MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 17 marzo 2003 

Abilitazione    alla    "Scuola   di   formazione   di   psicoterapia
gruppo-analitica" ad istituire e ad attivare nella sede periferica di
Torino  corsi  di  specializzazione  in  psicoterapia,  ai  sensi del
regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.
(GU n.95 del 24-4-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, com-ma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il  decreto  in data 20 marzo 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 92
del  21 aprile  1998)  con il quale e' stata riconosciuta l'idoneita'
alla  "Scuola  di  formazione  di  psicoterapia  gruppo-analitica" ad
attivare  corsi  di formazione in psicoterapia nelle sedi di Milano e
Roma;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  predetta  Scuola  ha  chiesto
l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in  psicoterapia  nella  sede  periferica  di  Torino,  per un numero
massimo  di  allievi  ammissibili  al primo anno di corso per ciascun
anno pari a dieci unita' e, per l'intero corso, a quaranta unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con
nota n. 23 del 9 gennaio 2003;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella seduta
del 24 febbraio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11 dicembre  1998,  n.  509  la  "Scuola  di  formazione  di
psicoterapia   gruppo-analitica"  e'  abilitata  ad  istituire  e  ad
attivare nella sede periferica di Torino, ai sensi delle disposizioni
di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data
del  presente  decreto,  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a dieci unita' e, per l'intero ciclo,
a quaranta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 marzo 2003
                                   Il capo del dipartimento: D'Addona