MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 marzo 2003 

Scioglimento   della   societa'   cooperativa  di  produzione  lavoro
«GES.COM.ITALIA» a r.l., in Quartu S. Elena.
(GU n.99 del 30-4-2003)

                      IL DIRIGENTE PROVINCIALE
                       del lavoro di Cagliari

  Visto l'art. 2544 del codice civile;
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001  relativo  all'operativita' delle disposizioni di cui
all'art.  55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
concernenti  gli  adempimenti  necessari  per  il completamento della
riforma dell'organizzazione del Govemo;
  Visto l'art. 2, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  10 aprile  2001,  che  dispone  il  trasferimento  con
decorrenza 1° giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale    al    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, della Direzione generale della cooperazione;
  Visto l'art. 17 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 2001 n. 287 pubblicato in data 17 luglio 2001;
  Vista  la  convenzione,  datata  30 novembre 2001, stipulata tra il
Ministero  delle  attivita' produttive e il Ministero delle politiche
sociali  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli
uffici,  centrali  e  periferici  del  Ministero  del  lavoro e delle
politiche   sociali  e  gli  uffici  del  Ministero  delle  attivita'
produttive   per   lo   svolgimento  delle  funzioni  in  materia  di
cooperazione;
  Valutate  le  risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti
della  cooperativa  sotto indicata, dai quali emerge che la stessa si
trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;
  Sentito  il  parere  del Comitato centrale di cui all'art. 18 della
legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 23 gennaio 2003;
  Visti  gli  atti  del  D.P.L.  di Cagliari dai quali risulta che la
cooperativa  sotto  indicata  non  ha  debiti  relativi ai contributi
obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;
                               Decreta
lo  scioglimento  d'autorita'  a  far  data  del presente atto, senza
nomina  di  liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice
civile,    della    societa'   cooperativa   di   produzione   lavoro
«GES.COM.ITALIA»  a.r.l.  con sede in Quartu S. Elena - costituita in
data 25 novembre 1992 con atto redatto a rogito notarile dott. Felice
Contu  -  rep. n. 319971 iscritta nel registro delle societa' in data
26 febbraio 1993 del tribunale di Cagliari - busc 4029.
    Cagliari, 18 marzo 2003
                                                 Il direttore: Cappai