COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.70 del 25-3-2003)

    Il  comune  di  Robecco  sul  Naviglio  (provincia  di Milano) ha
adottato, il 16 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1. Di confermare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per  l'anno  2003 nelle stesse misure di quelle deliberate per l'anno
2002;
    nella seguente misura:
      5  per  mille  in favore delle persone fisiche soggetti passivi
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale   e  per  le  unita'  immobiliari  ad  esso  equiparate  e
precisamente:
        a)   le  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari;
        b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari;
        c)  le  unita' immobiliari posseduti a titolo di proprieta' o
di  usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che risultino non locate;
        d)  le  unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o
di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, a condizione che non risultino locate;
        e)  le  pertirienze  destinate  in  modo  durevole a servizio
dell'abitazione   principale,   ancorohe'   possedute   a  titolo  di
proprieta' o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con
il  possessore della predetta abitazione principale che siano parenti
in  linea  retta o collaterale fino al secondo grado col medesimo. Si
considerano  pertinenziali  anche  le unita' immobiliari inscritte in
categoria  catastale  C/2  (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle,
scuderie, rimesse ed autorimesse in un massimo di due) e C/7 (tettoie
chiuse  o  aperte,  soffitte  e simili), e sebbene ubicate in edifici
diversi da quello in cui e' situata l'abitazione principale;
        f)  le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti
in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli,
nonni e nipoti, fratelli e sorelle).
      5,75 per mille per altri immobili e terreni;
      7 per mille per alloggi non locati;
      3  per  mille in favore dei proprietari che eseguono interventi
di   recupero   di  unita'  immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici  - realizzazione di
autorimesse   o   posti  auto  anche  pertinenziali  -  utilizzo  dei
sottotetti - nel rispetto delle norme di legge;
    2.  di  fissare  la  detrazione per l'abitazione principale nella
misura di Euro 129,12;
    (Omissis).