AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 24 aprile 2003, n. 23 

   PAC Seminativi - Raccolto 2003 - Istruzioni applicative generali
per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento per
superfici
(GU n.129 del 6-6-2003 - Suppl. Ordinario n. 92)
 
 Vigente al: 6-6-2003  
 

                                     Al   Ministero  delle  Politiche
                                     Agricole e Forestali - Direzione
                                     Generale     delle     Politiche
                                     Comunitarie e Internazionali

                                     Al   Ministero  delle  Politiche
                                     Agricole e Forestali - Direzione
                                     Generale   del  Corpo  Forestale
                                     dello Stato

                                     Al  Corpo  Forestale dello Stato
                                     della Regione Siciliana

                                     Agli    Assessorati    Regionali
                                     Agricoltura

                                     Agli  Assessorati Prov. Autonome
                                     Trento e Bolzano

                                     Agli  O.P:R.:  AGREA  -  ARTEA -
                                     AVEPA   -   Organismo   pagatore
                                     Lombardia

                                     All' Ente Nazionale Risi

                                     Alle              Organizzazioni
                                     Professionali          Agricole:
                                     Coldiretti  -  Confagricoltura -
                                     C.I.A.  - Copagri - E.N.P.T.A. -
                                     Eurocoltivatori   -  A.L.P.A.  -
                                     Fe.Na.P.I.   -   Coopagrival   -
                                     F.Agr.I. - ANPA

                                     Ai C.A.A. riconosciuti

   1 QUADRO NORMATIVO
      Si  riporta  di seguito un elenco della normativa comunitaria e
nazionale di riferimento:
   - Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971,
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore delle
sementi
   -  Regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992
che  istituisce  un  sistema  integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari
   -  Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio 1995,
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei
foraggi essiccati
   - Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995,
recante  modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del
Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei foraggi essiccati
   - Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
sostegno  allo  sviluppo  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo di
orientamento  e  di  garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti.
   -  Regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee L 329 del
30  dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del
riso;
   -  Regolamento  (CE)  n. 1577/96 del Consiglio del 30 luglio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 206 del
16/8/1996,  che  istituisce  una  misura specifica a favore di talune
leguminose in grani;
   -  Regolamento  (CE)  n.  1644/96  della Commissione del 30 luglio
1996,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L
207 del 17/8/1996, che stabilisce le modalita' di applicazione per la
concessione dell'aiuto a favore di talune leguminose in grani;
   -  Regolamento  (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999
che  istituisce  un  regime  di  sostegno a favore dei coltivatori di
taluni seminativi
   -  Regolamento  (CE) n. 1254/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore delle
carni bovine
   -  Regolamento  (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999
che  stabilisce  norme  comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune
   -  Regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, del 22 ottobre
1999,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n.
1251/1999  del  Consiglio,  che  istituisce  un  regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi
   -  Regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre
1999,  recante  modalita'  d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1254/1999   del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  dei
mercati  nel  settore  delle  carni bovine, in relazione ai regimi di
premi
   - Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre
1999,  recante  modalita'  d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1251/1999  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  l'uso  di superfici
ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la
fabbricazione,  nella  Comunita',  di prodotti non destinati in primo
luogo al consumo umano o animale
   - Regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e
della canapa destinati alla produzione di fibre
   -  Regolamento  (CE) n. 245/2001 della Commissione, del 5 febbraio
2001,  recante  modalita'  d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1673/2000   del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  dei
mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione
di fibre
   -   Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  della  Commissione,  dell'11
dicembre  2001,  che  fissa  le modalita' di applicazione del sistema
integrato  di  gestione  e  di  controllo relativo a taluni regimi di
aiuti  comunitari  istituito  dal  regolamento  (CEE)  n. 3508/92 del
Consiglio.
   -  Regolamento  (CE)  n. 1/2002 della Commissione, del 28 dicembre
2001,  recante  modalita'  di  applicazione  del  regolamento (CE) n.
1259/1999  del  Consiglio  in  ordine  al  regime  semplificato per i
pagamenti  agli  imprenditori  agricoli  previsti da taluni regimi di
sostegno.
   -  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  -  "Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi."
   -  D.P.R.  1 Dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per
l'istituzione   della   Carta  dell'agricoltore  e  del  pescatore  e
dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in attuazione dell'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.
   -  MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  E  FORESTALI - DECRETO 4
aprile  2000  -  Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti
(CE)  n.  1251/99  del  Consiglio  del  22.10.1999 e n. 2416/99 della
Commissione  del  19/11/1999,  in  materia di seminativi, nonche' dei
regolamenti  (CE)  n.  1577/96  del  Consiglio  e  n.  1644/96  della
Commissione per l'aiuto a favore di talune leguminose in grani.
   -  MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  E FORESTALI - DECRETO 10
maggio  2001  -  Disposizioni  applicative  del  regime di aiuto alla
trasformazione  del  lino  e della canapa per la produzione di fibre,
istituito  con  regolamento  (CE)  n.  1673/2000 del Consiglio del 27
luglio 2000
   -  MINISTERO  DELLE  POLITICHE  AGRICOLE  E FORESTALI - DECRETO 10
agosto  2001  - Modificazione al decreto 4 aprile 2000 concernente il
piano  di regionalizzazione previsto dall'art. 3 del regolamento (CE)
n.  1251/99  del  Consiglio,  che  istituisce un regime di sostegno a
favore dei coltivatori di taluni seminativi.
   -  DECRETO  del  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27
Marzo  2001  - Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le
attivita' dei centri autorizzati di assistenza agricola.
   -  CIRCOLARE  AGEA  24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti
adempimenti  specifici  derivanti dalla vigente normativa comunitaria
in  ordine  ai  settori:  seminativi,  zootecnia,  sviluppo  rurale e
settore vitivinicolo.
   -  D.MiPAF  del  17  aprile  2003 - termine di presentazione delle
domande di aiuto per superficie 2003.

   2 SETTORI DI INTERVENTO
      La   presente  circolare  contiene  le  istruzioni  applicative
generali  per  la  compilazione  e  la presentazione delle domande di
pagamento per superfici per il raccolto 2003.
      I settori di intervento interessati sono i seguenti:
   -  Seminativi  (Reg.  CE  n.  1251/99  del Consiglio del 17 maggio
1999);
   - Risone (Reg. CE n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995);
   -  Legumi  da  granella  (Reg.  CE n. 1577/96 del Consiglio del 30
luglio 1996);
   - Foraggi da destinare alla trasformazione (Reg. CE n. 603/95 e n.
785/95);
   - Sementi certificate (Reg. CE n. 2358/71);
   -  Lino  e  Canapa  (Reg. CE 1663/2000 del Consiglio del 27 luglio
2000)
   -  Carni  bovine  (Reg.  CE n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio
1999),  relativamente  alle  superfici foraggere per il calcolo degli
UBA;
   - Ovini (Reg CE n. n. 2529/2001 e Reg. CE 2550/2001).
      Si  ricorda che il coltivatore deve presentare una sola domanda
in ordine alle coltivazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99, n.
3072/95, n. 1577/96 e n. 1663/2000.

