AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 26 marzo 2003 

Pagamento subappaltatori. (Determinazione n. 8/2003).
(GU n.104 del 7-5-2003)

                            IL CONSIGLIO
  Considerato in fatto.
  L'A.N.C.E.  ha  sottoposto  all'attenzione  di  questa Autorita' la
problematica  relativa  alle  modalita'  di  pagamento  delle imprese
subappaltatrici. In particolare, oggetto della richiesta di parere e'
la  presunta  abrogazione del comma 3-bis dell'art. 18 della legge 19
marzo  1990,  n.  55, introdotto dal comma 1 dell'art. 34 del decreto
legislativo   19   dicembre   1991,   n.   406.   Il  problema  nasce
dall'inclusione  del  suddetto  art.  34  tra  le norme espressamente
abrogate  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554 (art. 231, lettera v), circostanza questa che ha indotto
molte stazioni appaltanti a ritenere indirettamente abrogato anche ii
comma  3-bis  dell'art.  18,  legge  n.  55/1990,  con la conseguente
disapplicazione  delle modalita' di pagamento ivi indicate. Alla luce
di  quanto  sopra,  pertanto,  l'A.N.C.E.  ha  richiesto un parere in
merito  alla  presunta abrogazione del suddetto comma 3-bis dell'art.
18, e quindi sulla disciplina applicabile ai subappaltatori in ordine
alle modalita' di pagamento.
  La  suddetta  problematica  e'  stata sottoposta all'attenzione dei
firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorita', i quali hanno
formulato  le  proprie  valutazioni.  In  particolare,  l'ASSISTAL  -
Associazione   nazionale   costruttori  impianti,  nel  rappresentare
l'esclusione  della  normativa  antimafia dagli interventi abrogativi
effettuati  con il regolamento generale, evidenzia come l'abrogazione
di una norma non comporta l'automatica abrogazione di norme novellate
dalla  stessa,  a  meno  che  cio'  non  sia  espressamente disposto.
L'ASSISTAL   ritiene,  pertanto,  che  l'art.  231  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999, non abbia prodotto alcun
effetto sull'art. 18, comma 3-bis, della legge n. 55/1990.
  Anche  la  Lega delle autonomie locali concorda con le osservazioni
dell'A.N.C.E.,  non  ritenendo  abrogato il comma 3-bis dell'art. 18,
legge  n.  55/1990,  atteso che il punto u) dell'art. 231 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999, espressamente abroga
solo  le  parole  «o  le  categorie  prevalenti»  incluse nel comma 3
dell'art.  18,  nulla  eliminando  o  modificando  del restante corpo
normativo  di  tale  legge  e, quindi, anche dello stesso comma 3-bis
dell'art. 18 il quale, pertanto, continua ad essere vigente.
  La  Lega delle autonomie locali, peraltro, osserva che nel bando di
gara sia necessario indicare che la stazione appaltante provvedera' a
corrispondere   direttamente   al   subappaltatore  o  al  cottimista
l'importo  dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che e'
fatto  obbligo  ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  da  essi
corrisposti  al  subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute  di  garanzia;  nel  caso  di  pagamento  diretto i soggetti
aggiudicatari comunicano alla stazione appaltante la parte dei lavori
eseguiti  dal  subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
  Considerato in diritto.
  Al  fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata, deve
preliminarmente  evidenziarsi  che si concorda sulle osservazioni dei
firmatari  dei  protocolli  d'intesa  con questa Autorita', in ordine
alla  vigenza  delle  disposizioni  dell'art.  18, comma 3-bis, della
legge n. 55/1990, per le ragioni di seguito esplicate.
  In  primo luogo, si osserva che assolvendo al mandato assegnatogli,
l'art. 231 del regolamento n. 554/99 indica le disposizioni abrogate,
tra  le  quali  figura l'art. 34 del decreto legislativo n. 406/1991.
L'art.  231  rappresenta  in  parte  una  disposizione ricognitiva di
abrogazioni   tacite  gia'  intervenute,  in  parte  vere  e  proprie
abrogazioni, soprattutto con riguardo alle disposizioni piu' recenti.
