MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CIRCOLARE 16 gennaio 2003, n. B1/2079 

Affidamento  di  appalti  pubblici  di  lavori  mediante procedura di
appalto concorso ad imprese in possesso di certificazione del sistema
di   qualita'  o  della  dichiarazione  della  presenza  di  elementi
significativi e tra loro correlati.
(GU n.85 del 11-4-2003)
 
 Vigente al: 11-4-2003  
 

                                  Alle Amministrazioni aggiudicatrici
                                  di  cui  all'art. 2, comma 2, della
                                  legge  11 febbraio  1994,  n. 109 e
                                  successive      modificazioni     e
                                  integrazioni

  1. L'art. 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
legge  quadro  sui  lavori  pubblici,  e  successive  modificazioni e
integrazioni,  prevede,  come  noto,  misure premiali in favore delle
imprese  in  possesso  della  certificazione  del sistema di qualita'
conforme  alla  normativa  europea  ovvero  della dichiarazione della
presenza  di  elementi  significativi  e  correlati  di tale sistema,
consentendo,  in  sede di appalto concorso, di valutare i suddetti in
aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'art. 21 della
medesima   legge,   ai   fini   della   determinazione   dell'offerta
economicamente   piu'   vantaggiosa   in   sede   di   aggiudicazione
dell'appalto.
  2. La  tabella  di  cui  all'allegato B) del decreto del Presidente
della   Repubblica   25 gennaio  2000,  n.  34,  regolamento  recante
istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori
pubblici, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994,
n.  109 e successive modificazioni - stabilisce un regime transitorio
e diversificato negli anni in materia di certificazione di qualita'.
  Nelle  procedure  di  appalto  concorso,  e  per  gare  di  importo
superiore  a  30 miliardi  di  lire  (pari  a  Euro 15.493.707),  con
decorrenza  1 gennaio 2003 e' previsto l'obbligo per gli esecutori di
opere  pubbliche  di  dimostrare  la  piena  conformita'  alle regole
UNI ENI ISO 9000 (Vision 2000), vale a dire il possesso dei requisiti
attinenti  la  certificazione di qualita', gia' in fase di ammissione
alla  gara,  quale  criterio  di  selezione dei concorrenti alla gara
stessa.
  Il  sistema  di  certificazione  semplificato, cioe' il possesso di
elementi  significativi e tra loro correlati del sistema di qualita',
trova  invece  gia'  applicazione  del  1 gennaio 2002 per le gare di
importo  compreso  tra  i  10  e  i 30 miliardi di lire (pari a euro,
rispettivamente, 5.164.569 e 15.493.707).
  Negli  anni  a  seguire, sia i requisiti attinenti gli elementi del
sistema  di  qualita'  che la certificazione del sistema di qualita',
saranno  progressivamente  resi  obbligatori per tutti gli appalti di
importo  superiore  ad  un miliardo di lire (pari a euro 516.457), ai
fini dell'ammissione alla gara.
  3. Il  contenuto  delle  predette  disposizioni pone in evidenza il
contrasto  tra  la  normativa  nazionale e quella europea di cui alla
direttiva 93/37/CEE  che  impone  invece  la netta separazione tra la
fase  della  qualificazione  e quella della valutazione dell'offerta,
prevedendo,  conseguentemente, i diversi requisiti dei concorrenti da
valutarsi nelle rispettive fasi.
  4. La  Commissione  europea  ha  gia'  sollevato nei riguardi dello
Stato  italiano  il  sospetto di incompatibilita' fra la norma di cui
all'art.   8,   comma 11-quater,   della   legge  n.  109/1994  e  le
disposizioni  della  direttiva 93/37/CEE. Al riguardo il dipartimento
per  le opere pubbliche e per l'edilizia di questa amministrazione e'
intervenuto  alla  discussione  del  caso  sollevato, nelle opportune
sedi, alla presenza di funzionari della Commissione europea.
  In  questa  circostanza i servizi della Commissione hanno segnalato
l'intenzione  di  attivare  una procedura di infrazione nei confronti
dello  Stato italiano, in caso di persistenza del contrasto normativo
rilevato.
  5. Il   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  quale
amministrazione  competente,  si  e'  impegnato,  su  proposta  della
Commissione,   a  predisporre  entro  l'anno  in  corso  un  apposito
provvedimento  allo  scopo di adeguare la normativa italiana a quella
europea  di modo che, anche negli appalti pubblici di lavori, la fase
di  ammissione  alle gare miri a selezionare i concorrenti sulla base
dei  curricula  posseduti  e  quella  dell'aggiudicazione  sia invece
diretta  ad  individuare  la migliore offerta sul diverso piano della
qualita'.
  6. In  considerazione  dell'impegno  assunto  da questo Ministero e
tenuto  conto dei tempi occorrenti per varare la proposta di modifica
dell'art. 8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994, si invitano le
amministrazioni  aggiudicatrici  a  tenere presente le considerazioni
fin  qui  svolte  in  sede  di  aggiudicazione di appalti pubblici di
lavori,  mediante  procedura di appalto-concorso, a favore di imprese
in  possesso  di  certificazione  del  sistema  di  qualita'  o della
dichiarazione  della  presenza  di  elementi significativi e tra loro
correlati.
  Si  sottolinea, conclusivamente, che l'inosservanza della normativa
comunitaria   sopra  indicata  potrebbe  rendere  lo  Stato  italiano
destinatario  di procedura di infrazione da parte dell'Unione europea
ed imporre l'attivazione di conseguenziali provvedimenti.
  La  presente  circolare  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 16 gennaio 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi

Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 2003
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 161