COMUNE DI COLLEBEATO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.66 del 20-3-2003)

    Il  comune  di  Collebeato (provincia di Brescia), ha adottato il
18 dicembre  2002  e il 30 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di determinare nella misura del 7 per mille, per l'anno 2003,
l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:
      aliquota  del  5,5  per mille per l'abitazione principale cosi'
come  definita  dall'art.  8,  comma  2, secondo periodo, del decreto
legislativo 504/1992;
      aliquota  del  5,5  per  mille per la pertinenza (garage) delle
abitazioni principali;
      aliquota  dell'8  per  mille  per gli immobili non locati per i
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno  due  anni,  cosi' come consentito dall'art. 2, comma 4, della
legge 431/1998;
      aliquota  del 5 per mille a favore di proprietari che concedono
in  locazione  immobili  ad  uso  abitativo  a  titolo  di abitazione
principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra
le  organizzazioni  della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei
conduttori;
      aliquota  del  5,5  per  mille  per  abitazioni concesse in uso
gratuito a figlio e/o genitori;
      aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani
e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente;
      esenzione  per  i  terreni  agricoli  (purche'  non  siano aree
fabbricabili  ai  sensi  dei vigenti strumenti urbanistici oppure con
vocazione edificatoria);
    2.  di  determinare,  per  l'anno  2003, in Euro 103,29 l'importo
della detrazione annua per abitazione principale;
    3.  di  considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    4.  di  applicare le disposizioni previste dal comma 9, dell'art.
9,  del  decreto  legge  30  dicembre  1993,  n. 557, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133, in materia di
I.C.I.  a  decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto
dei  fabbricati  gia'  rurali  che non presentano piu' i requisiti di
ruralita'.
    (Omissis).
    1.  di  integrare  la  delibera  di Giunta n. 177 del 19 dicembre
2002,  che determina le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per   l'anno  2003  e  relative  detrazioni,  in  base  all'indirizzo
stabilito  dal  Consiglio comunale con delibera n. 70 del 19 dicembre
2002,  stabilendo che la detrazione annua per l'abitazione principale
per  l'anno  2003  di  Euro  103,29  si applica anche alle abitazioni
principali  concesse  in uso gratuito ai figli o genitori (parenti di
primo  grado  in linea retta) dell'intestatario dell'immobile, che la
utilizzano come prima casa.
    (Omissis).