MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 aprile 2003 

Riconoscimento  alla  dott.ssa  Canic  Filipovic Tatjana di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di medico chirurgo.
(GU n.101 del 3-5-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  l'istanza  con  la  quale la sig.ra Canic Filipovic Tatjana,
cittadina  jugoslava,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del titolo di
«Dottore  in  Medicina»  conseguito  nella  Repubblica  socialista di
Jugoslavia,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di
medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art, 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del  decreto  legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo
2003;
  Ritenuto  che  il  titolo professionale di «Dottore in medicina» in
possesso  della  richiedente  soddisfa  i  requisiti  previsti  dalla
normativa vigente;
  Considerato  che  l'esercizio  professionale  di medico chirurgo e'
subordinato  all'iscrizione  all'albo  dei  medici  chirurghi e degli
odontoiatri;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  l.   Il   titolo  di  «Dottore  in  medicina»  rilasciato  in  data
26 settembre  1990  dalla facolta' di medicina dell'Universita' degli
studi  di  Belgrado  alla  sig.ra  Canic  Filipovic  Tatjana,  nata a
Pristina  (Serbia)  il  6 febbraio 1965, e' riconosciuto quale titolo
abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  della professione di medico
chirurgo.
  2. La dott.ssa Canic Filipovic Tatjana e' autorizzata ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e
degli  odontoiatri  territorialmente  competente  ed  accertamento da
parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua italiana e
delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 aprile 2003
                                    Il direttore generale: Mastrocola