COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.107 del 10-5-2003)

    Il  comune  di Gravina in Puglia (provincia di Bari) ha adottato,
il   26 febbraio  2003,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    di   integrare  la  delibera  della  giunta  comunale  n.  1  del
15 gennaio 2003, esecutiva ai sensi di legge, come segue:
      ulteriore detrazione abitazione principale Euro 100,00 a favore
di   quei   soggetti   per   i   quali  ricorrono  congiuntamente  le
sottoindicate condizioni:
      a) soggetti  passivi  nel  cui  nucleo familiare e' presente un
portatore di «handicap in situazione di gravita», cosi' come previsto
dal  comma  3,  art.  3,  legge  n.  104/1992,  certificata dalla ASL
competente;
      b) che l'abitazione principale unitamente ad unita' immobiliari
appartenenti  alle  categorie catastali C2, C6 e C7 costituiscano gli
unici  immobili  posseduti  a  titolo  di proprieta' usufrutto, uso o
abitazione sull'intero territorio comunale;
      c) che  il  reddito  complessivo annuo lordo ai fini IRPEF, del
nucleo  familiare,  conseguito  nell'anno  2002,  non sia superiore a
14.000 con maggiorazione di Euro 1.000 per ogni componente del nucleo
familiare.
    Nel  caso  della  lettera  b)  l'applicazione del beneficio della
ulteriore  detrazione  di  Euro 100,00 e' subordinato alla condizione
che  gli  altri componenti del nucleo familiare non possiedono alcuna
proprieta' immobiliare.
    La   presentazione   presso   il  comune  delle  domande  per  il
riconoscimento  del  diritto  all'ulteriore detrazione di Euro 100,00
deve avvenire entro il 31 dicembre 2003 a mezzo autocertificazione di
possesso  di tutti i requisiti, accompagnata dalla certificazione ASL
comprovante «l'handicap in situazione di gravita».
    L'ufficio  si  riserva  di  richiedere documentazione integrativa
comprovante quanto dichiarato.
    Nel  caso  di  dichiarazioni infedeli, si provvedera' al recupero
della minore imposta con relative sanzioni ed interessi.
    (Omissis).
Avvertenza:
    La  presente  deliberazione  integra  quella del 15 gennaio 2003,
gia' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del
13 marzo 2003, pag. 61, prima e seconda colonna.