MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Comunicato  relativo  allo  sconto  dovuto dai farmacisti al Servizio
sanitario  nazionale  in  base  all'art.  1, comma 40, della legge 23
dicembre  1996,  n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(GU n.53 del 5-3-2003)

    La  Direzione  generale  della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza,  acquisito al riguardo anche il parere del comitato
interministeriale  dei  prezzi,  precisa  che  lo  sconto  dovuto dai
farmacisti  al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma
40,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art.
52,  comma 6,  della  legge  27  dicembre  2002,  n. 289, deve essere
applicato a tutte le specialita' medicinali comprese le copie nonche'
ai medicinali generici.