COMUNE DI ANCONA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.63 del 17-3-2003)

    Il  comune  di Ancona ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1)   di   applicare   per   l'anno  2003,  le  seguenti  aliquote
dell'imposta:
      a)  aliquota  ridotta  -  pari  al  4  per mille a favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
      b)  aliquota  agevolata  -  pari  al  5  per mille a favore dei
soggetti  che  concedono l'unita' immobiliare ad uso abitativo in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o agli affini,
limitatamente  al  vincolo  di  parentela intercorrente tra coniuge e
genitori  dell'altro  coniuge,  il  soggetto  a cui e' stato concesso
l'immobile  ad  uso  gratuito  dovra' avere nello stesso la residenza
anagrafica  e  dovra'  far parte di un nucleo familiare costituito da
almeno due persone conviventi, ovvero di un nucleo unifamiliare nello
stato di vedovo/a, divorziato/a;
      c)  aliquota  agevolata  -  pari  allo 0 per mille a favore dei
proprietari   che   hanno   stipulato   un   contratto  di  locazione
regolarmente  registrato  ai  sensi  della  legge  n.  431/1998; come
specificato:
        contratti  di  locazione ad uso abitativo (ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge n. 431/1998);
        contratti  di locazione di natura transitoria per le esigenze
abitative degli studenti universitari (ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della legge n. 431/1998);
        contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria
(ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 431/1998);
purche'  redatti  in conformita' ai contratti-tipo promossi al comune
di Ancona;
      d) aliquota maggiorata - pari al 9 per mille limitatamente agli
immobili  ad  uso  abitativo,  non  locati  o locati ma senza atto di
registrazione;
      e)  aliquota  ordinaria  - pari al 7 per mille per gli immobili
locati  ad uso abitativo con contratto registrato e non convenzionato
ai  sensi della legge n. 431/1998; l'applicazione di tale aliquota e'
subordinata  alla  presentazione  da  parte  del  soggetto passivo di
imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione
del contratto;
      f)  aliquota  agevolata  -  pari al 4,5 per mille per le unita'
immobiliari  ad  uso  abitativo  di proprieta' dell'Istituto autonomo
delle case popolari (I.A.C.P.);
      g) aliquota ordinaria - pari al 7 per mille per tutti gli altri
immobili.
    Per  l'applicazione  delle  aliquote  ai  punti b), c) ed e) deve
essere   prodotta   autocertificazione   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  entro  i termini per il
versamento  a  saldo di imposta per l'anno di riferimento con effetto
anche   per  gli  anni  successivi  qualora  permangano  i  requisiti
indicati,  in  mancanza  di  tale autocertificazione verra' applicata
l'aliquota maggiorata;
    2)  di  confermare  che  l'aliquota ridotta, pari al 4 per mille,
prevista  per  l'abitazione  principale  venga  applicata  anche alle
pertinenze,  limitatamente  ad  una unica unita' immobiliare compresa
tra le categorie di seguito indicate: C6 e C7. Si precisa inoltre che
ai   fini  dell'agevolazione  si  considerano  pertinenze  le  unita'
immobiliari  contraddistinte  con  categoria  di  cui  sopra  purche'
destinate  ed  effettivamente utilizzate in modo durevole, a servizio
dell'abitazione   principale,  classificate  o  classificabili  nelle
categorie catastali sopra indicate;
    3)  di  non  apportare  modifiche  alla  misura  della detrazione
d'imposta  per  l'abitazione  principale  stabilita  dalla  legge  n.
662/1996 e, quindi, applicare la detrazione di Euro 103,29.
    (Omissis).