affidatario  dell'incarico  di
progettazione,  ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico
ed  ai  loro  dipendenti,  nonche'  agli  affidatari  di attivita' di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti".
  Si richiama, inoltre, il disposto dell'art. 8, comma 6, del decreto
del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in base al
quale  "gli  affidatari  dei  servizi  di  supporto  ...  non possono
partecipare  agli  incarichi  di  progettazione  ovvero  ad appalti e
concessioni  di  lavori  pubblici  nonche' a subappalti e cottimi dei
lavori  pubblici  con riferimento ai quali abbiano espletato i propri
compiti  direttamente  o per il tramite di altro soggetto che risulti
controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'art. 17,
comma  9,  della  legge n. 109/1994"; si richiama, infine, l'art. 48,
comma  2,  del  suddetto  decreto  del Presidente della Repubblica n.
554/1999  che  stabilisce  che  "gli  affidatari  delle  attivita' di
supporto  non  possono  espletare  incarichi  di  progettazione e non
possono   partecipare   neppure  indirettamente  agli  appalti,  alle
concessioni  ed  ai  relativi subappalti e cottimi con riferimento ai
lavori per i quali abbiano svolto le predette attivita'".
  Le  norme  richiamate  stabiliscono  il  divieto per il progettista
incaricato   e   per  gli  affidatari  dei  servizi  di  supporto  di
partecipare  a  procedure  selettive  per l'aggiudicazione dei lavori
dell'opera  in  relazione  alla  quale  abbiano  prestato  le proprie
attivita'   professionali,   anche  se  in  possesso  dei  prescritti
requisiti;  divieto  che  l'art.  17,  sopra citato, estende anche ai
dipendenti  dell'affidatario  dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori  nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti,
nonche'   agli   affidatari   degli   incarichi   di   supporto  alla
progettazione   ed   ai   loro   dipendenti;   inoltre,  ai  soggetti
controllati, controllanti o collegati all'affidatario di incarichi di
progettazione.
  Ai  sensi  del suddetto art. 17, comma 9, della legge n. 109/1994 e
s.m.,  pertanto,  l'affidatario  dovra'  scegliere se candidarsi alla
redazione  del progetto (o servizi affini), ovvero all'esecuzione dei
lavori.
  Va  osservato  che  il  fine  delle  norme  e'  quello di impedire,
attraverso   una   mirata   strumentalizzazione  delle  attivita'  di
progettazione e delle attivita' ad essa correlate, la precostituzione
di  posizioni di vantaggio per l'aggiudicazione dei lavori in capo al
progettista  o ai soggetti a questo legati con conseguente violazione
del  principio  della  par  condicio  dei concorrenti all'appalto dei
lavori.   Le  norme,  quindi,  vogliono  bloccare  sul  nascere  ogni
tentativo  di  commistione  fra  soggetti  operanti  in  ruoli  e con
funzioni  diverse  che, laddove autorizzati anche ad entrare in altre
fasi  dell'iter  procedurale,  avrebbero  interesse a condizionare in
tutto o in parte, per trarne successivi benefici, la loro attivita'.
  In  sostanza,  l'art.  17,  comma 9, della legge n. 109/1994 e s.m.
nonche'  gli  articoli 8  e  48  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  554/1999,  riguardano  il  divieto per il progettista
incaricato  e  per  gli  affidatari  dei  servizi  di  supporto  alla
progettazione,    di    partecipare   a   procedure   selettive   per
l'aggiudicazione  dei lavori in relazione alla quale abbiano prestato
le  proprie  attivita'  professionali. Cio' non impedisce, pero', che
nel  passato  fra  progettista e aggiudicatario dei lavori ci possano
essere  stati  rapporti  di  tipo  professionali  ne' che, per lavori
diversi da quelli per i quali ha svolto l'attivita' di progettazione,
ci possano essere in futuro rapporti professionali.
  Rispetto alla problematica connessa all'attivita' di progettazione,
la  figura del direttore dei lavori solleva altre e diverse questioni
che  necessitano di approfondimenti per giungere a definire se e come
opera  il  divieto  di  intrattenere, contestualmente all'incarico di
direzione  dei  lavori,  rapporti  professionali  con l'esecutore dei
lavori.
  Il  direttore  dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica
e'  il  professionista,  dotato  di specifiche conoscenze tecniche ed
idoneo  titolo  di  studio, che nell'interesse del committente vigila
sull'esecuzione dei lavori, emanando le disposizioni e gli ordini per
assicurare  la  corrispondenza  dell'opera  stessa  alle prescrizioni
contrattuali  e  agli elaborati progettuali e sorvegliandone la buona
riuscita. In considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono
devolute,  assume  pertanto  la  veste  di "agente" e deve ritenersi,
quindi,   funzionalmente  e  temporaneamente  inserito  nell'apparato
organizzativo  della  pubblica  amministrazione  che gli ha conferito
l'incarico, quale "organo tecnico straordinario".
