COMUNE DI BUTTRIO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.73 del 28-3-2003)

    Il  comune  di  Buttrio  (provincia  di  Udine) ha adottato il 17
dicembre  2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
      aliquota ordinaria: 5 per mille;
      aliquota ridotta: 4 per mille a favore di:
        persone  fisiche  soggetti  passivi  e  soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa  residenti nel comune, per l'unita'
adibita  ad  abitazione  principale,  nonche'  per  quelle locate con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale;
        abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
e collaterale e affini entro il secondo grado esclusivamente se nelle
stesse il parente ha stabilito la propria residenza;
        abitazioni possedute da un soggetto anziano o disabile che ha
acquisito  la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di  ricovero  permanente e quelle possedute da cittadini italiani non
residenti  nel  territorio dello Stato a condizione che le stesse non
risultino locate;
        pertinenze  delle abitazioni principali, classificabili nelle
categorie C/2, C/6 e C/7, anche se distintamente iscritte in catasto;
      aliquota  del  7  per  mille  per  i  fabbricati destinati alla
locazione e non locati.
    2.  di  fissare  in  Euro  103,29  la detrazione per l'abitazione
principale  da  applicarsi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo  n.  504/1992 e dell'art. 10 del regolamento comunale per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
    3.  di  stabilire  l'aumento  della  detrazione  per l'abitazione
principale da Euro 103,29 a Euro 258,23 a favore dei contribuenti nel
cui  nucleo  familiare,  come risultante dai registri anagrafici, sia
presente  un  soggetto  portatore di handicap ai sensi della legge n.
104/1992.
    4.  di stabilire l'applicazione della detrazione per l'abitazione
principale  di  Euro 103,29 anche alle unita' immobiliari concesse in
uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale e affini entro il
secondo  grado esclusivamente se nelle stesse il parente ha stabilito
la  propria  residenza  e  alle  unita'  immobiliari  possedute da un
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di  ricovero  o  sanitario  a seguito di ricovero permanente e quelle
possedute  da  cittadini  italiani non residenti nel territorio dello
Stato  a condizione che le stesse non risultino beate; in nessun caso
la  detrazione  d'imposta  per  ciascuna  unita'  immobiliare  potra'
superare l'importo massimo stabilito.
    (Omissis).