  Tra  i  gruppi  di  norme  che  sopravvivono al processo abrogativo
effettuato  dall'art.  231, va sicuramente annoverato quello relativo
alla  disciplina  antimafia,  ossia  quello costituito dalla legge 27
dicembre  1956,  n.  1423,  dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, dalla
legge  13 settembre 1982, n. 646 (art. 21 e 22), dalla legge 19 marzo
1990, n. 55, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
maggio  1991,  n.  187, dal decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252.
  Quanto sopra segue alla considerazione per cui la norma costituisce
puntuale  applicazione  dell'art. 3, comma 4, della legge 11 febbraio
1994,   n.   109,   e   successive  modificazioni  il  quale  dispone
espressamente  che  «sono abrogati, con effetto dalla data di entrata
in   vigore   del   regolamento,  gli  atti  normativi  indicati  che
disciplinano  la  materia  di  cui  al  comma  1,  ad eccezione della
legislazione antimafia (...)».
  In  ragione  di  cio',  l'art. 231 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  non  ha inciso, abrogandola, sulla medesima
legislazione  antimafia, ma ha solo abrogato dal comma 3 del suddetto
art. 18, le parole «o le categorie prevalenti», con cio' lasciando in
vita le altre disposizioni di cui alla legge n. 55/1990, ivi incluso,
quindi, il comma 3-bis del medesimo art. 18.
  Peraltro,   come  pure  affermato  dall'ASSISTAL,  si  ritiene  che
l'abrogazione  di  una norma non comporta l'automatica abrogazione di
norme  novellate  dalla stessa, a meno che cio' non sia espressamente
disposto.
  Alla  luce  di quanto sopra, pertanto, sembra potersi affermare che
l'abrogazione dell'art. 34 del decreto legislativo n. 406/1991 non ha
coinvolto,  abrogandola,  anche  la  disposizione dell'art. 18, comma
3-bis  della  legge  n.  55/1990,  proprio  per espressa volonta' del
legislatore diretta a mantenere in vita la legislazione antimafia.
  Alla  luce della suddetta disposizione deve considerarsi confermata
la  facolta' per la stazione appaltante, dandone notizia nel bando di
gara,  di  optare  per  il  pagamento  delle  lavorazioni affidate in
subappalto,  per  una  delle  due seguenti discipline (art. 18, comma
3-bis, della legge n. 55/1990):
    a) pagamento,   alla  maturazione  secondo  quanto  previsto  dal
contratto  di  appalto  di ogni stato di avanzamento, direttamente al
subappaltatore   in   base  alla  specificazione  dell'importo  delle
lavorazioni eseguite dal subappaltatore fornita dall'appaltatore;
    b) pagamento  nei  confronti  dell'appaltatore, con l'obbligo per
quest'ultimo  di  trasmettere  alla  stazione appaltante, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia  delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al
subappaltatore   con   1'indicazione   delle   ritenute   a  garanzia
effettuate.
  Nel  caso  che  sia  prevista la modalita' di pagamento di cui alla
lettera  a),  sembra  opportuno  evidenziare  che  nel  contralto  di
appalto,  poiche'  la  disposizione nulla dice in merito ai controlli
che  andrebbero  effettuati  in  simili  circostanze  ed atteso che i
lavori  eseguiti  devono  risultare dal registro di contabilita', sia
previsto  che  il  pagamento  al  subappaltatore e' subordinato ad un
nulla osta del direttore dei lavori.
  Dalle considerazioni svolte l'Autorita' e' dell'avviso che:
    l'art 231 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999,  n.  554, e successive modificazioni non ha abrogato l'art. 18,
comma  3-bis,  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successive
modificazioni che, pertanto, e' da considerarsi ancora vigente;
    la  stazione  appaltante  deve  indicare  nel  bando  di gara che
provvedera'  a  corrispondere  direttamente  al  subappaltatore  o al
cottimista   l'importo   dei  lavori  dagli  stessi  eseguiti  o,  in
alternativa,  che  e'  fatto  obbligo  ai  soggetti  aggiudicatari di
trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di ciascun pagamento
effettuato  nei  loro  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate
relative   ai   pagamenti   dagli   stessi  corrisposti  via  via  al
subappaltatore  o  cottimista,  con  l'indicazione  delle  ritenute a
garanzia.
    Roma, 26 marzo 2003
                                                 Il presidente: Garri