  La funzione autoritativa svolta dal direttore dei lavori impone che
l'esplicazione  del  suo incarico sia preordinata, anche nel rispetto
dei  principi  deontologici  di lealta' e correttezza, esclusivamente
alla  salvaguardia  dell'interesse  pubblico ad ottenere una corretta
realizzazione  dell'opera,  con  il  conseguente divieto di legami di
cointeressenza tra il direttore dei lavori (vigilante) ed il soggetto
esecutore dei lavori (vigilato).
  Occorre,  pertanto,  verificare  se  e  come  opera  il  divieto di
intrattenere,   contestualmente  all'incarico  di  direzione  lavori,
rapporti professionali con l'esecutore dei lavori.
  Quando il direttore dei lavori e' un soggetto interno alla stazione
appaltante   sussiste   il   divieto  di  cui  trattasi,  in  ragione
dell'esclusivita' del rapporto di pubblico impiego con il conseguente
divieto  di  assumere altro impiego od incarico per conto di soggetti
diversi dall'ente pubblico datore di lavoro.
  Nel  caso  in  cui  le  funzioni  di  direttore  dei  lavori  siano
attribuite  a  soggetti  esterni  alla  stazione appaltante la natura
dell'attivita'  di  direzione  dei  lavori  fa  ritenere che vi e' un
divieto   assoluto   di   intrattenere   rapporti  professionali  con
l'appaltatore, in quanto e' necessario garantire che il direttore dei
lavori  effettivamente  vigili  sulla  corretta esecuzione dell'opera
nell'esclusivo interesse della P.A. committente, assicurando cosi' la
massima trasparenza nella fase di esecuzione dei lavori.
  Quanto all'operativita' temporale del divieto di svolgere attivita'
professionali  nell'interesse  dell'appaltatore,  si ritiene che esso
debba riguardare il periodo compreso dall'aggiudicazione al collaudo.
  Occorre  a  tal  fine  permettere  al professionista, al momento di
acquisire l'incarico di direttore dei lavori, di essere in condizione
di  valutare  se l'incarico sia conveniente, tenuto conto dei vincoli
che  comporta  nel  rapporti  con l'appaltatore. Pertanto, il divieto
deve  essere  specificamente  previsto nel bando di gara in quanto si
tratta  di  regole  per  le  quali  non e' prevista espressa sanzione
normativa  e che, quindi, richiedono per la loro effettivita' impegni
contrattualmente assunti.
  Nel caso in cui al momento dell'aggiudicazione siano gia' in essere
rapporti  professionali  tra il direttore dei lavori e l'appaltatore,
occorre  prevedere,  anche  questo  nel bando di gara, che, una volta
conosciuta  l'identita'  dell'aggiudicatario, il direttore dei lavori
segnali  l'esistenza  di  tali rapporti alla stazione appaltante alla
cui  valutazione  discrezionale  e' rimesso l'esame della sostanziale
incidenza  dei  suddetti  rapporti  in  correlazione  all'incarico da
affidare.
  In  base  alle  suddette  considerazioni l'Autorita' e' dell'avviso
che:
    a) ai  sensi  del combinato disposto di cui all'art. 17, comma 9,
della  legge  11  febbraio 1994, n. 109 e s.m. e agli articoli 8 e 48
del  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
e  s.m., opera per il progettista incaricato e per gli affidatari dei
servizi di supporto alla progettazione il divieto di partecipare alle
procedure selettive per l'aggiudicazione dei lavori in relazione alla
quale abbiano prestato le proprie attivita' professionali;
    b) all'affidatario dell'incarico di direzione lavori e' precluso,
dal  momento  dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi
incarichi professionali dall'appaltatore;
    c) il  direttore  dei  lavori,  una  volta conosciuta l'identita'
dell'aggiudicatario  e  abbia  in  essere  rapporti professionali con
questo,  ne  deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante alla
cui  valutazione  discrezionale  e' rimesso l'esame della sostanziale
incidenza di detti rapporti sull'incarico da affidare;
    d) le  disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono
essere  previste  nei  bandi  di  gara relativi all'affidamento delle
attivita'  di  direzione dei lavori in quanto si tratta di regole per
le  quali  non e' prevista espressa sanzione normativa e che, quindi,
richiedono per la loro effettivita' impegni contrattualmente assunti.
      Roma, 12 febbraio 2003
                                                 Il presidente: Garri