   3 DEFINIZIONI
      Il  Regolamento  (CEE) N. 3508/92 fissa, all'art. 1 comma 4, le
seguenti definizioni:
   -  imprenditore:  il singolo produttore agricolo, persona fisica o
giuridica   o   associazione   di   persone   fisiche  o  giuridiche,
indipendentemente  dallo stato giuridico conferito secondo il diritto
nazionale  all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova
nel territorio della Comunita';
   -   azienda:   l'insieme   delle   unita'  di  produzione  gestite
dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
   -  parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale
un'unica coltura e' effettuata da un unico imprenditore.
      Il  medesimo  regolamento,  inoltre,  all'art.  4  recita:  "Il
sistema alfanumerico di identificazione delle parcelle agricole viene
elaborato  in  base a mappe e documenti catastali e altri riferimenti
cartografici  o  su base di fotografie aeree o immagini spaziali o in
base ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in
base a parecchi di tali elementi".
      Il  Regolamento  (CE)  n.  2419/2001  recita,  nel  punto 2 dei
"considerando":
      "Ai   fini   di   un   efficace  controllo  e  per  evitare  la
presentazione  di  molteplici  richieste di aiuti a diversi organismi
pagatori   dello   stesso  Stato  membro,  gli  Stati  membri  devono
predisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori
agricoli  che  presentano  domande  di  aiuto  comprese  nel  sistema
integrato."
      L'art.  3 del citato regolamento dispone che: "gli stati membri
introducono   un  sistema  unico  per  registrare  l'identita'  degli
imprenditori  che  presentino  una  domanda  di aiuto nell'ambito del
sistema integrato".
      L'art.  4 del citato regolamento, "Identificazione e dimensione
minima   delle   parcelle   agricole",   recita:   "1.   Il   sistema
d'identificazione  di  cui  all'articolo  4  del regolamento (CEE) n.
3508/92  e'  stabilito  a  livello delle parcelle agricole. Gli Stati
membri  possono  prevedere l'utilizzazione di un'unita' diversa dalla
parcella  agricola,  come  la parcella catastale o l'appezzamento. In
tal  caso,  gli  Stati  membri  garantiscono che le parcelle agricole
siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che
le  domande  di aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o
dai  documenti  definiti  dalle  competenti  autorita',  al  fine  di
localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.
      2.  Ciascuno  Stato membro determina la dimensione minima delle
parcelle  agricole  che  possono  formare  oggetto  di una domanda di
aiuto. Tale dimensione minima non puo' tuttavia superare 0,3 ha."
      L'anagrafe  delle  aziende  agricole  e' istituita dal D.P.R. 1
Dicembre 1999, n. 503.
      L'art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua
nel  codice  fiscale il Codice Unico di identificazione delle Aziende
Agricole  (CUAA),  mentre  l'art.  8  ne  stabilisce  le modalita' di
utilizzo:  "In  ogni  comunicazione  o domanda dell'azienda trasmessa
agli  uffici  della pubblica amministrazione il legale rappresentante
e'  obbligato  a  indicare  il  CUAA  dell'azienda.  Gli uffici della
pubblica  amministrazione  indicano  in  ogni  comunicazione il CUAA.
Qualora  nella  comunicazione  il CUAA fosse errato, l'interessato e'
tenuto  a  comunicare  alla  pubblica  amministrazione  scrivente  il
corretto CUAA".
      L'art 1, comma 3 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, recita:
      "A    ciascuna    azienda   fa   capo   una   o   piu'   unita'
tecnico-economiche (UTE), di seguito denominata unita'; per unita' si
intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle
unita'  zootecniche  e  acquicole  condotte  a  qualsiasi  titolo dal
medesimo  soggetto  per una specifica attivita' economica, ubicato in
una  porzione  di  territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe
tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e
avente una propria autonomia produttiva".
      Il  Regolamento  (CE) n. 2419/2001 all'art. 2 fissa le seguenti
definizioni:
   - punto h):
      irregolarita':  qualsiasi  inottemperanza alle disposizioni che
disciplinano la concessione degli aiuti;
   - punto i):
      domanda  di aiuto per superficie: una domanda per il versamento
di  aiuti  nel  quadro  dei  regimi  di  aiuto di cui all'articolo 1,
paragrafo  1,  lettera  a)  e lettera b), punto iii), del regolamento
(CEE)  n.  3508/92,  comprendente  la dichiarazione di ogni altro uso
della  superficie,  in  particolare  la  dichiarazione  di superficie
foraggera ai fini delle domande di aiuto per animale;>>
   - punto k):
      uso:  l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di
copertura vegetale o la mancanza di coltura;
   - punto r):
      superficie determinata: la superficie in ordine alla quale sono
soddisfatte  tutte  le  condizioni  regolamentari  per la concessione
degli aiuti;
   - punto t):
      periodo  di erogazione del premio: periodo a cui si riferiscono
le   domande   di   aiuto,   indipendentemente   dal   momento  della
presentazione.
      Altre definizioni:
   -  controlli  oggettivi:  si tratta di controlli che completano la
procedura   di   verifica  eseguita  dall'AGEA;  sono  effettuati  in
contraddittorio  presso le aziende o attraverso telerilevamento aereo
o  da  satellite.  I  risultati di tale controllo, relativamente alle
aziende   campionate,  possono  rilevare  degli  scostamenti  tra  la
superficie   tra  la  superficie  rilevata  e  quella  dichiarata  e,
pertanto,  all'applicazione  delle  relative  sanzioni  adottando gli
stessi  criteri  utilizzati  per  gli scostamenti rilevati in sede di
controlli sulle particelle.
   - CAA: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
   -  UT:  Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
   -  S.I.G.C.  (Sistema  Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg.
(CEE)  n.  3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 ha istituito un
sistema  integrato  di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e
controllo  appropriati  alla complessita' e numerosita' delle domande
di aiuto.
   -  G.I.S.: Sistema informativo geografico che associa e referenzia
dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito
del  S.I.G.C.  l'Unione  Europea  ha promosso e finanziato un sistema
informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di
controllo  rapido  ed  efficace  da  applicare ai regimi di aiuto per
superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
   -  Dupla:  rappresenta  la  base  fotocartografica  principale del
G.I.S..  E' il prodotto della sovrapposizione informatica della mappa
catastale  alla  fotografia aerea ed e' il documento fondamentale per
la   consultazione,   l'identificazione   e   la   misurazione  degli
appezzamenti agricoli oggetto di verifica.

   4 CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
      Nella   campagna   2003   sono  diventati  operativi  i  Centri
autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D.
Lgs.   165   del   27   maggio  1999  e  successive  modificazioni  e
integrazioni:
      ..."Il   CAA  ha,  in  particolare,  la  responsabilita'  della
identificazione  del  produttore  e  dell'accertamento  del titolo di
conduzione  dell'azienda,  della  corretta  immissione  dei dati, del
rispetto  di  quanto  di  competenza  delle disposizioni comunitarie,
nonche'   la   facolta'   di  accedere  alle  banche  dati  del  SIAN
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati".
      L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:
      'Il  CAA  e' tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato
scritto   ad  operare  nel  suo  interesse,  da  cui  deve  risultare
l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:
      a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
      b)  collaborare  con  il  CAA  ai fini del regolare svolgimento
delle attivita' affidate;
      c)  consentire l'attivita' di controllo del CAA nei casi di cui
all'art. 2, comma 2 del presente decreto."
      I  CAA  si  impegnano  ad assicurare ai produttori agricoli che
hanno conferito loro mandato, la partecipazione al procedimento ed il
diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi limitatamente alle
attivita'  demandate  alle  medesime  in esecuzione delle convenzioni
stipulate, nelle forme e con le modalita' previste dalla legge n. 241
del  7  agosto 1990. In tale ambito l'AGEA e' pertanto esonerata, nei
confronti  dei  produttori  agricoli associati ai CAA, dagli obblighi
previsti dalla legge n. 241/90.
      Si  rammenta  che  ai  sensi della deliberazione dell'8 ottobre
1998,  concernente  il regolamento di attuazione della legge 7 agosto
1990  n.  241  e  pubblicata  sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 30.10.1998, e con specifico riferimento all'art.
4   -  comma  4  (comunicazioni  relative  al  procedimento)  "per  i
procedimenti  amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima
risulti  inoltrata  tramite  organismi  mandatari,  il  provvedimento
finale  e'  comunicato  al  mandatario con effetto di adempimento nei
confronti dei destinatari".

