COMUNE DI SUZZARA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.82 del 8-4-2003)

    Il  comune  di  Suzzara  (provincia  di  Mantova)  ha adottato il
26 novembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno
2003,  sara'  applicata  in  questo comune con le seguenti aliquote e
detrazioni:
      a) aliquota ordinaria pari al 6 per mille;
      b) aliquota del 4,5 per mille per:
        unita'   immobiliare   destinata   ad  abitazione  principale
posseduta  a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di
godimento  o  in  qualita'  di  locatario  finanziario. Detrazione di
imposta: Euro 103,29;
        unita'  immobiliare  appartenente  a  cooperativa  edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario. Detrazione di imposta: Euro 103,29;
        alloggio  regolarmente  assegnato dall'Istituto autonomo case
popolari. Detrazione di imposta: Euro 103,29;
        unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio  del comune a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locata.
Detrazione di imposta: Euro 103,29;
        unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
Istituto  di  ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a
condizione  che  la stessa non risulti locata. Detrazione di imposta:
nessuna;
        abitazione  concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino  a  2o  grado  (genitori, figli, nonni e nipoti) che la occupano
quale loro abitazione principale. Detrazione di imposta: nessuna;
      c) aliquota del 4 per mille per:
        fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e  l'alienazione di immobili (per un periodo di anni
2);
        immobili   concessi  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  sulla  base  di  accordi  locati stipulati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998, n. 431;
      d) aliquota pari al 7 per mille per:
        alloggi non locati;
        aree fabbricabili;
    (Omissis).