COMUNE DI SAN POSSIDONIO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.79 del 4-4-2003)

    Il  comune di San Possidonio (provincia di Modena) ha adottato il
21   dicembre   2002   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    aliquota  del  5,9  per mille per unita' immobiliare direttamente
adibita  ad  abitazione  principale  in  favore delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa  (adibite  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari),
nonche'   per  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti
autonomi per le case popolari;
    aliquota  del  5,9  per mille per categorie catastali C6 o C7 nel
caso   di   pertinenze  dell'abitazione  principale,  intendendo  per
pertinenza  il  garage  o  il posto auto, anche se ubicati in diverso
edificio  o  complesso  immobiliare  nel  quale  e' sito l'abitazione
principale;
    aliquota  5,9  per  mille  per  l'unita'  immobiliare considerata
adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprieta'
o  usufrutto  da  anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
    aliquota  5,9 per mille per i fabbricati concessi in uso gratuito
a  parenti in linea retta fino al primo grado, che nelle stesse hanno
stabilito  la propria residenza. Per tali fattispecie viene applicata
anche   la   detrazione  prevista  per  l'abitazione  principale.  La
detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
    aliquota  del  6,8  per mille per tutti gli altri fabbricati (con
esclusione degli alloggi sfitti), e per i terreni;
    aliquota  del  7  per  mille  per  alloggi  non locati ovvero non
occupati  alla data del 1° gennaio 2003, e per le variazioni in corso
d'anno dall'anno successivo;
    aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
    di  dare  atto  che la detrazione d'imposta prevista per l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione principale viene applicata nella
misura  di Euro 104, cosi' come stabilito dall'art. 55, comma 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    (Omissis).