MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2003 

Modificazione  al disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani».
(GU n.104 del 7-5-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  «Falerio  dei  Colli  Ascolani»  ed  e' stato
approvato  il  relativo  disciplinare  di  produzione,  e  successive
modifiche;
  Vista  l'istanza, in data 31 maggio 2001, della regione Marche, che
ha  fatto  propria con delibera del 22 maggio 2001 la richiesta delle
associazioni  dei  produttori Vinea ed Assivip, intesa ad ottenere la
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine  controllata del vino «Falerio dei Colli Ascolani», approvato
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  aprile  1975, e
successive modifiche;
  Visto,   sulla   sopracitata   richiesta  di  modifica,  il  parere
favorevole della regione Marche;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza, tenutasi in Offida (Ancona) il 24 gennaio 2003, con
la  partecipazione  di  rappresentanti  di  enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Vista  la  successiva nota della regione Marche, in data 5 febbraio
2003,  con  la quale veniva prospettata l'opportunita' di ritirare la
richiesta  di  modifica di cui trattasi, in quanto la stessa non piu'
rispondente  agli  interessi  degli  operatori,  ma  di richiedere la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  del  vino  a
denominazione  di  origine  controllata «Falerio dei Colli Ascolani»,
previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto  il parere favorevole espresso, in data 19 febbraio 2003, dal
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  sulla  predetta  istanza  e  sulla  proposta  di  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Falerio dei Colli Ascolani»;
  Considerato  che  il  mercato  dei  vini,  per  il mutato gusto dei
consumatori,  e'  orientato  verso  prodotti  meno  aciduli, morbidi,
armonici ed organoletticamente equilibrati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine
controllata   «Falerio  dei  Colli  Ascolani»,  in  conformita'  alla
decisione assunta dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di
origine  controllata «Falerio dei Colli Ascolani» previsto all'art. 6
del disciplinare di produzione e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 marzo 2003
                                         Il direttore generale: Abate