   5 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DEL PRODUTTORE
      La circolare AG.E.A. n. 35 del 24 aprile 2001 stabilisce che il
riconoscimento  della  qualifica  di  un  produttore che presenta una
domanda  PAC  debba  avvenire  attraverso  il  cosiddetto  "fascicolo
aziendale". La costituzione del fascicolo e' obbligatoria nel caso in
cui  il  produttore presenti domanda per la prima volta; se invece il
fascicolo  aziendale  risulta  gia'  costituito in una delle campagne
precedenti,  i  produttori,  a  fronte  di  variazioni  rispetto alla
documentazione   gia'   contenuta   nel   fascicolo,  sono  tenuti  a
presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.
      La  suddetta  circolare  AG.E.A.  stabilisce la tipologia della
certificazione   e/o   documentazione  che  ciascun  produttore  deve
presentare,  a corredo della propria domanda, per essere inserita nel
fascicolo aziendale.
      I  soggetti  che  hanno  conferito al CAA il mandato scritto ad
operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso
il  CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria
al  costante  aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA
saranno,  inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti
tra i produttori e l'Amministrazione.
      I  soggetti  che  non  hanno dato alcun mandato al CAA, invece,
dovranno  costituire  il  fascicolo  presso  l'Amministrazione. Tutti
coloro   che   nelle   ultime   due   campagne  hanno  presentato  la
documentazione  necessaria alla costituzione del fascicolo stesso, lo
avranno   precostituito,   salvo   richieste   di   integrazione  e/o
chiarimenti da parte dell'Amministrazione stessa.
      I  documenti che devono essere presenti nel fascicolo aziendale
sono:
   - a livello aziendale:
      a) persone fisiche
      1) copia di un documento d'identita' in corso di validita'
      2)  copia  del tesserino di attribuzione del codice fiscale e/o
copia  del certificato di attribuzione partita IVA (partita IVA anche
rilasciata per via telematica);
      3)  in  alternativa alla partita IVA copia o autocertificazione
dell'esonero
      4)  mandato  esclusivo  al  CAA  (qualora  il  produttore abbia
conferito mandato);
      b) persone giuridiche
      1)  copia di un documento d'identita' in corso di validita' del
rappresentante legale
      2)  copia  del  certificato  di  attribuzione  CF/partita IVA o
certificazione CCIAA;
      Qualora  la  documentazione  di  cui  ai  punti  a)  e  b)  non
risultasse  presente  nel  fascicolo aziendale, l'Amministrazione non
procede al pagamento dell'aiuto per superfici.
   - a livello di particella catastale:
      c)  visura catastale di tutte le particelle indicate in domanda
in  originale, visura recante una data non anteriore a sei mesi dalla
data di scadenza della presentazione della domanda.
      Nel caso in cui la data sia anteriore, occorre presentare anche
un'autocertificazione  che  comprovi  la validita' dei dati contenuti
nella  misura  secondo le indicazioni della delibera 606/99 in merito
alle modalita' di attualizzare la documentazione catastale ;
      d)  nel caso il titolo di conduzione non sia di proprieta' o il
produttore  non  sia presente sulla visura o non sia il solo titolare
della   particella   stessa,   devono   essere  presentati  documenti
giustificativi della conduzione, come di seguito indicato:
      proprietario:
   - visura catastale aggiornata, se intestata al richiedente l'aiuto
(se  la  visura  non  risulta  aggiornata,  va  prodotta  copia della
richiesta di voltura); ovvero:
   -  atto  di  proprieta'  (contratto di acquisto, atto di divisione
ereditaria,   sentenza   giudiziaria  e  qualsiasi  atto  pubblico  o
scrittura   privata),   contenente   ogni   elemento  necessario  per
l'individuazione  del  fondo  agricolo (delle particelle), unitamente
alla relativa visura catastale;
   affittuario, enfiteuta, ecc.:
   -se  trattasi  di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica
del  contratto  con  gli  estremi  di  registrazione, unitamente alla
visura catastale;
   -se  l'affitto  e' concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva
di  atto  notorio  attestante  l'esistenza del rapporto e copia della
dichiarazione  unilaterale di registrazione resa dal proprietario del
fondo o dall'affittuario;
   -in  caso  di enfiteusi e' necessario produrre l'atto costitutivo,
unitamente  alla  relativa visura catastale; in caso di affrancazione
dell'enfiteusi  contestata  dal proprietario e' necessario esibire il
provvedimento  del  giudice  competente  che  accoglie  la  richiesta
dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.
   Soccida
   -contratto o, se la soccida e' conclusa verbalmente, dichiarazione
sostitutiva dell'atto notorio di entrambe le parti che hanno concluso
il  contratto,  con indicazione del bestiame oggetto di allevamento o
sfruttamento.   N.B.   la   normativa  vigente  escute  espressamente
l'obbligo di registrazione per il contratto di soccida.
   Contratto di affitto concluso da "giovani agricoltori"
   -contratto   registrato  e  relativa  visura  catastale  ai  sensi
dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria
giovanile  in  agricoltura,  i  contratti  di  affitto  in favore dei
giovani  agricoltori  che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel
rispetto  degli  accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n.
303/82,  sono  soggetti  a registrazione, per espressa previsione del
citato art. 15: "solo in caso d'uso".
   Comodato
   -se  il  comodato  e' concluso per iscritto, contratto con estremi
dell'avvenuta   registrazione,   unitamente   alla   relativa  visura
catastale;
   -per  quanto  concerne  il  contratto verbale di comodato ai sensi
della  Risoluzione  n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze
non  occorre  registrazione;  deve  essere prodotta una dichiarazione
sostitutiva  di  atto  notorio attestante la qualita' di comodatario,
gli  estremi  del  fondo e le generalita' del proprietario comodante,
unitamente   alla   corrispondente  visura  catastale.  Nel  caso  di
dichiarazione   sostitutiva   di   atto   notorio  e'  necessaria  la
sottoscrizione  sia da parte del proprietario, sia del conduttore del
fondo.  Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto
verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal
comodante e dal comodatario.
   usufrutto
   -contratto   di   costituzione   dell'usufrutto,  accompagnato  da
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  degli  eventuali altri
usufruttuari  in  cui attestare il consenso degli stessi per condurre
interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.
   usucapione
   -copia  della  sentenza  del  giudice irreperibilita' (circostanze
eccezionali)
   In  caso  di comproprieta' tra il soggetto che presenta domanda di
aiuto  e  soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che,
pertanto,  non  sono  in  grado di manifestare il proprio consenso in
ordine  alla  conduzione  del fondo in comunione da parte di uno solo
dei  comproprietari  e  alla  presentazione della domanda di aiuto da
parte  dello  stesso,  e' necessario che il comproprietario inserisca
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio in cui dichiari la
propria   condizione  di  comproprietario  che  conduce  il  bene  in
comunione  ai  sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso
