Comunicato relativo allo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.(GU n.84 del 10-4-2003)
La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, con riferimento al comunicato di pari oggetto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2003, precisa che lo sconto dovuto dai farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutte le specialita' medicinali comprese le copie con l'esclusione dei farmaci generici e di quei farmaci (specialita' incluse) che hanno prezzo corrispondente al rimborso di riferimento.