MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 marzo 2003 

Conclusione  del  periodo di sospensione delle attivita' istruttorie,
relativamente  alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6
e 11 del decreto 8 agosto 1997.
(GU n.76 del 1-4-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra  l'altro,  del  Ministero  dell'istruzione, universita' e ricerca
(d'ora in poi MIUR);
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997 recante:
"Nuove  modalita'  procedurali  per la concessione delle agevolazioni
previste  degli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata";
  Visto  il  decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante:
"Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n. 123, recante:
"Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
alle  imprese,  a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  1866  del  12  dicembre 2002,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 296 del 8 dicembre 2002, con
il quale e' stato disposto, in particolare, quanto segue:
    a) la   sospensione   della   ricezione   di   nuove  domande  di
finanziamento,  da  presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6,
7,  8,  9  del  decreto  ministeriale  n.  593 dell'8 agosto 2000, ad
esclusione   delle   domande  comprendenti  costi  per  attivita'  da
svolgersi,  per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo 1
del territorio nazionale;
    b) la sospensione, sia con riferimento sia alle domande pervenute
a  valere  sui predetti articoli 5, 6, 7, 8, 9 del richiamato decreto
ministeriale  n.  593  dell'8  agosto  2000, sia con riferimento alle
domande  pervenute  a  valere  sugli articoli 4, 5, 6, 11 del decreto
ministeriale  n.  954  dell'8  agosto  1997,  dello svolgimento delle
attivita' istruttorie, ad esclusione delle domande comprendenti costi
per  attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree
dell'obiettivo 1 del territorio nazionale;
  Viste  le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
di  cui  all'art.  5 del richiamato decreto legislativo n. 297 del 27
luglio 1999;
  Ritenuta  l'opportunita'  di disporre la conclusione del periodo di
sospensione  relativamente  alle  domande  presentate  a valere sugli
articoli 4,  5,  6,  11 del decreto ministeriale n. 954 dell'8 agosto
1997;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. In applicazione del comma 3 dell'art. 1 del decreto direttoriale
n. 1866 del 12 dicembre 2002, a decorrere dalla data di pubblicazione
del  presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e' concluso il periodo
di sospensione delle attivita' istruttorie relativamente alle domande
pervenute   a   valere   sugli  articoli 4,  5,  6,  11  del  decreto
ministeriale n. 954 dell'8 agosto 1997.
  2.  L'adozione  dei  provvedimenti di concessione dei finanziamenti
richiesti  seguira'  l'ordine  cronologico  di  arrivo delle relative
domande.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 marzo 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona