COMUNE DI CONTIGLIANO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.76 del 1-4-2003)

    Il  comune  di  Contigliano  (provincia di Rieti) ha adottato, il
16 gennaio   2003,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    I)  l'aliquota da applicare ai fini dell'I.C.I. (imposta comunale
sugli  immobili) per i soggetti passivi e per gli immobili e' pari al
7 per mille, con effetto dal 1° gennaio 2003;
    II)  l'aliquota  da applicare per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale con le relative pertinenze ubicate nello stesso
edificio  o  comunque  nelle immediate vicinanze (vedi cortile, corte
comune, ecc. max. 50 metri) e' pari al 5,5 per mille;
    III)  l'aliquota da applicare per l'unita' immobiliare e relative
pertinenze  ubicate  nello stesso edificio o comunque nelle immediate
vicinanze  (vedi cortile, corte comune, ecc. max. 50 metri), concessa
in  uso  gratuito  da  persone  fisiche, con atto scritto avente data
certa,  a  parenti  in linea retta entro il primo grado, a condizione
che  questi  ultimi le utilizzino come abitazione principale, e' pari
al 5,5 per mille;
    IV)  l'aliquota da applicare per le unita' immobiliari adibite ad
attivita'  commerciali  e  studi  professionali,  ubicate  nel centro
storico e' pari al 4 per mille;
    V)  per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504  e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai  commi  48,  51,  e  52,  lettera  a), dell'art. 3 della legge 23
dicembre  1996, n. 662, e quanto stabilito dal comma primo lettera e)
dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
    VI) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha
facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge
4  gennaio  1968,  n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la
data  d'inizio  delle  condizioni  che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data della quale
l'immobile   e'   comunque  utilizzato.  Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
    VII)  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del
suo ammontare, Euro 129,11 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica. Per l'abitazione
principale  s'intende  quella  nella  quale  il  contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed
i suoi familiari dimorano abitualmente;
    VIII)   viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  che  acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
    IX) si da' atto che nella determinazione delle aliquote di cui al
capo  I,  II, III e IV e di quanto oggetto del capo VI, nonche' nella
definizione  della  detrazione  di  cui al capo VII sono state tenute
presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio
annuale  di  previsione  del  comune  e  che  i  provvedimenti, sopra
disposti rispettano tale equilibrio;
    X)  si  riserva  l'adozione di provvedimenti per l'iscrizione nel
bilancio  di  previsione  del fondo per il potenziamento degli uffici
tributari  del comune, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 3,
comma  57  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, e dal regolamento
comunale per l'applicazione dell'I.C.I.
    (Omissis).