COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.70 del 25-3-2003)

    Il  comune  di  Casalbuttano  ed  Uniti (provincia di Cremona) ha
adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   di   stabilire   le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione
dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune, con
effetto dal 1 gennaio 2003:
      1)  aliquota  ridotta,  da  applicare  per  le  persone fisiche
soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale: 6 per mille;
      2)  aliquota  agevolata  in  favore di proprietari che eseguono
interventi volti:
        a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:
3,5 per mille;
        b) al   recupero   di  immobili  di  interesse  artistico  od
architettonico localizzati in centro storico: 3,5 per mille;
        c) alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto anche
pertinenziali: 3,5 per mille;
        d) all'utilizzo  di  sottotetti:  3,5  per mille da applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la  durata  di  anni  tre dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
      3)  aliquota  da  applicare  per  i  soggetti passivi e per gli
immobili  che  non  rientrano  fra  quelli  previsti nelle precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 6,5 per mille.
    2.  Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge
23 dicembre 1996, n. 662.
    3.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,29 rapportate al periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione  principale da piu' soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota  per  la  quale la destinazione medesima si verifica. Per
abitazione  principale  si fa riferimento a quanto previsto dall'art.
19 del regolamento comunale di applicazione dell'imposta.
    4.  L'importo  della  detrazione  per  abitazione  principale  e'
elevato ad Euro 155,00 in presenza delle seguenti condizioni:
      1)   eta':  ultrasessantacinquenni  alla  data  del  1  gennaio
dell'anno di riferimento dell'imposta;
      2)  proprieta'  o  titolarita' di diritto reale di godimento di
unico  immobile di categoria catastale A2 - A3 - A4 - A5 - A6 adibito
ad abitazione principale con eventuale pertinenza;
      3)  di non possedere altri fabbricati e/o terreni nel comune di
Casalbuttano ed Uniti ne' in altri comuni;
      4)  reddito  imponibile ai fini Irpef di tutti i componenti del
nucleo  familiare conviventi riferito all'anno precedente del periodo
d'imposta non superiore a:
        Euro 10.850,00 per 1 componente il nucleo familiare;
        Euro 14.470,00 per 2 componenti il nucleo familiare;
        Euro 14.980,00 per 3 componenti il nucleo familiare;
        Euro 15.500,00 per 4 componenti il nucleo familiare e oltre.
    Per  fruire  della  suddetta  maggiore detrazione gli interessati
dovranno  presentare obbligatoriamente apposita domanda entro il mese
di   giugno  del  periodo  di  imposta  di  riferimento,  su  modello
predisposto dall'ufficio tributi e con allegata idonea documentazione
(copia  mod.  730  -  mod.  Unico  (ex 740) - Cud (ex mod. 101 o 201)
riferito all'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento.
    La  maggiore  detrazione verra' applicata in presenza di tutte le
condizioni sopra riportate.
    5.   Di  rinviare  al  regolamento  comunale  per  l'applicazione
dell'imposta   in  parola  ivi  comprese  le  detrazioni,  riduzioni,
agevolazioni ed esenzioni si cui al titolo IV del citato regolamento.
    6. (Omissis).
    7.  Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).