COMUNE DI ZANE'

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.63 del 17-3-2003)

    Il   comune   di   Zane'   (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato
il 20 gennaio   2003   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1)  di  determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote relative
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
      aliquota ordinaria applicata nella misura del 5,5 per mille;
      aliquota  ridotta  applicata nella misura del 4,5 per mille per
le  unita'  immobiliari  possedute a titolo di proprieta', usufrutto,
abitazione  e  superficie da persone fisiche o da soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, direttamente adibite ad abitazione
principale nonche' quelle equiparate, cosi' come definito dai commi 1
e  2  dell'art.  7  del  regolamento  per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili,  e  per  tutte  le  unita'  di  pertinenza
catastalmente descritte alla categoria C6;
    2)  di  concedere,  relativamente  all'anno  d'imposta  2003,  le
seguenti agevolazioni per l'abitazione principale:
      elevazione  della  detrazione  d'imposta  determinata  in  Euro
134,28;
      elevazione  della  detrazione  d'imposta  determinata  in  Euro
258,23 in favore dei soggetti passivi che si trovano in situazioni di
particolare  disagio  economico-sociale  nonche'  di handicap grave o
invalidita' assoluta in possesso dei seguenti requisiti:
      A)  possesso  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto
reale,   su   tutto  il  territorio  nazionale,  di  un'unica  unita'
immobiliare   direttamente   adibita   ad  abitazione  principale  ad
eccezione dell'autorimessa di pertinenza;
      B1)  godimento  di  un reddito complessivo del nucleo familiare
costituito  unicamente  da  pensioni  sociali, oltre al reddito della
sola prima casa;
      B2)  in  alternativa  al  punto  B1):  godimento  di un reddito
complessivo del nucleo familiare, dichiarato ai fini IRPEF per l'anno
precedente  a  quello  in  cui  viene  versata  l'imposta,  uguale od
inferiore   a  Euro  15.493,71  e  presenza  all'interno  del  nucleo
familiare   di   handicappato  grave  o  invalido  che  necessiti  di
assistenza esterna;
    3)  di  stabilire  che  i  requisiti di cui al precedente punto 2
dovranno   essere   provati   con   apposita   documentazione   e  su
presentazione   di   specifica   domanda  dei  soggetti  interessati,
all'ufficio tributi comunale, entro il 30 giugno 2003.
    (Omissis).