MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 marzo 2003 

Aggiornamento  dell'importo dovuto per ogni richiesta di revisione di
analisi di campione.
(GU n.95 del 24-4-2003)

             IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
          IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale;
  Visto  l'art.  20,  primo  comma  del  decreto del Presidente della
Repubblica  22  luglio  1982,  n. 571, il quale prevede che l'importo
dovuto  per  ogni  richiesta  di  revisione di analisi di campioni ai
sensi  del  secondo  comma  dell'art.  15  della  predetta  legge  n.
689/1981,  e'  aggiornato  ogni  anno  in  misura  pari all'indice di
variazione  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed
impiegati verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze 4
marzo  2002  emanato  di  concerto  con  il Ministero delle politiche
agricole e forestali, con cui il predetto importo e' stato fissato in
euro 94,53;
  Considerato  che  il suddetto indice di variazione e' risultato per
l'anno 2001 pari al 2,7%;
  Ritenuto  necessario  aggiornare della stessa percentuale l'importo
di euro 94,53 suindicato.

                              Decreta:
  A  decorrere  dal  primo  giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale l'importo
da  versare,  per ogni richiesta di revisione di analisi di campioni,
alla  competente tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.
15  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  viene determinato in
euro 97,08.
    Roma, 31 marzo 2003


                          Il ragioniere generale dello Stato
                      del Ministero dell'economia e delle finanze
                                        Grilli


Il dirigente generale del Ministero
delle politiche agricole e forestali
           Lo Piparo