COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

COMUNICATO

Codice  di  autoregolamentazione  delle  astensioni  dalle  attivita'
giudiziarie  dei  magistrati  onorari di tribunale sottoscritto dalla
Federazione  magistrati  onorari  di tribunale, valutato idoneo dalla
Commissione  di  garanzia  con deliberazione n. 03/34 del 20 febbraio
2003.
(GU n.58 del 11-3-2003)

    1.  Il  diritto dei magistrati onorari di tribunale di proclamare
l'astensione  totale  o parziale dalle proprie funzioni e' esercitato
nei limiti e alle condizioni seguenti.
    2.    La    proclamazione    dell'astensione    dalle    funzioni
giurisdizionali   sara'   comunicata  almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio, con l'indicazione della durata e delle motivazioni, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.
    Le  stesse  autorita'  saranno  avvisate  di  un'eventuale revoca
spontanea almeno sette giorni prima della data stabilita per l'inizio
dell'astensione. La revoca dell'astensione per effetto di accordo con
le  autorita'  sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta
da   parte   della   Commissione  di  garanzia  sara'  immediatamente
comunicata.
    3.  L'astensione  dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i
cinque  giorni  consecutivi.  Non  puo'  essere  proclamato  un nuovo
periodo  di  astensione  se  non saranno decorsi almeno trenta giorni
dalla conclusione dell'astensione precedente.
    4.  Non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita'
giudiziarie   su   base   distrettuale   o  endodistrettuale,  ovvero
coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
    5.  I  magistrati  onorari  di tribunale che siano titolari di un
ruolo   o   che  svolgano  in  via  esclusiva  determinate  attivita'
giurisdizionali  si impegnano ad assicurare i "servizi essenziali" ad
essi delegati.
    Per  la definizione di "servizi essenziali" si rimanda al punto 4
del  codice  di  autoregolamentazione  predisposto  per  i magistrati
ordinari   professionali,  che  dunque  si  intende  in  questa  sede
integralmente riportato*.
    Il  punto  n. 4) del codice di autoregolamentazione del 16 giugno
2001.
    * "Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate,
le  attivita'  investigative,  istruttorie,  processuali di qualsiasi
natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969,
n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni
seguenti:
      a) in  materia  civile e del lavoro il divieto di astensione e'
limitato  ai  processi  relativi  ai  licenziamenti e ai procedimenti
sommari  di  natura  cautelare,  inclusi  quelli previsti dalle leggi
speciali  in  tema  di  repressione  delle  condotte  antisindacali e
discriminatorie;
      b) in   materia  penale  l'astensione  non  e'  consentita  nei
procedimenti  e  processi  con  imputati  detenuti;  non  e' altresi'
consentita  in  relazione  al  compimento degli atti urgenti previsti
dall'art.  467  del  codice  di procedura penale, o ai procedimenti e
processi relativi ai reati per cui e' imminente la prescrizione o, se
pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;
      c) in  materia  di sorveglianza l'astensione e' consentita solo
relativamente  ai  procedimenti  concernenti  i condannati in fase di
sospensione  dell'esecuzione,  e  alle attivita' non aventi carattere
processuale;
      d) hanno  natura  cautelare  ed  urgente tutte le controversie,
civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non
convalidato o confermato entro termini perentori;
      e) debbono  altresi'  essere  sempre assicurati gli adempimenti
urgenti  ed  indifferibili  dei pubblici ministeri non previsti dalle
indicazioni precedenti.".