COMUNE DI TORREGLIA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.82 del 8-4-2003)

    Il  comune  di  Torreglia  (provincia  di  Padova) ha adottato il
18 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  confermare  per  l'anno  2003  due aliquote diversificate
dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate
come segue:
      del  5  per  mille  -  aliquota  da  applicare sul valore degli
immobili adibiti ad abitazione principale;
      del  6  per mille - aliquota da applicare agli immobili diversi
dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
    2)  di  confermare a valere per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 8,
comma  3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come
modificato  dall'art.  3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  l'aumento  della detrazione I.C.I, per le abitazioni principali
da Euro 103,00 a Euro 258,00 per le seguenti casistiche:
      per tutti i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili
che  abbiano  compiuto  sessantacinque  anni,  che  siano proprietari
esclusivamente  dell'abitazione principale ed eventualmente di garage
e  che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito rientri nei
limiti   stabiliti   dall'art.   19   del   vigente  regolamento  per
l'erogazione  dei  contributi  socio-assistenziali  e di solidarieta'
alla famiglia;
      ai   soggetti   passivi   d'imposta  comunale  sugli  immobili,
proprietari  esclusivamente dell'abitazione principale, assistiti dal
comune in via continuativa;
      ai  soggetti passivi proprietari esclusivamente dell'abitazione
principale  nel  cui  nucleo  familiare  vi  sia almeno un componente
portatore  di  handicap permanente o invalidita' permanente superiore
al 60%, riconosciuto come tale dalla competente autorita'.
    3) di dare atto che la predetta maggiore detrazione soggiace alle
stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di Euro 103,00;
    4)  di  dare  atto  che  il  contribuente  dovra'  opportunamente
documentare   che  ricorrono  le  condizioni  per  beneficiare  della
maggiore   detrazione   disposta,   presentando   apposita  richiesta
integrata  dalla  dichiarazione  dei  redditi 2003, relativa all'anno
2002  entro  il  termine  del  30 settembre 2003. I competenti uffici
comunali saranno incaricati di disporre gli opportuni accertamenti.
    5)   di  applicare  l'aliquota  ridotta  del  5  per  mille  alle
pertinenze  (quali  box,  cantina  ecc.),  dell'abitazione principale
anche  nella  ipotesi di accatastamento non unitario con attribuzione
di rendita catastale separata.
    (Omissis).