della  cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, e' l'unico
comproprietario  a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di
aiuto;   la  dichiarazione  deve  essere  accompagnata  dalla  visura
catastale.   In   caso   di   non  comproprieta'  e'  necessaria  una
dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio da parte dell'interessato
relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione
del  Comune  attestante  la  data  a  partire dalla quale il soggetto
intestatario  della  particella non e' piu' residente nel Comune e la
non reperibilita' dello stesso.
   usi civici:
   - e' sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente
nella  cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali
si  richiede  l'aiuto,  unitamente  alla relativa visura catastale ed
alla  indicazione  della  quota  parte  di utilizzo di competenza del
produttore.
   concessione e locazione di beni immobili demaniali:
   -atto  di concessione o di locazione con allegata visura catastale
e  indicazione  del  canone.  comproprieta'  e  comunione  legale tra
coniugi
   -visura  catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del
comproprietario  che  presenta  la  domanda  di  aiuto in cui risulti
espressamente  di  aver  ottenuto il consenso a coltivare il terreno.
Simile  a  quest'ultimo  caso  e' quello in cui l'aiuto sia richiesto
soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.
   Al  fine di valutare se il rapporto di conduzione desumibile dagli
atti  sopra  specificati  sia  idoneo  a  comprovare l'ammissibilita'
all'aiuto  da  parte  del  richiedente occorre, in particolare per le
scritture private registrate, negli atti notori e nelle dichiarazioni
sostitutive  dell'atto  notorio,  che  sia  indicata con chiarezza la
durata  del  rapporto  di conduzione del fondo agricolo, specificando
gli estremi delle particelle interessate.
   In  ogni  atto  devono  essere chiaramente specificati gli estremi
catastali  della  superficie  coltivata e, nei casi di cointestazione
del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di
proprieta'  indivisa,  la superficie esatta delle quote di particelle
di   rispettiva   spettanza.  La  certificazione  catastale  o  altra
documentazione  ufficiale  equivalente  probante  la  titolarita'  di
conduzione  deve essere inserita nel fascicolo del produttore e messa
a  disposizione  degli  incaricati  delle  verifiche  e dei controlli
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
   Qualora  la  documentazione  probante la titolarita' di conduzione
per  ciascuna  particella  catastale  dichiarata non sia congruente a
quanto  sopra  riportato,  l'amministrazione non procede al pagamento
dell'aiuto per la particella interessata con conseguente applicazione
delle  penalita'  calcolate  con le modalita' riportare nel paragrafo
7.3.2 .
   6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
   6.1 Termini di presentazione
   La  domanda  deve  essere  redatta  sul  modulo  prefincato  messo
gratuitamente  a  disposizione  dall'AG.E.A.,  il  cui  fac-simile e'
riportato  nell'allegato  I  alla  presente  circolare. Tale domanda,
compilata   in   ogni  sua  parte  e  completa  della  documentazione
richiesta,  dovra'  pervenire in duplice copia, mediante raccomandata
senza  avviso  di  ricevimento, obbligatoriamente nell'apposita busta
distribuita   contemporaneamente   alla  modulistica,  all'Agea,  via
Palestro, 81, 00185, Roma entro i termini sotto indicati.
   I  produttori  che  hanno  conferito  mandato al CAA troveranno la
modulistica  necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA
stesso,  che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso
propri  locali  appositamente predisposti a tale fine. Secondo quanto
stabilito   dal  Decreto  MiPAF  del  17  aprile  2003,  le  date  di
presentazione delle domande all'AG.E.A. previste per la campagna 2003
sono:  a) domande iniziali: 15 maggio 2003; b) domande di modifica ai
sensi  dell'art. 8 Reg. (CE) n. 2419/2001: 31 maggio 2003; c) domande
di  modifica  ai  sensi  del l'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001, riferite
alle colture del mais dolce e della canapa: 15 giugno 2003.
   Per  le  domande  iniziali  di  cui al punto a), e' consentita una
tolleranza di 25 giorni. Pertanto, il termine ultimo di presentazione
e'  fissato  al  9  giugno  2003. Il ritardato deposito della domanda
iniziale  produce  la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno
lavorativo  di  ritardo.  Le  domande  iniziali  pervenute oltre il 9
giugno 2003 sono irricevibili. Le domande di modifica di cui al punto
b)  pervenute  oltre il termine del 31 maggio 2003 sono irricevibili.
La  data  limite di semina e' stabilita al 31 maggio 2003. Le domande
di modifica di cui al punto c) pervenute oltre il 15 giugno 2003 sono
irricevibili.
   La  normativa  comunitaria vigente prevede che il produttore debba
presentare  una  sola  domanda  di pagamento per superficie, anche se
riferita  a  piu'  aziende.  Il  produttore  interessato al pagamento
dell'aiuto    per   superfici   e   al   calcolo   delle   UBA   deve
obbligatoriamente  compilare  un'unica  domanda,  comprendente  sia i
prodotti a premio che le superfici a foraggere.
   Ai  sensi  dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 2419/2001 "La domanda
di  aiuto  puo'  essere  revocata  in  tutto  o in parte in qualsiasi
momento.   Tuttavia,   qualora   l'autorita'  competente  abbia  gia'
informato  l'imprenditore  circa  le  irregolarita' riscontrate nella
domanda di aiuto o gli abbia comunicato la sua intenzione di svolgere
un  controllo  in loco e se da tale controllo emergono irregolarita',
non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di
aiuto che presentano irregolarita'."
   Per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA
entro  il 30 settembre 2003 provvedera' a comunicare le irregolarita'
o   incompletezze   riscontrate,   direttamente   all'indirizzo   del
produttore   risultante   nella  domanda  d'aiuto.  Le  risposte  dei
produttori   dovranno  pervenire,  entro  30  giorni  dalla  data  di
ricevimento   della   suddetta   comunicazione,  presso  l'AGEA,  via
Palestro, 81, 00185 Roma.
   Per  i  produttori  che  hanno conferito mandato ad un CAA, l'AGEA
entro  il  30  settembre  2003,  provvedera'  a  comunicare  per  via
telematica  le  irregolarita'  o  incompletezze,  direttamente ai CAA
interessati  i  quali  provvederanno  ad  effettuare le correzioni al
massimo entro il 30 ottobre 2003.
   Per i produttori che presentano irregolarita' non sanabili, l'AGEA
predisporra' un provvedimento.
   6.2 Finalita' di presentazione della domanda
   E'  indispensabile  indicare  la  finalita' di presentazione della
domanda  indicando  se si tratta di: 1. domanda iniziale; 2. modifica
ai  sensi  del  l'art.  8  del Reg. (CE) n. 2419/2001; 3. modifica ai
sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001.
   Nei  casi  di  domanda  di  modifica  e'  assolutamente necessario
indicare,  nell'apposito  spazio  previsto nel modello di domanda, il
numero della domanda seminativi precedentemente presentata.
   6.2.1 Reg. (CE) n. 2419/2001
   6.2.1.1 Domande di modifica ai sensi dell'art. 44
   E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 a condizione che l'imprenditore non sia
stato   informato   dall'autorita'   competente   dell'intenzione  di
effettuare  un  controllo  in  loco e delle irregolarita' riscontrate
