COMUNE DI PORTOFERRAIO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.80 del 5-4-2003)

    Il  comune  di Portoferraio (provincia di Livorno) ha adottato il
31   gennaio   2003   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.   Di   modificare   l'aliquota  ordinaria  per  l'applicazione
dell'imposta  comunale sugli immobili, innalzandola dal 6,7 per mille
al 7 per mille.
    L'aliquota  dovra'  applicarsi  alle unita' immobiliari ricadenti
nelle  categorie catastali A/10, C/1 e D (tutte le classi); alle aree
fabbricabili  ed alla categoria residuale "altri immobili soggetti ad
imposizione".
    Evidenzia   che   appartengono  alla  categoria  "altri  immobili
soggetti ad imposizione" le unita' immobiliari diverse da "abitazione
principale",  da "unita' immobiliare concessa in comodato a parenti e
affini  entro  il  secondo  grado,  che la utilizzino come abitazione
principale"; da "unita' immobiliare locata con contratto registrato a
persone fisiche che la utilizzino come abitazione principale". Per le
unita' identificate nel capoverso precedente continuano ad applicarsi
le aliquote vigenti piu avanti elencate.
    2.  Di prevedere l'applicazione dell'aliquota agevolata del 6 per
mille   anche  all'ipotesi  di  unita'  immobiliari  ricadenti  nella
categoria  A  (escluso A/10) utilizzate dal proprietario, titolare di
licenza  di  pubblico  esercizio,  limitatamente ai casi di attivita'
ricettive   (alberghi   e   pensioni)  e  attivita'  di  ristorazione
(ristoranti, pizzerie, bar, etc.), quali alloggi ad uso esclusivo per
il personale dipendente.
    La  qualifica  di  dipendente  dovra'  risultare dalla tenuta dei
previsti libri obbligatori ai fini I.N.P.S. e I.N.A.I.L.
    I soggetti interessati all'agevolazione dovranno presentare entro
il  30 giugno di ogni anno apposita istanza su moduli predisposti dal
comune;
    3.  Di prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta pari al 4,4
per  mille,  per  l'ipotesi  di  unita'  immobiliari  ricadenti nelle
categorie  A/10,  C/1,  C/3  e  D,  per la durata massima di tre anni
d'imposta  decorrenti dal 1 gennaio 2003, possedute da soggetti nuovi
imprenditori  (imprenditori  individuali  o  societa' di persone) che
acquistino una nuova unita' immobiliare, come sopra identificata, per
svolgervi attivita' artigianale, professionale o commerciale.
    L'aliquota  ridotta verra' concessa esclusivamente per il periodo
di   effettivo   utilizzo   dell'immobile   acquistato   quale   bene
strumentale.
    L'ipotesi  agevolativa  e'  riconosciuta altresi' nel caso in cui
l'imprenditore, cosi' come definito dall'art. 2083 del codice civile,
divenga   proprietario,  a  seguito  dell'esercizio  del  diritto  di
prelazione, di un immobile in precedenza concesso in locazione.
    I soggetti interessati all'applicazione dell'aliquota ridotta, se
nuovi  proprietari,  dovranno  produrre  apposita istanza entro il 30
giugno  di  ogni  anno e, limitatamente al primo anno, produrre copia
del  certificato di attribuzione della partita IVA, nonche' dell'atto
di  acquisto  dell'immobile.  Nello stesso termine il soggetto che ha
esercitato  il  diritto di prelazione dovra' procedere all'esibizione
del  contratto  di  acquisto  e  della  comunicazione  effettuata  al
proprietario  con la quale veniva comunicata la facolta' di esercizio
del diritto di prelazione.
    4.  Di  confermare  per  l'anno 2003 le altre aliquote valide per
l'anno 2002 e cosi' riassunte:
      aliquota  ridotta del 4,4 per mille da applicarsi agli immobili
definiti abitazione principale;
      aliquota  maggiorata del 7 per mille da applicarsi agli alloggi
non locati;
      aliquota  agevolata del 6 per mille da applicarsi agli immobili
locati  con  contratto registrato ad un soggetto (persona fisica) che
la utilizzi come abitazione principale o concessi dal proprietario in
comodato  a parenti ed affini fino al secondo grado che la utilizzino
come abitazione principale.
    I  contribuenti  che  intendono usufruire dell'aliquota agevolata
per la prima dovranno presentare al comune, entro il termine previsto
per  il  versamento  della  rata  in  acconto (30 giugno), l'apposito
modello disponibile presso il servizio tributi di questo Ente.
    I  contribuenti  che  hanno  gia'  richiesto  le  agevolazioni, a
partire  dall'anno  2003  non  dovranno ripetere la presentazione del
modello  se  non  per  comunicare eventuali variazioni riguardanti il
nominativo  del  locatario, il nominativo del comodatario e/o i nuovi
termini del contratto di locazione.
    Il contribuente dovra' comunque comunicare al servizio tributi il
momento   in   cui   vengono   meno   i   presupposti  per  usufruire
dell'agevolazione quali, a mero titolo esemplificativo, la fine degli
effetti del contratto di locazione o del comodato.
    (Omissis).