MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  dell'olio extravergine di oliva
"Dauno".
(GU n.58 del 11-3-2003)

    Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  D.O.P.  "Dauno", riferita all'olio extravergine di
oliva,  registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325 del
24 novembre  1997  nel  quadro  della procedura semplificata prevista
dall'art.  17  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  presentata  dal
Consorzio  per  la  tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine protetta "Dauno" - Daunia Verde, con
sede in Foggia, via Dante, 27;
    L'istanza  di  modifica  del disciplinare di produzione dell'olio
extravergine  di  oliva  "Dauno" D.O.P. riguarda l'eliminazione degli
adempimenti  previsti  dalla  legge  169  del  5 febbraio  1992 e dal
decreto  ministeriale  4 novembre  1993,  n.  573, la possibilita' di
trasformare  leolive  in  frantoi appartenenti a sottozone diverse da
quella  di  produzione delle olive stesse e l'introduzione di sistemi
di raccolta meccanizzata;
    Considerato  che  il  medesimo  Consorzio  di tutela della D.O.P.
"Dauno"  assicura  che  la  modifica  proposta  non  riduce il legame
geografico,  che  ha  rappresentato  uno  degli elementi sai quali ha
trovato  fondamento il riconoscimento comunitario, non compromette la
qualita' del prodotto ottenuto, non determina alterazioni al prodotto
ne'  svalorizzazioni  organolettiche,  con il preciso intendimento di
non  limitare  l'operativita' dei produttori ed avere la possibilita'
di  molire anche in frantoi ubicati nelle sottozone diverse da quella
di produzione delle olive;
    Considerato,  altresi',  che  l'art.  9  del regolamento (CEE) n.
2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni di origine registrate;
    Visto   il  parere  favorevole  alle  modifiche  ed  integrazioni
espresso dalla regione Puglia;
    Considerato  che,  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  dell'olio extravergine di oliva
"Dauno",   documento   trasmesso  alla  Commissione  europea  per  la
registrazione  della,  denominazione,  e'  il  testo pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana del 20 agosto 1998 -
serie   generale   -   n.   193,  ritiene  di  dover  procedere  alla
pubblicazione delle sole modifiche proposte;
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissati  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
la  tutela  del  consumatore  QTC  III - via XX Settembre, 20 - 00187
Roma,  entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della  presente proposta, dai
soggetti   interessati   e   costituiranno   oggetto   di   opportuna
valutazione,  da  parte  del  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali,  prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta alla
Commissione europea.
Proposta   di  modifica  del  disciplinare  di  produzione  dell'olio
extravergine di oliva a D.O.P. "Dauno".
    All'art.  4. (Caratteristiche di coltivazione) - I paragrafi 16 e
17 sono eliminati.
    L'art. 5. (Modalita' di oleificazione) - E' cosi' modificato:
      1)  "la zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta Dauno comprende l'intero territorio
della provincia di Foggia";
      i paragrafi 2, 3 e 4 sono eliminati;
    il  paragrafo  5,  divenuto  2,  e' cosi' modificato: la raccolta
delle  olive,  destinate  alla  produzione  dell'olio extravergine di
oliva  a  denominazione  di  origine protetta di cui all'art. 1, deve
avvenire direttamente dalla pianta";
      il  paragrafo  6,  divenuto  3,  ed il paragrafo 7, divenuto 4,
rimangano invariati.
    All'art.  6. (Caratteristiche al consumo) - I paragrafi 6, 7 ed 8
sono eliminati.
    All'art.  7.  (Designazione  e presentazione) - Il paragrafo 3 e'
cosi'  modificato: "L'uso di nomi di azienda, tenute, fattorie e loro
localizzazione    territoriale,    nonche'    il    riferimento    al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e'
consentito  solo  se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
    Il  paragrafo 9 e' cosi' modificato: "e' obbligatorio indicare in
etichetta  sia  l'annata  di produzione delle olive, da cui l'olio e'
ottenuto, che il lotto di confezionamento.