COMUNE DI PARABIAGO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.97 del 28-4-2003)

    Il  comune  di  Parabiago  (provincia  di  Milano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1) di determinare a fissare, per l'anno 2003, l'aliquota relativa
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
      a)  aliquota  pari  al  quattro  per  mille  per  le abitazioni
concesse   in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle
condizioni definite dagli accordi previsti dalla legge n. 431/1998;
      b)  aliquota  unica  pari  al  cinque  per  mille  per tutte le
rimanenti unita' immobiliari;
    2)  di  determinare e fissare nell'importo di Euro 111,04 (pari a
L. 215.000)   la   detrazione   per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo;
    3)  di stabilire espressamente che l'aliquota agevolata di cui al
punto  1),  lett. a), decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo alla
stipula  del  contratto ed e' valida sino al 31 dicembre dell'anno di
scadenza del contratto stesso;
    4) di stabilire espressamente che, i proprietari delle abitazioni
concesse  in locazione a titolo di abitazione ai sensi della legge n.
431/1998, per poter usufruire dell'aliquota agevolata di cui al punto
1), lett. a), devono comunque depositare il c.d. contratto-tipo entro
il termine perentorio del 31 dicembre successivo alla data di stipula
del  contratto  stesso  c/o il protocollo generale, indirizzandolo ai
servizi sociali - ufficio casa;
    5)  di  stabilire  che,  unitamente  al  deposito  del contratto,
dovranno  essere comunicati i dati catastali di identificazione degli
immobili,  qualora  gli  stessi non siano gia' contenuti nel suddetto
contratto;
    6)  di  stabilire  che e' fatto obbligo al locatore di comunicare
eventuale  disdetta  anticipata  del  contratto,  pena la perdita del
beneficio  dell'aliquota  agevolata  e  l'applicazione delle sanzioni
previste dalla vigente normativa in caso di denuncia infedele;
    (Omissis).