COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.63 del 17-3-2003)

    Il  comune  di  Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini) ha
adottato  il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1)  di  stabilire  le  aliquote I.C.I. per l'anno 2003 cosi' come
segue:
      5,3 per mille per i seguenti casi:
        a)  per  l'abitazione  nella  quale  il  contribuente  che la
possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento  ed i suoi familiari dimorano abitualmente e per un massimo
di due pertinenze;
        b)  per  l'abitazione  appartenente  a cooperativa edilizia a
proprieta' indivisa, adibita a dimora abituale dal socio assegnatario
e per un massimo di due pertinenze;
        c) per l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente
all'estero,  a  condizione che non risulti locata e per un massimo di
due pertinenze;
        d)  per  l'abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o
usufrutto  da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza
in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata e per un massimo di due
pertinenze;
        e)  per  l'abitazione  concessa  in uso gratuito a parenti in
linea  retta  o collaterale fino al secondo grado (parentela in linea
retta  di  primo grado: genitori e figli; parentela in linea retta di
secondo  grado:  nonni  e  nipoti;  parentela in linea collaterale di
secondo  grado: fratelli/sorelle) nella quale dimorano abitualmente e
per  un  massimo  di  due pertinenze, previa presentazione, a pena di
decadenza  del  beneficio,  apposita autocertificazione attestante la
sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste;
        f)  per  due  o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad
uso  abitazione  dal  contribuente e dai suoi familiari, a condizione
che  venga  comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE  regolare
richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle
unita'   medesime.   In   tal  caso,  l'equiparazione  all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata  la  richiesta  di  variazione  e  per  un  massimo di due
pertinenze;
        g)  per  l'abitazione  posseduta  da un soggetto che la legge
obbliga  a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora
l'unita'  immobiliare  risulti occupata, quale abitazione principale,
dai familiari del possessore e per un massimo di due pertinenze;
        h)  per  gli  immobili  di  proprieta' di enti senza scopo di
lucro,  di  cui al comma 53, art. 3, della legge n. 662/1996 e per le
relative pertinenze;
      7 per mille per i seguenti casi:
        per  le  abitazioni  non  locate  e per quelle utilizzate dal
proprietario non rientranti nelle altre aliquote (seconde case) e per
le relative pertinenze;
        per le aree fabbricabili;
      6,7 per mille per i seguenti casi:
        per  gli  immobili  locati o ceduti in comodato ad enti senza
scopo di lucro;
        per le abitazioni locate;
        per  tutti  gli altri immobili non individuati nei precedenti
punti;
        per le pertinenze delle stesse unita' immobiliari;
    2)  di  prendere atto che per l'anno 2003 la detrazione ordinaria
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  e' fissata in Euro 103,29, con la precisazione che
tale   detrazione   spetta   a   tutte   le  abitazioni  assoggettate
all'aliquota  del  5,3  per  mille  di  cui sopra, ad eccezione delle
tipologie  previste  alle  lettere  e)  ed  h),  e  che  la  parte di
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione  principale, puo' essere detratta dall'imposta dovuta
sulle pertinenze;
    3)  di stabilire che per l'applicazione dell'aliquota del 5,3 per
mille  nel  caso  di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in
linea  retta e collaterale fino al secondo grado nella quale dimorano
abitualmente  e  per  un  massimo  di  due  pertinenze, e' necessario
presentare,    a    pena   di   decadenza   del   beneficio,   idonea
autocertificazione  attestante  le  condizioni  di diritto e di fatto
richieste,  entro  il  termine del 20 dicembre 2003, data di scadenza
della seconda rata I.C.I.;
    4)  di  precisare  che  l'applicazione  dell'aliquota del 5,3 per
mille  di cui al punto precedente, viene rapportata ai mesi in cui si
verificano   le  condizioni  richieste,  che  necessariamente  devono
sussistere alla data del 30 giugno 2003;
    5)  di  prendere  atto  che  per  l'anno 2003 viene confermata in
Euro 258,23  la maggiore detrazione per l'abitazione principale per i
soli  casi  previsti  alle lettere a) e b) in premessa indicate per i
proprietari   ovvero   titolari  del  diritto  di  usufrutto,  uso  e
abitazione che si trovino nelle seguenti condizioni:
      A.1)  che  siano  pensionati  che  alla data del 30 giugno 2003
abbiano compiuto i sessanta anni di eta';
oppure
      A.2)  il  cui  nucleo  familiare comprenda persone totalmente o
permanentemente inabili al lavoro o con una invalidita' non inferiore
al 67,00%, ma tale da precludere un utile inserimento lavorativo;
      B)   possiedano   un  reddito  annuo  lordo  non  superiore  ad
Euro 8.249,81  per  nucleo  familiare  composto  da una sola persona,
di Euro 16.060,54  per  nucleo familiare composto da due persone (per
ogni  componente  in  piu'  il  reddito  si aumenta di Euro 8.249,81)
(redditi aggiornati in base all'indice ISTAT novembre 2002);
      C)  siano  proprietari ovvero titolari del diritto di usufrutto
uso  o abitazione di una sola unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale e con un massimo di due pertinenze (garage o
posto auto, cantina, ecc.);
    6)  di  precisare  che  la  maggiore  detrazione  di cui al punto
precedente  spetta  in  caso  di  compresenza  delle  tre  condizioni
indicate,  nonche'  in  caso  di  comproprieta', proporzionalmente al
numero  dei  possessori  dell'immobile  che  rientrino nelle suddette
condizioni;  la  parte  di  detrazione che non ha trovato capienza in
sede  di  tassazione dell'abitazione principale, puo' essere detratta
dall'imposta dovuta sulle pertinenze;
    7) di dare atto che ai fini di cui ai punti 5 e 6 si considera il
reddito    relativo    all'anno    2002    escludendo   dal   calcolo
dell'imponibile:
      i redditi soggetti a tassazione separata;
      i redditi esenti IRPEF;
      il  reddito  dell'unita' immobiliare direttamente abitata e con
eventuali pertinenze;
      i  redditi  dominicali  e  agrari  fino  ad  Euro  51,65 se non
titolari di partita IVA;
      la maggiorazione sociale, invalidita';
    8)  di  stabilire  che  i  soggetti  che vorranno usufruire della
detrazione  di  Euro 258,23, dovranno inviare o consegnare l'apposita
autocertificazione  resa  sulla  modulistica  all'uopo predisposta, a
pena  di  decadenza,  entro  il termine del 20 dicembre 2003, data di
scadenza della seconda rata I.C.I.
    (Omissis).