dall'autorita'  competente nella sua domanda. Le informazioni fornite
dall'imprenditore  hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla
situazione reale.
   Analogamente  alla  domanda  iniziale,  la  domanda di modifica ai
sensi  dell'art.  44,  compilata  in  ogni sua parte e completa della
documentazione richiesta, dovra' pervenire in duplice copia, mediante
raccomandata   senza   avviso   di   ricevimento,   obbligatoriamente
nell'apposita  busta distribuita contemporaneamente alla modulistica,
all'Agea,  via  Palestro,  81,  00185,  Roma  entri  i  termini sotto
indicati.  Anche  in  questo  caso  i  produttori che hanno conferito
mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione
della  domanda  di modifica presso il CAA stesso, che avra' l'obbligo
di  archiviare  anche  la  domanda cartacea di modifica presso propri
locali appositamente predisposti a tale fine.
   L'Amministrazione,  al fine di migliorare la gestione delle misure
di  cui  trattasi,  adotta  le  seguenti  modalita'  operative per la
presentazione  delle  domande di modifica, redatte ai sensi dell'art.
44 del Reg. (CE) n. 2419/2001:
   1. Il  produttore  puo'  presentare  una  sola domanda di modifica
afferente  la campagna di riferimento, redatta ai sensi dell'articolo
44  del  Reg.  (CE)  n.  2419/2001.  Qualora si presentino duo o piu'
domande  saranno considerate irricevibili tutte le domande presentate
ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e restera' valida la
domanda iniziale;
   2. Una  domanda  di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del
Reg.  (CE) n. 2419/2001, non puo' in nessun caso comportare l'aumento
della  superficie  aziendale  a premio, comprese le foraggere (codice
13),    rispetto    alla    superficie   dichiarata   nella   domanda
precedentemente presentata;
   3. E'  possibile modificare l'utilizzo delle particelle dichiarate
nella domanda iniziale;
   4. Una  domanda  di modifica, presentata ai sensi dell'art. 44 del
Reg.   (CE)   n.  2419/2001,  non  puo'  comportare  l'aumento  della
superficie  riferita  ai  prodotti  "foraggi  essiccati"  e  "sementi
certificate".
   5. In  presenza  di errore materiale e' possibile cambiare un solo
identificativo catastale oltre la superficie utilizzata.
   6. Nel  caso  di particelle interessate da frazionamenti catastali
deve essere dichiarato il codice "5" nella colonna "casi particolari"
e, mantenendo invariati il codice Istat della provincia e del comune,
si  possono  cambiare  piu'  dati  della  particella, ivi compresa la
superficie utilizzata.
   Qualora la domanda di modifica ai sensi del Reg. (CE) n. 2419/2001
art.  44 non contenga l'indicazione della domanda modificata, ne' sia
possibile risalirvi, non sara' possibile procedere all'erogazione del
pagamento per superfici.
   6.2.1.2 Domande di modifica ai sensi degli art. 48 e 50
   Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 48 e 50 del Reg. (CE)
n.  2419/2001  devono  essere  inoltrate  obbligatoriamente all'AGEA,
unitamente  alla  relativa  documentazione,  ed  essere  sottoposte a
specifico  esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da
considerarsi o no probante.
   I  produttori  che  hanno  conferito  mandato al CAA troveranno la
modulistica  necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA
stesso,  che avra' l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso
propri locali appositamente predisposti a tale fine.
   6.2.1.2.1 Art. 48 - Cause di forza maggiore
   Qualora  ricorrano  cause  di  forza  maggiore  ovvero circostanze
eccezionali,  ai  sensi  dell'art.  48 del Reg. (CE) n. 2419/2001, il
produttore  agricolo  puo'  presentare, anche al di fuori dei termini
temporali gia' elencati, un'apposita comunicazione.
   Le  comunicazioni  relative  a  variazioni dovute a cause di forza
maggiore  e  la  relativa  documentazione probante, unitamente ad una
lettera  di  accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a
"cause  di  forza  maggiore  art.  48  reg. (CE) 2419/2001", dovranno
essere  depositate,  direttamente  o tramite terzi, a mano o mediante
raccomandata  A/R,  presso  l'AG.E.A. - Ufficio Seminativi - Cause di
forza  maggiore  -  via  Palestro,  81  -  00185 Roma, secondo quanto
previsto  dall'art.  48 del Reg. (CE) n. 2419/2001 e comunque entro e
non oltre il 30 settembre 2003.
   La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:
   Il  comma  1  dell'art.  48 dispone che: "I casi di forza maggiore
ovvero    di    circostanze    eccezionali,   nonche'   la   relativa
documentazione,   di   valore   probante  a  giudizio  dell'autorita'
competente,  devono  essere  comunicati  per iscritto entro 10 giorni
lavorativi  a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi".
La  documentazione  probante, per ciascun caso previsto dall'art. 48,
viene di seguito riportata:
   a) decesso del titolare:
   1. copia del certificato di morte del richiedente;
   2.   scrittura   notarile  indicante  linea  ereditaria     o,  in
alternativa:
   -    dichiarazione   sostitutiva  con  l'indicazione  della  linea
ereditaria,  unitamente  a:  -   documento  di  identita' in corso di
validita' del nuovo richiedente;
    nel caso di coeredi:
   1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
   -   documento  di  identita'  in  corso  di  validita'  di tutti i
deleganti;
   2.  certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario
 oppure:
   -  dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
-  documento di identita' in corso di validita'.
   b) incapacita' professionale di lunga durata dell'imprenditore:
   1.  certificazione  medica  attestante  lungo degenza o attestante
malattie   invalidanti   e   correlate   alla   specifica   attivita'
professionale.
   c) calamita' naturale:
   1.  provvedimento  dell'autorita'  competente  (Protezione Civile,
Regione,  ecc.) che accerta lo stato di calamita', con individuazione
del  luogo  interessato  o, in alternativa: -  certificato rilasciato
da  autorita'  pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)  eventualmente
accompagnata  da:  -   perizia  asseverata,  rilasciata  da  agronomo
iscritto  all'ordine,  in  originale.   Gli  atti  devono  attestare,
rispetto   alla  superficie  aziendale,  la  porzione  di  superficie
interessata  dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle
catastali.
   La  documentazione  specifica  prevista per i casi di cui ai punti
a), b) e c) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di
aiuto  di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata
anche   una  comunicazione  contenente  un  elenco  delle  particelle
interessate da calamita'.
   6.2.1.2.2 Art. 50 - Cessione di azienda
   Nei  casi  previsti dal Reg. (CE) 2419/2001 all'art. 50, in deroga
ai  termini  temporali  gia'  elencati,  e'  consentito al produttore
(cessionario)  che  acquisisce  una azienda nella sua totalita' da un
altro  produttore  (cedente),  successivamente  alla presentazione da
parte  di  quest'ultimo  di una domanda di aiuto, la presentazione di
una specifica istanza scritta, in cui si faccia esplicito riferimento
a  "cessione di aziende art. 50 reg. (CE) 2419/2001", unitamente alla
relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.
   L'istanza  verra'  presa  in  carico  dall'amministrazione  che, a
seguito   di   uno   specifico   esame,   provvedera'  a  verificarne
l'ammissibilita'  all'aiuto per superfici. Tali istanze e la relativa
