COMUNE DI SUBIACO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.65 del 19-3-2003)

    Il   comune  di  Subiaco  (provincia  di  Roma)  ha  adottato  il
5 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1. di  fissare  per  l'anno 2003 nella misura del 5,50 per mille,
l'aliquota   per   l'applicazione   dell'ICI  istituita  con  decreto
legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per le abitazioni principali
come  identificate  al  punto 1) dell'art. 7 del regolamento comunale
per  l'applicazione  dell'I.C.I., approvato con atto consiliare n. 54
del 30 ottobre 1998;
    2. di  fissare  per  l'anno  2003  nella  misura del 7 per mille,
l'aliquota   da   applicare   agli  altri  fabbricati  diversi  dalla
abitazione principale ed alle aree fabbricabili;
    3. di  fissare  per l'anno 2003, nella misura del 6,50 per mille,
l'aliquota  da applicare alle abitazioni concesse in comodato a figli
o  genitori  ivi  residenti,  senza alcuna delle detrazioni di cui al
punto seguente;
    4. di fissare per l'anno 2003 le seguenti detrazioni:
      a) in Euro 114 per l'abitazione principale;
    5.
      a)   in  Euro  130  per  l'abitazione  principale  con  reddito
complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a Euro 10.000;
      b) in Euro 207:
        b1)  anziani  che  al  31 dicembre  2002  abbiano compiuto il
sessantacinquesimo  anno  di eta' e con reddito complessivo lordo del
nucleo familiare non superiore a Euro 12.000;
      c) in Euro 258:
        c1)  per abitazione principale di pensionato che vive da solo
con reddito complessivo lordo pari alla pensione minima INPS.
    I  soggetti  di  cui  al  punto 5 devono, inoltre, trovarsi nelle
seguenti condizioni:
      a)  possesso  del  titolo  di  proprieta',  usufrutto,  o altro
diritto  reale di godimento, solo dell'abitazione principale oltre ad
eventuali pertinenze (garage, cantine, box, ecc.);
      b)  il  fabbricato  di che trattasi deve essere classificato in
una delle seguenti categorie catastali A2 - A3 - A4 - A5 - A6.
    La  detrazione effettiva non deve superare l'importo dell'imposta
calcolata sulla rendita della sola abitazione principale.
    Ogni contribuente, che ne avesse diritto, potra' usufruire di una
sola delle su esposte detrazioni.
    Per  beneficiare  delle detrazioni di cui sopra viene definita la
seguente procedura:
      autocertificazione:  mediante  compilazione, entro il 30 giugno
2003  di  apposito  stampato  da  richiedere  all'Ufficio tributi del
Comune;
      per   il   reddito:   quello  percepito  nell'anno  precedente,
presentando copia del 730 o Mod. Unico o CUD.
    (Omissis).