COMUNE DI BENTIVOGLIO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.70 del 25-3-2003)

    Il comune di Bentivoglio (provincia di Bologna) ha adottato il 17
dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  Di applicare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
nelle seguenti misure:
      unita'   immobiliare   direttamente   adibita   ad   abitazione
principale: 5 per mille;
      unita'  immobiliare  (civile  abitazione) diversa da abitazione
principale non affittata: 7 per mille;
      unita' immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione
principale  alle  condizioni  definite dagli accordi definiti in sede
locale,   fra  le  organizzazioni  delle  proprieta'  edilizie  e  le
organizzazioni   dei   conduttori  maggiormente  rappresentative  che
provvedono  alla  definizione  dei contratti-tipo come previsto dalla
legge  n.  431  del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3 (art. 5 comma 4,
regolamento comunale): 2 per mille;
      fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non  venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
come  stabilito  dall'ultimo  periodo  del  comma  1  dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 504/1992: 4 per mille;
      altre unita' immobiliari: 6,7 per mille;
      detrazioni   per   tutte   le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione  principale  come  previsto  dall'art.  10 del regolamento
comunale: Euro 120,00 annui;
      ulteriore  detrazione  di Euro 36,00 per un importo complessivo
non  superiore a Euro 156,00 annui, per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale,  a  favore dei proprietari o titolari del
diritto  di  usufrutto,  uso  od  abitazione  del  solo  appartamento
abitato,  con  eventuali  pertinenze  (garage  o cantina), si applica
qualora   ricorrano  le  seguenti  condizioni:  ulteriori  detrazioni
d'imposta art. 8, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
    L'ulteriore  detrazione di Euro 36,00, per un importo complessivo
non  superiore a Euro 156,00 annui, per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale,  a  favore dei proprietari o titolari del
diritto  di  usufrutto,  uso  od  abitazione  del  solo  appartamento
abitato,  con  eventuali  pertinenze  (garage  o cantina), si applica
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
      h) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano
un  reddito  di  pensione  non  superiore a Euro 8.119,20 annui lordi
riferiti all'anno 2002 ed essere in condizione non lavorativa;
      i) pensionati   e   portatori  di  handicap  con  attestato  di
invalidita' civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'Irpef
per  l'anno  2002, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a
Euro 12.994,80 piu' Euro 918,00 per ogni persona a carico;
      j) disoccupati,  tempi  determinati,  stagionali  e  lavoratori
parasubordinati  in  genere,  con  reddito annuale imponibile ai fini
Irpef  per  l'anno  2002, di tutti i componenti del nucleo familiare,
fino a Euro 12.994,80 piu' Euro 918,00 per ogni persona a carico;
      k) famiglie numerose con i seguenti requisiti:
        nucleo familiare composta da 6 o piu' componenti al 1 gennaio
2003;
        reddito  familiare  riferito  all'anno  2002  non superiore a
Euro 43.319,40  lordi  annui nel caso di una famiglia di 6 componenti
(a  tale  reddito  si  aggiungono  Euro 8.119,20 lordi annui per ogni
componente superiore a 6);
      l)  titolare  di  assistenza sociale a livello comunale a norma
dei  vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo quanto gia'
previsto ai punti precedenti;
      m)  proprietari  o  titolari  di immobili adibiti ad abitazione
principale colpiti da calamita' naturali nel corso del 2002;
      n) titolare  di  mutuo  prima  casa  con  reddito  inferiore  a
Euro 12.994,80  piu'  Euro 918,00 per ogni persona a carico calcolato
detraendo  dal reddito annuo imponibile ai fini Irpef l'importo delle
rate  per mutuo prima casa pagate nel 2002 nel limite massimo di Euro
6.324,00.
    Nei   casi  previsti  nei  precedenti  punti  l'applicazione  del
beneficio  della  ulteriore  detrazione  di Euro 36,00 e' subordinata
alla  condizione  che  gli  altri componenti del nucleo familiare non
possiedano   altre   proprieta'   immobiliari   oltre   all'eventuale
abitazione principale e relative pertinenze.
    Per  poter  usufruire dell'aumento della detrazione a Euro 156,00
e'  necessario  presentare la documentazione o autocertificazione che
attesti di essere in possesso dei requisiti.
    (Omissis).