COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003
(GU n.107 del 10-5-2003)

    Il  comune  di  Monterosso  al  Mare  (provincia di La Spezia) ha
adottato,  il  14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    6,30 per mille l'aliquota ordinaria (eccetto cat. A/1 - A/7 - A/8
- A/9 - A/10 - C/1 - C/3 - C/4 - D);
    4 per mille l'aliquota ridotta per:
      l'unita'  immobiliare  (accatastata con categoria da A/1 a A/9)
direttamente  adibita  ad abitazione principale delle persone fisiche
soggetti  passivi  e  dai  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti anagraficamente nel comune di Monterosso al Mare;
      l'unita'  immobiliare locata, (accatastata con categoria da A/1
a  A/9)  con  contratto  registrato,  ad un soggetto residente che la
utilizzi  come  abitazione principale. (L'agevolazione e' concessa ai
soggetti  passivi  dell'imposta  anche se non residenti nel comune di
Monterosso  al  Mare).  Per  fruire  di tale agevolazione il soggetto
passivo  dovra'  presentare  comunicazione,  a  pena di decadenza, su
apposito  modulo distribuito dall'ufficio tributi del comune, entro e
non oltre la data del 20 dicembre 2003;
      l'unita'  immobiliare  (accatastata con categoria da A/1 a A/9)
concessa  in  comodato  gratuito, a parenti in linea retta fino al 1°
grado  (genitori/figli)  purche'  il parente in questione la utilizzi
come  abitazione  principale  e  non  possieda, unitamente agli altri
componenti  del suo nucleo familiare, altra abitazione nel territorio
nazionale.  Per  usufruire  del  presente  beneficio il contribuente,
soggetto   passivo,   dovra'  presentare  comunicazione,  a  pena  di
decadenza,  su  apposito  modulo distribuito dall'ufficio tributi del
comune, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2003;
    7 per mille l'aliquota per:
      l'unita'  immobiliare accatastata con categoria A/1 - A/7 - A/8
- A/9 - A/10;
      l'unita' immobiliare accatastata con categoria C/1 - C/3 - C/4;
      l'unita' immobiliare accatastata con categoria D.
    1.  Di  stabilire  per  l'anno 2003 la detrazione prevista per le
unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale, di cui all'art.
8, comma 2, del decreto legislativo n. 540/1992 come segue:
      Euro 156 (L. 302.058) per le unita' immobiliari accatastate con
categoria da A/2 a A/6;
      Euro 104 (L. 201.372) per le unita' immobiliari accatastate con
categoria A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
    (Omissis).