documentazione  probante  dovranno  essere depositate, direttamente o
tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AG.E.A. -
via  Palestro,  81  -  Roma, secondo quanto previsto dall'art. 50 del
Reg.  (CE)  n.2419/2001  e comunque entro e non oltre il 30 settembre
2003.
   La   documentazione   necessaria   ai  fini  della  valutazione  e
dell'accoglimento   delle   istanze   pervenute,   viene  di  seguito
riportata:
   1.   copia  dell'atto  di  vendita,  di  donazione  o  di  affitto
dell'azienda del cedente al rilevatario debitamente registrati;
   2.   copia  del  certificato  di  attribuzione  della  P.  IVA  al
richiedente   o,  in  alternativa:  -   dichiarazione  sostitutiva su
possesso della P. IVA unitamente a -  documento di identita' in corso
di validita';
   3. copia della domanda di aiuto del richiedente.
   6.3 Foraggi da destinare alla trasformazione
   I  coltivatori che producono unicamente foraggi verdi da essiccare
o  foraggi  essiccati al sole da macinare ai fini dell'aiuto previsto
dai  regg.  (CE)  n.  603/95  e n. 785/95, devono presentare apposita
dichiarazione  di  coltivazione,  riportando le superfici investite a
foraggio  (codice  utilizzo  15) con i relativi riferimenti catastali
nella  domanda  PAC  Seminativi.  I  produttori  di  soli  foraggi da
destinare  alla  trasformazione  che intendono stipulare contratti in
data  successiva  alla  presentazione  della domanda di pagamento per
superfici  possono,  entro  il  31  maggio, presentare una domanda di
modifica  ai  sensi  dell'art.  8  del  reg.  (CE) n. 2419/2001 delle
superfici  investite  a foraggi essiccati (codice utilizzo 15), anche
in aumento. Successivamente a tale data, e comunque entro e non oltre
il  15  settembre,  il  coltivatore  che  produce  foraggi  verdi  da
essiccare  o  foraggi  essiccati  al sole da macinare, puo' apportare
eventuali  correzioni  o  integrazioni  alla domanda di pagamento per
superfici,  relativamente alle "altre utilizzazioni" (codice utilizzo
10),  utilizzando  la  domanda di modifica ai sensi dell'art. 44 reg.
(CE)  n.  2419/2001. Tuttavia, le particelle dichiarate nella domanda
di  aiuto  per  superfici  nelle  "sementi  certificate" (codice 57),
ovvero  nelle  "Altre utilizzazioni", identificate con uno dei codici
coltura  riportati, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella
2 allegate al modello di domanda, sono equiparate, ai fini dell'aiuto
previsto  dai  regg.  (CE)  n.  603/95  e  n. 785/95, alle particelle
dichiarate a foraggi essiccati (codice utilizzo 15).
   6.4 Sementi certificate
   Gli  imprenditori  agricoli  moltiplicatori  di seme che intendano
stipulare  contratti di moltiplicazione e richiedere l'aiuto ai sensi
del  reg.  (CEE) n. 2358/71, devono presentare apposita dichiarazione
di  coltivazione  utilizzando  il modello di domanda di pagamento per
superfici,  riportando  le  superfici investite a sementi certificate
(codice  utilizzo  57) con i relativi riferimenti catastali. Per cio'
che  attiene  alle specie ammissibili, occorre utilizzare la codifica
riportata  nella  tabella  11  allegata  al  modello  di domanda. Gli
imprenditori  agricoli moltiplicatori di seme che intendano stipulare
contratti   di   moltiplicazione   successivamente   alla   data   di
presentazione  della  domanda  di  pagamento  per superfici, possono,
entro  il  9  giugno,  presentare  una  domanda  iniziale,  indicando
esclusivamente  superfici  investite  a "sementi certificate" (codice
57).  Gli  imprenditori  agricoli  moltiplicatori  di  seme,  dopo la
presentazione  della  domanda  iniziale,  riportante  solo particelle
interessate  da  sementi  certificate,  possono,  entro il 31 maggio,
presentare  una domanda di modifica ai sensi dell'art. 8 del Reg.(CE)
n.  2419/2001, anche in aumento, delle superfici investite a "sementi
certificate" (codice 57).
   6.5 Calcolo della produttivita' aziendale
   Viene  introdotto  il  concetto  di piccola azienda (produttivita'
fino  a  92  t)  e di grande azienda (produttivita' superiore a 92 t)
(art. 4, par. 3-4 del Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).
   Calcolo   della   produttivita'   per   ogni  zona  del  piano  di
regionalizzazione  (codice  ISTAT  provincia e codice zona) (All. I A
del Decreto Mi.P.A.F. del 10/08/2001)
   P = Totale superficie a mais (cod. Ut. 001)  * resa mais
   + Totale superficie ad altri cereali (cod. ut. 002 e 003 e 008)  *
resa altri cereali
   + Totale  superficie  a  colture  proteiche (cod. ut. 007)  * resa
colture proteiche
   + Totale superficie a semi oleosi (cod. ut. 004, 005, 006)  * resa
semi oleosi
   + Totale  superfici messe a riposo (cod. ut. 009, 024, 050, 064, *
resa messa a riposo 065, 066)
   + Totale  superfici a lino non tessile (cod. ut. 014)  * resa lino
e canapa
   + Totale  superfici  a lino da fibra (cod. ut. 055)  * resa lino e
canapa
   + Totale superfici a canapa (cod. ut. 056)  * resa lino e canapa
   La   produttivita'   aziendale  (P)  e'  data  dalla  somma  delle
produttivita'  per  ogni  zona  dichiarata  nella  domanda.  Se  P e'
maggiore  di 92 t, l'azienda si definisce "grande". Se P e' inferiore
di 92 t, l'azienda si definisce "piccola".
   In  conformita'  alla  disposizione  comunitaria  la produttivita'
"deve  essere calcolata tenendo conto, da una parte, della superficie
accertata  e, dall'altra, della resa in base alla quale viene erogato
il pagamento per la coltura in oggetto".
   Di  conseguenza, la dimensione aziendale dovra' essere ricalcolata
tenendo   conto   delle  modalita'  previste  per  il  calcolo  della
superficie   sulla   quale   corrispondere  il  pagamento,  al  lordo
dell'applicazione  delle  eventuali  penalita' date dallo scostamento
tra la superficie dichiarata e la superficie ammissibile.
   Per  le  domande  sottoposte  ai  controlli oggettivi in campo, il
ricalcolo  della  dimensione  aziendale  sara' effettuato soltanto se
tutte le particelle risultano completamente seminate.
   6.6 Lenticchie, ceci e vecce
   Le  particelle  dichiarate  a  lenticchie (cod. utilizzo 16), ceci
(cod.  utilizzo  17)  e  veccie  (cod.  utilizzo  18) non entrano nel
calcolo   della  produttivita'  aziendale,  ne'  della  superficie  a
seminativo  ai fini del calcolo del set-aside. Le leguminose in grani
prevedono  l'erogazione  di  un aiuto comunitario pari a 181 Euro/ha.
L'aiuto  e' corrisposto nel limite della superficie massima garantita
(SMG)  comunitaria,  pari  a  400.000  ettari.  Qualora  le superfici
ritenute  ammissibili  eccedano  tale limite, l'importo dell'aiuto e'
ridotto  della  stessa  percentuale di superamento. La corresponsione
dell'aiuto  deve  essere  effettuata entro 60 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del regolamento della Commissione CE che fissa,
entro  il  15  novembre,  l'importo definitivo dell'aiuto (art. 9 del
Decreto Mi.P.A.F. del 04/04/2000).
   6.7 Risone
   Le  particelle  dichiarate  a risone (cod. ut. 19) non entrano nel
calcolo   della  produttivita'  aziendale,  ne'  della  superficie  a
seminativo  ai  fini  del  calcolo  del  set-aside. Il risone prevede
l'erogazione  di  un aiuto comunitario pari a 318,01 Euro/ha. L'aiuto
e' corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 239.259 ettari.
Nel caso in cui la superficie globale ammissibile al pagamento superi
la  superficie  di  base nazionale, si applica, per lo stesso anno, a
tutti  i produttori una riduzione dell'importo della compensazione al
reddito pari a:

