COMUNE DI TORRE MONDOVI'

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.97 del 28-4-2003)

    Il  comune  di Torre Mondovi' (provincia di Cuneo) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    di   stabilire   l'aliquota   dell'imposta  comunale  immobiliare
(I.C.I.)  per  il  2003, nella misura del 6 per mille, confermando la
scelta degli anni passati.
    di  assumere,  inoltre,  le  seguenti decisioni in relazione alle
facolta'  ed  opzioni  previste  nei  commi  53,  59  della  legge n.
662/1996:
      per  gli  enti  senza scopo di lucro l'aliquota e' ridotta al 4
per mille;
      non  vengono  previste riduzioni per i soggetti di cui all'art.
4,  comma  1  della  legge  n.  556/1996  (soggetti passivi - soci di
cooperative edilizie - abitazioni principali);
      non  ci  si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella
misura  del  4 per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 10, ultimo
periodo  del  decreto  legislativo  n.  504/1992, come modificato dal
comma  55,  art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per
la vendita e non venduti);
      resta   fissata  in  L.  200.000  (Euro 103,29)  la  detrazione
d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
per  la  stessa  non  viene  prevista alcuna riduzione di imposta. La
detrazione   si   applica  anche  alle  pertinenze  delle  abitazioni
principali e alle abitazioni concesse in comodato d'uso ai parenti di
1o  grado  con  le  modalita'  previste  dagli  articoli 1  e  2  del
regolamento comunale sull'imposta comunale immobiliare come approvato
con deliberazione consiliare n. 30 del 18 dicembre 1998;
      viene  considerata  abitazione  principale l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
      non   viene   destinata   una   percentuale   del   gettito  al
potenziamento dell'ufficio tributi del comune.
    Di  non  avvalersi  della  facolta' prevista dall'art. 1, comma 5
della  legge  n.  449/1997  (aliquota  agevolata  per  il recupero di
fabbricati - fabbricati di valore artistico - costruzione autorimesse
- utilizzo sottotetti).
    (Omissis).