COMUNE DI CALDERARA DI RENO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.70 del 25-3-2003)

    Il comune di Calderara di Reno (provincia di Bologna) ha adottato
il   7   gennaio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  confermare  l'istituzione,  a  valere per l'anno 2003, di
aliquote  diverse  ai fini della determinazione dell'imposta comunale
sugli immobili come di seguito indicato:
      a) aliquota  del  4,80  per  mille,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, ivi comprese:
        abitazione  nella  quale  il  contribuente, che la possiede a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario  finanziario, e i suoi familiari dimorano
abitualmente;
        unita'  immobiliare  appartenente  a  cooperativa  edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
        alloggio  regolarmente  assegnato dall'Istituto autonomo case
popolari;
        unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio  del comune a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino italiano gia'
residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni
di lavoro, a condizione che non risulti locata;
        unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da anziano o disabile, gia' residente a Calderara di Reno,
che  acquisisce  la  residenza  in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata;
        abitazione  locata,  con  contratto registrato, dalle persone
fisiche  soggetti passivi residenti nel comune di Calderara di Reno a
soggetto che la utilizza come dimora abituale, a condizione che venga
presentata  comunicazione  al  comune  entro  i termini di versamento
dell'imposta;
        abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino  al  2o  grado  in  linea  retta,  che  la  occupano  quale loro
abitazione    principale,   a   condizione   che   venga   presentata
comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
        due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'Agenzia del territorio
regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale
delle  unita'  medesime.  In tal caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
presentata la richiesta di variazione;
        abitazione   posseduta   da  un  soggetto  gia'  residente  a
Calderara  di  Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune
per   ragioni  di  servizio,  qualora  l'unita'  immobiliare  risulti
occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
        unita'  immobiliari di via Garibaldi n. 2, possedute a titolo
di   proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento,
ancorche' classificate D/2, nelle quali il soggetto passivo d'imposta
vi  abbia  la  residenza  alla  data del 31 dicembre 2002 e vi dimori
abitualmente, lasciando invariate le categorie e le rendite figuranti
in catasto.
    L'aliquota  del quattro virgola otto per mille e' stabilita anche
per    le    seguenti   pertinenze   considerate   parti   integranti
dell'abitazione   principale,  anche  se  distintamente  iscritte  in
catasto:
        il  garage o box o posto auto, coperto o scoperto (uno solo),
la  soffitta  (una  sola)  e  la cantina (una sola), che sono ubicati
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  nel quale e' sita
l'abitazione  principale, oppure il garage situato nel centro abitato
nel  quale  e'  sita l'abitazione principale; l'assimilazione opera a
condizione  che  il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale di
godimento,  anche  se  in  quota  parte,  o  il locatario finanziario
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare  di  diritto  reale di godimento, anche se in quota parte, o
locatario  finanziario della pertinenza e che questa sia durevolmente
ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
      b) aliquota  ordinaria  del 6,80 per mille da applicare a tutti
gli  altri  fabbricati  diversi  dagli  alloggi non locati (cioe' non
occupati),  comprese  le  residenze  secondarie di cui all'art. 7 del
vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., aree fabbricabili
e  terreni  agricoli,  cosi'  come  definiti  dall'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' i fabbricati realizzati
per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);
      c) aliquota  del  7  per  mille  per  gli  alloggi  non locati,
intendendosi  l'unita'  immobiliare classificata o classificabile nel
gruppo  catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile
a  fini  abitativi,  non tenuta a disposizione del possessore per uso
personale  diretto  e,  al  1  gennaio  2003  non  locata ne' data in
comodato a terzi;
      d) aliquota   del   4   per  mille  per:  l'unita'  immobiliare
direttamente   utilizzata  dal  soggetto  passivo  d'imposta  per  lo
svolgimento  di  nuova attivita' produttiva regolarmente iscritta nel
relativo  albo o registro a decorrere dal 1 gennaio 2001, per i primi
tre   anni   di   attivita',   a   condizione  che  venga  presentata
comunicazione al comune di anno in anno entro i termini di versamento
dell'imposta.   Per   le   attivita'   iniziate   in   corso   d'anno
l'agevolazione e' riconosciuta per l'intero anno d'inizio e per i due
successivi;
      e) aliquota  del  5,50  per  mille  per  i terreni agricoli dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale
iscritti  ai  fini  previdenziali negli elenchi previsti dall'art. 11
della  legge  9 gennaio 1963, n. 9, a condizione che venga presentata
comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;
      f) aliquota  dello zero per mille per gli alloggi affittati con
contratti  di  locazione  concertati  previsti  per i proprietari che
concedono  in  locazione  a  titolo di abitazione principale immobili
alle  condizioni definite in base alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
art.  2,  comma 3, a condizione che venga presentata comunicazione al
comune entro i termini di versamento dell'imposta.
    2.  Di  determinare  per  l'anno  2003,  ai sensi dell'art. 8 del
decreto   legislativo   30 dicembre   1992,   n.   504  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   nonche'   del   regolamento  per
l'applicazione  dell'I.C.I.,  la  detrazione annua di Euro 103,29 per
l'abitazione principale, e piu' precisamente per:
      l'abitazione  nella  quale  il  contribuente, che la possiede a
titolo  di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o
in  qualita'  di  locatario finanziario, insieme ai suoi familiari vi
dimora abitualmente;
      l'unita'  immobiliare,  appartenente  a  cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
      l'alloggio  regolarmente  assegnato dall'Istituto autonomo case
popolari;
      l'unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio  del comune a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  cittadino italiano gia'
residente a Calderara di Reno ed ora residente all'estero per ragioni
di lavoro, a condizione che non risulti locata;
      l'abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti
fino  al  2o  grado  in  linea  retta,  che  la  occupano  quale loro
abitazione principale;
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano o disabile gia' residente a Calderara di Reno,
che  acquisisce  la  residenza  in istituto di ricovero o sanitario a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
      due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad  uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'Agenzia del territorio
regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale
delle  unita'  medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione
principale  decorre  dalla  stessa  data  in cui risulta essere stata
esentata la richiesta di variazione;
      l'abitazione   posseduta   da  un  soggetto  gia'  residente  a
Calderara  di  Reno, che la legge obbliga a risiedere in altro comune
per   ragioni  di  servizio,  qualora  l'unita'  immobiliare  risulti
occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
      le  unita'  immobiliari  di  via Garibaldi n. 2, nel capoluogo,
possedute  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento,  ancorche'  classificate  D/2,  nelle  quali  il  soggetto
passivo  d'imposta  vi  abbia  la residenza alla data del 31 dicembre
2002  e vi dimori abitualmente, lasciando invariate le categorie e le
rendite figuranti in catasto;
    (Omissis).