       tasso di superamento           Riduzione applicata

          (0% - 1%)                3 * tasso di superamento
          (1% - 3%)                4 * tasso di superamento
          (3% - 5%)                5 * tasso di superamento
          (5% -     .              6 * tasso di superamento


   6.8 Regime semplificato
   Ai sensi dell'art. 4 del reg. (CE) n. 1/2002 del 28 dicembre 2001,
l'AGEA  ha  determinato  il  numero  degli  ettari e dei capi/diritti
animali  sulla  base  delle  condizioni  di  miglior  favore  per  il
produttore  per  il riconoscimento delle superfici e dei capi oggetto
di  vincolo  nel  corso  del  periodo  2002-2005,  in  funzione delle
quantita'  nel corso delle tre campagne che precedono la domanda 2002
per il suddetto regime.
   Per  l'attuazione  del  Regime  Semplificato  si fa riferimento ad
apposita  circolare  esplicativa,  fermo  restando  che l'adesione al
regime semplificato effettuata nell'anno 2002 si intende confermata -
ove non espressamente revocata - anche per la campagna 2003.
   7 CONTROLLI ISTRUTTORI AI FINI DEL PAGAMENTO
   Ai  sensi  dell'art.  15  del Reg. (CE) n. 2419/2001, "i controlli
amministrativi  e  in  loco  sono  effettuati  in  modo da consentire
l'efficace  verifica  del  rispetto  delle  condizioni di concessione
degli aiuti".
   7.1 Definizione dei "gruppi di colture"
   Ai   fini   del   calcolo  dell'aiuto,  delle  riduzioni  e  delle
esclusioni,  nel regolamento 2419/2001 all'art. 30 vengono definiti i
gruppi di colture seguenti:
   a)  superfici  foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 12 del reg.
(CE) n. 1254/1999;
   b)  superfici  foraggiere dichiarate ai fini dell'art. 13 del reg.
(CE) n. 1254/1999 diverse dal pascolo;
   c)  superfici foraggiere a pascolo dichiarate ai fini dell'art. 13
par. 3 lett. c) del reg. (CE) n. 1254/1999;
   d)  superfici  foraggiere  a pascolo permanente dichiarate ai fini
dell'art. 19 del reg. (CE) n. 1255/1999;
   e)  seminativi soggetti ad un diverso tasso di aiuto; f) superfici
messe a riposo.
   Per  quanto  riguarda  le superfici foraggiere di cui ai punti a),
b), c), d) vengono dichiarate tutte nell'utilizzo 13 e formano quindi
due gruppi :
   -uno   per   le   foraggiere   senza   richiesta   di  premio  per
l'estensivizzazione
   -uno   per   le   foraggiere   con   richiesta   di   premio   per
l'estensivizzazione  Le superfici messe a riposo vengono suddivise in
due gruppi :
   -uno per le superficie a riposo ordinario
   -uno per le superficie a riposo no-food
   Gli  importi  delle  leguminose  e del risone sono unici per tutta
l'Italia,  perche' definiti in altri regolamenti su base nazionale, e
quindi leguminose e risone formano due gruppi distinti.
   L'art.  2,  par.  2  del  reg.  (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il
pagamento per superficie e' fissato per ettaro ed e' differenziato su
scala  regionale".  Questa definizione costituisce il presupposto per
definire  il  gruppo  e),  cioe'  i seminativi soggetti ad un diverso
tasso di aiuto.
   Tutti  i  coltivatori  di  mais in zone con resa unica (allegato D
alla  presente  circolare),  sono  tenuti  a  dichiarare tale coltura
all'interno  del tipo di utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3,
codice  coltura  1, 2, 3). Se l'indicazione della coltivazione "mais"
nelle  zone  a  resa  unica  non  fosse  corretta,  verra' effettuata
l'attribuzione  in  automatico  della  coltura  "mais"  nell'utilizzo
"altri cereali".
   Tutti  i  coltivatori  di  grano duro in zone vocate diverse dalle
seguenti:
   -zone  tradizionali:  TOSCANA,  UMBRIA,  MARCHE,  ABRUZZO, MOLISE,
LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA;
   -zone  non  tradizionali:  Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona,
Ferrara,  Forli',  Gorizia,  Lodi,  Mantova,  Milano, Modena, Padova,
Parma,  Pavia,  Piacenza,  Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,
Rovigo,  Torino,  Treviso,  Udine, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza
sono  tenuti  a  dichiarare  tale  coltura  all'interno  del  tipo di
utilizzo "Altri Cereali" (codice utilizzo 3, codice coltura 5).
   Il  pagamento  per  superficie  del  "Grano  duro"  e degli "Altri
Cereali"  e' uguale per ciascuna zona del piano di regionalizzazione,
ma l'aggiunta dell'aiuto integrativo lo differenzia. Se l'indicazione
della coltivazione
   "grano  duro"  nelle  zone  non  vocate non fosse corretta, verra'
effettuata  l'attribuzione  in  automatico della coltura "grano duro"
nell'utilizzo "altri cereali".
   Il pagamento per superficie della "Canapa" e degli "Altri Cereali"
e'  uguale  per  ciascuna  zona  del piano di regionalizzazione, ma i
particolari  controlli  cui  viene  sottoposta  la coltivazione della
canapa rende necessaria una differenziazione.

=====================================================================
numero|gruppo di        |Codice|Codice            |Descrizione
=====================================================================
      |colture          |gruppo|utilizzo          |
---------------------------------------------------------------------
1     |Mais             |01    |01                |Mais (Granturco)
---------------------------------------------------------------------
2     |Grano duro       |02    |02                |Grano duro
---------------------------------------------------------------------
      |Altri cereali e  |      |                  |
3     |semi oleosi      |59    |03(*)             |Altri cereali
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |04                |Soia
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |05                |Girasole
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |06                |Colza e ravizzone
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |08                |Consociate
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |14                |Lino non tessile
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |55                |Lino da fibra
---------------------------------------------------------------------
4     |Canapa           |56    |56                |Canapa
---------------------------------------------------------------------
5     |Piante proteiche |07    |07                |Piante proteiche
---------------------------------------------------------------------
      |Set - aside      |      |Superficie messa a|
6     |ordinario 09     |09    |riposo            |
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |                  |Superficie messa a
      |                 |      |64                |riposo pluriennale
---------------------------------------------------------------------
      |Set - aside      |      |                  |Superficie messa a
7     |no-food          |60    |24                |riposo no-food
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |                  |Superficie messa a
      |                 |      |                  |riposo no-food
      |                 |      |65                |pluriennale
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |                  |Superficie messa a
      |                 |      |                  |riposo no-food per
      |                 |      |50                |biogas
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |                  |Superficie messa a
      |                 |      |                  |riposo no-food per
      |                 |      |66                |biogas pluriennale
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |                  |Foraggiere
      |Foraggiere senza |      |                  |(utilizzate per il
8     |estensivizzazione|13    |13                |calcolo UBA/ha)
---------------------------------------------------------------------
      |Foraggiere con   |      |13 (**) Foraggiere|premio di
      |con              |      |(utilizzate per il|estensivizzazione
9     |estensivizzazione|61    |calcolo UBA/ha)   |richiesto
---------------------------------------------------------------------
10    |Leguminose       |62    |16                |Lenticchie
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |17                |Ceci
---------------------------------------------------------------------
      |                 |      |18                |Vecce
---------------------------------------------------------------------
11    |Risone           |19    |19                |Risone

