COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002 

Modifica delibera CIPE n. 138/2000, punto 5.4: Ampliamento del limite
delle  risorse  da  destinare  alle  attivita' produttive nell'ambito
delle intese istituzionali di programma. (Deliberazione n. 88/02).
(GU n.96 del 26-4-2003)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, recante fra l'altro misure in
maniera  di investimenti, che, all'art. 1, disciplina la costituzione
dei  Nuclei  di  valutazione  e verifica, unita' tecniche di supporto
alla   programmazione,  alla  valutazione  e  al  monitoraggio  degli
investimenti pubblici;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), recante
disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato;
  Visto  art.  73  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria
2002),  che  stabilisce  criteri  e  modalita'  di assegnazione delle
risorse  aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a
titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere
lo  sviluppo  economico  e  la  coesione  ed a superare gli squilibri
economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli
obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica,
con   particolare   riferimento   ai  principi  comunitari,  e  della
premialita';
  Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 142 (Gazzetta Ufficiale
n. 266/1999) e 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000),
concernenti  le  ripartizioni delle risorse per interventi nelle aree
depresse, relative rispettivamente ai trienni 1999-2001 e 2000-2002;
  Vista  la  propria  delibera  21  dicembre  2000,  n. 138 (Gazzetta
Ufficiale  n.  34/2001),  come modificata dalla successiva delibera 4
aprile  2001,  n.  48  (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), con la quale
sono state ripartite le risorse recate dalla citata legge finanziaria
2001  a  favore  degli interventi nelle aree depresse per il triennio
2001-2003;
  Visto,  in  particolare,  il punto 5.4 della richiamata delibera n.
138/2000  il quale prevede che, nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate   alle  intese  istituzionali  di  programma  nel  triennio
2001-2003,  di  cui  al  punto  5.2  della stessa delibera, una quota
massima  del  30  per  cento  dell'assegnazione  disposta a favore di
ciascuna  regione  puo'  essere  impegnata, a richiesta delle regioni
stesse  e  tramite  accordo  di  programma  quadro,  per  lo sviluppo
dell'infrastrutturazione  primaria  a servizio dello sviluppo locale,
nonche'  a  favore  delle iniziative produttive agevolate tramite gli
strumenti di programmazione negoziata;
  Vista  la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale
n.  167/2002),  recante  la ripartizione delle risorse per interventi
nelle aree depresse per il triennio 2002-2004, approvata ai sensi del
citato art. 73 della legge finanziaria 2002;
  Tenuto  conto  delle esigenze rappresentate dalle regioni Campania,
Puglia  e  Sicilia,  concernenti  l'innalzamento,  dal  30 all'80 per
cento,  del  limite fissato al punto 5.4 della richiamata delibera n.
138/2000;
  Tenuto  conto  del quadro complessivo della programmazione attuale,
definita  ed  in  istruttoria, relativa alle risorse ripartite con la
citata  delibera n. 138/2000 a favore delle aree depresse di tutte le
regioni e province autonome, distinguendo tra finalizzazioni di spesa
per  interventi  infrastrutturali  e  per agevolazioni alle attivita'
produttive;
  Valutato  l'impatto della modifica in oggetto in termini di effetti
indotti sulle attivita' di programmazione in corso di istruttoria;
  Tenuto  conto  della  prossima  scadenza  del  31 dicembre 2002 per
l'avvio delle procedure attuative della citata delibera n. 36/2002;
  Tenuto  conto dei ritardi accumulati nel processo di programmazione
delle  risorse  di  cui alla citata delibera n. 138/2000, ripartite a
favore  delle  regioni  e  delle  province  autonome per investimenti
pubblici   in  infrastrutture  e  di  una  significativa  domanda  di
agevolazioni  da  parte di soggetti titolari di iniziative produttive
concentrate  territorialmente  ed  in  grado  di  garantire, in tempi
rapidi, l'utilizzo efficace delle risorse ad esse destinate;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  consentire  a  tutte  le regioni e
province  autonome  interessate  di  destinare  ulteriori  risorse al
finanziamento   delle   agevolazioni   alle   attivita'   produttive,
estendendo dal 30 all'80 per cento il predetto limite, in presenza di
un    adeguato    livello    di    soddisfacimento   del   fabbisogno
infrastrutturale  a  servizio  dello  sviluppo  locale, nelle aree di
insediamento delle predette iniziative che si intende agevolare;
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Delibera:
  1. Il limite di cui al punto 5.4 della delibera 138/2000 e' elevato
dal 30 all'80 per cento.
  2.  La  suddetta  quota  di  risorse,  su  proposta delle regioni e
province  autonome interessate e tramite accordo di programma quadro,
puo'   essere   programmata  a  favore  delle  iniziative  produttive
agevolate  tramite  gli strumenti di programmazione negoziata, ovvero
tramite   altri  strumenti  agevolativi  diretti  a  specifiche  aree
territoriali.
  3.  La  programmazione  delle predette risorse, per le finalita' di
cui al punto 2, e' condizionata:
    a) al  soddisfacimento,  da  parte delle regioni e delle province
autonome,  del  requisito  di  cui  al  punto  7.2  della delibera n.
36/2002,  consistente  nell'avere programmato nei termini previsti da
tale  delibera, attraverso la stipula di accordi di programma quadro,
non  meno del 60% delle risorse per le aree depresse ripartite con le
precedenti delibere numeri 142/1999, 84/2000, 138/2000 e 48/2001;
    b) alla dichiarazione, da parte delle regioni e province autonome
proponenti,  dell'esistenza  di  ritardi  nella  programmazione delle
risorse   ripartite  con  la  richiamata  delibera  n.  138/2000  per
investimenti pubblici infrastrutturali e delle cause di tali ritardi;
    c) all'esistenza  di una significativa domanda di agevolazioni da
parte  di  soggetti  interessati  alla  realizzazione  di  iniziative
produttive  concentrate territorialmente e tali da garantire in tempi
rapidi l'utilizzo efficace delle risorse;
    d) alla  presenza  di  un adeguato livello di soddisfacimento del
fabbisogno  infrastrutturale  a servizio dello sviluppo locale, nelle
aree di insediamento delle iniziative agevolate.
  4. Qualora il requisito di cui alla lettera d) del precedente punto
3  non  risulti  soddisfatto,  l'accordo  di programma quadro, con il
quale  saranno  programmate le risorse di cui ai precedenti punti l e
2,   dovra'  contestualmente  prevedere  l'attuazione  di  interventi
pubblici  adeguati  a  garantire  il  soddisfacimento  del fabbisogno
infrastrutturale    connesso    all'insediamento   delle   iniziative
agevolate.
  5.  I  criteri  seguiti  e  gli elementi necessari a documentare il
soddisfacimento  dei  requisiti  di  cui  al  precedente  punto  3  e
l'adeguatezza    degli    eventuali   investimenti   infrastrutturali
programmati  ai  sensi del precedente punto 4 dovranno essere esposti
in  uno specifico documento tecnico allegato all'accordo di programma
quadro, predisposto da apposita struttura tecnica regionale, quale il
Nucleo   regionale  di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici,  di  cui  all'art.  l  della  legge 17 maggio 1999, n. 144,
richiamata in premessa.
    Roma, 24 ottobre 2002
                                               Il presidente delegato
                                                      Tremonti
Il segretario del CIPE      Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
  Economia e finanza, foglio n. 227