COMUNE DI TRISSINO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.82 del 8-4-2003)

    Il  comune  di  Trissino  (provincia  di  Vicenza) ha adottato il
13 novembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  confermare per l'anno 2003 le medesime aliquote approvate
per  il  2002  in  dettaglio: l'aliquota I.C.I. pari al 4,5 per mille
alle  unita'  residenziali  destinate  ad  abitazione  principale. Si
intende   abitazione   principale   quella   posseduta  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto od altro diritto reale nella quale il soggetto
persona  fisica  risiede  abitualmente.  Si  considera  inoltre quale
abitazione principale:
      a) alloggio  regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le
case popolari;
      b) abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  soggetto  anziano  o  disabile  che  ha acquisito la residenza in
istituti  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti utilizzata a qualsiasi titolo da
terzi;
      c) unita'  immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'   indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
      d) unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente, a condizione
che non risulti locata;
      e) solamente ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata,
e  non  della  detrazione,  l'abitazione  concessa in uso gratuito ai
parenti  in  linea  retta di qualsiasi grado; per potersi avvalere di
tale  aliquota  ridotta, la concessione in uso gratuito ai parenti in
linea  retta  deve essere comunicata al comune mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000,  da  presentarsi a pena di decadenza
entro  il  30  giugno ed a valere per l'anno solare precedente. Nella
dichiarazione devono essere indicati generalita' e codice fiscale del
soggetto   passivo   d'imposta,  generalita'  e  codice  fiscale  del
comodatario,  dati  catastali completi e precisi dell'immobile e deve
essere    sottoscritta   dal   soggetto   passivo   d'imposta.   Tale
comunicazione rimane valida fino a revoca.
      f) ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e non
della  detrazione  le  pertinenze,  di  cui  all'art.  2, comma l del
regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili e
cosi' come definite dall'art. 817 del codice civile, a condizione che
siano   al   servizio   dell'abitazione   principale  e  direttamente
utilizzate   dal   contribuente.   Per  pertinenze  si  intendono  in
particolare  le  autorimesse,  ancorche'  distintamente  iscritte  in
catasto  (C6),  nonche'  le  cantine,  i  solai,  lastrici  solari  e
sottotetti, purche' accatastati unitamente all'abitazione principale.
L'estensione  dell'agevolazione suddetta e' limitata ad un massimo di
due unita';
    2.  di  confermare  per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. pari al 6,5
per mille alle unita' residenziali non occupate a titolo di residenza
per almeno sei mesi nel corso dell'anno;
    3.  di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. pari al 3 per
mille  alle  unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili sulle quali
sono  in  corso interventi edilizi volti al loro recupero (interventi
di  ristrutturazione  secondo  la  definizione  di  cui  all'art. 31,
lettera  d),  legge  n.  457/1978 per i quali sia stata rilasciata la
concessione  edilizia)  limitatamente  al  periodo che va dall'inizio
lavori  cosi  come  denunciati  all'ufficio tecnico comunale (art. 1,
comma  5,  legge  n.  449/1997), al fine di agevolare il recupero del
patrimonio edilizio;
    4. di confermare per tutte le unita' diverse da quelle precedenti
l'aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;
    5.  di confermare la detrazione per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale  nella  misura  di 103,29 euro (L. 200.000
annue);
    6. di confermare la detrazione annua per gli alloggi regolarmente
assegnati  in  locazione degli Istituti autonomi per le case popolari
(ATER),  che  costituiscono  abitazione  principale  per  i  soggetti
assegnatari nella misura pari a 258,23 euro (L. 500.000 annue);
    (Omissis).