   (*) Incluso mais a resa unica.
   (**)   Ai   fini   del   calcolo  dell'estensivizzazione,  vengono
considerate  le  foraggiere (escluse varieta' da 1 a 18, da 20 a 22 e
59) di cui quelle a pascolo (varieta' 36 - 37 - 38) devono costituire
almeno il 50%.
   7.2 Controlli amministrativi
   L'AG.E.A.  sottopone  a  controllo  amministrativo (come richiesto
dall'art.  8,  par. 1 del reg. (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dagli
artt.  15 e 16 del reg. (CE) n. 2419/2001 della Commissione) tutte le
domande  di pagamento per superfici in modo da assicurare il rispetto
delle   condizioni   previste   dalla  regolamentazione  comunitaria,
effettuando  in  particolare:  "a) verifiche incrociate relative alle
parcelle  agricole  (...),  onde  evitare  che  lo stesso aiuto venga
concesso  piu'  di  una volta per lo stesso anno civile o campagna di
commercializzazione o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel
quadro   di   regimi   comunitari  che  comportano  dichiarazioni  di
superfici;  b)  verifiche  incrociate  per  mezzo della banca di dati
informatizzata,  intese  ad  accertare  l'ammissibilita'  all'aiuto".
Inoltre, occorre accertare che la domanda di pagamento per superfici:
   -sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
della documentazione richiesta;
   -sia stata firmata dal titolare della domanda;
   -sia pervenuta all'AG.E.A. entro i termini previsti (par.6.1);
   -sia ritenuta ammissibile;
   -che,  nei  casi  previsti, ci sia rispondenza nel rapporto tra la
superficie coltivata e quella messa a riposo (par. 7.2.3.1).
   7.2.1 Controlli formali
   I  controlli  formali  riguardano  la  verifica del rispetto della
normativa  comunitaria  e  nazionale  in  termini  di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare la verifica:
   -della data di ricezione della domanda (par. 6.1);
   -della presenza della firma del richiedente (par. 7.1.1.1);
   -della  presenza  della copia di un documento di riconoscimento in
corso   di  validita'  (i  cui  dati  di  riferimento  devono  essere
trascritti nel frontespizio del modulo di domanda) (par. 7.1.1.2);
   -della  corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e
del rappresentante legale (se presente) (par. 7.1.1.3);
   -della corretta indicazione della finalita' di presentazione (par.
7.1.1.4);
   -della  presenza  della  certificazione  antimafia  prevista dalla
normativa nazionale (par. 7.1.1.5);
   -della corretta indicazione delle modalita' di pagamento richieste
(par. 7.1.1.6)
   -dell'esistenza,    dell'estensione,   dell'ubicazione   e   della
seminabilita'   dell'appezzamento   in   esame,   tramite   verifiche
incrociate con il catasto terreni nazionale (par. 7.2.2.3) ;
   -della  corretta  indicazione degli utilizzi/varieta/coltura (par.
7.2.2.1) per ciascuna particella dichiarata;
   -della  presenza degli allegati necessari ai fini dell'ottenimento
del  pagamento  per  ciascun  utilizzo  (fatture di acquisto semente,
cartellini  varietali  per  canapa e lino, contratti di coltivazione,
dichiarazioni di impegno per la trasformazione in biogas);
   -della   corretta  indicazione  del  titolo  di  conduzione  (par.
7.2.2.2).
   7.2.1.1 Sottoscrizione della domanda
   La sottoscrizione della domanda e' un requisito indispensabile per
l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta
l'annullabilita' della domanda.
   7.2.1.2 Documento di riconoscimento
   Ai  sensi  dell'art.  38 comma 3 del D.P.R n. 445, del 28 dicembre
2000   la   sottoscrizione   della   domanda   non   e'  soggetta  ad
autenticazione  ove  la  domanda  sia  presentata  unitamente a copia
fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso
di   validita'  alla  data  di  deposito  della  stessa.  I  dati  di
riferimento  del documento devono essere obbligatoriamente trascritti
nel  frontespizio  del  modulo di domanda. L'assenza del documento di
identita'   richiesto   comporta   il  mancato  pagamento  dell'aiuto
richiesto.
   L'assenza  del  documento  viene  verificata  da  Agea  solo per i
produttori  in proprio, mentre per i produttori mandanti dei CAA sono
questi ultimi che attestano la presenza della copia del documento.
   7.2.1.3 Controlli anagrafici
   Il   coltivatore,   nella  domanda  di  pagamento,  deve  indicare
obbligatoriamente  la  Partita  IVA  e  il Codice Fiscale. I soggetti
esenti  dall'obbligo  di  tenuta  della  Partita  IVA  devono inoltre
dichiarare  la condizione di esenzione, come previsto dalla normativa
vigente.
   E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda  pertanto  di  riportare  i dati indicati sul tesserino di
attribuzione   del  codice  fiscale  o  della  partita  IVA,  facendo
particolare  attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa.
I  dati  anagrafici  del  richiedente e dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti a verifiche presso l'Anagrafe Tributaria.
   7.2.1.3.1 Produttore
   L'Amministrazione verifica la presenza e la correttezza del codice
fiscale  (CUAA)  e della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non
fossero  indicate  oppure  risultassero  errate  (non appartenenti ad
alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti ad un soggetto diverso da
quello  indicato),  la domanda verra' considerata irregolare e non si
procede al pagamento dell'aiuto.
   Occorre  prestare  attenzione alla corretta indicazione della data
di  nascita  (se  si  tratta  di  persona fisica). Nel caso di errata
indicazione, l'Amministrazione non procede al pagamento del premio.
   I  dati  di  domicilio  o sede legale devono essere, in ogni caso,
correttamente  indicati  nella domanda, per rendere possibile l'invio
di  comunicazioni  e/o  l'erogazione stessa del premio richiesto, nel
caso di richiesta di invio di assegno non trasferibile.
   7.2.1.3.2 Rappresentante legale
   Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica,
sara' verificata la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del
rappresentante  legale.  Verranno,  in  particolare,  controllate  la
presenza  e  la  correttezza  del  codice fiscale; se non e' indicato
oppure risulta errato (non appartenente ad alcun soggetto esistente o
appartenente   ad   un   soggetto   diverso   da   quello  indicato),
l'Amministrazione   non  procede  al  pagamento  dell'aiuto.  Occorre
prestare  attenzione alla corretta indicazione della data di nascita.
Nel   caso   di  errata  indicazione,  l'Amministrazione  non  potra'
procedere al pagamento dell'aiuto.
   I  dati  di  domicilio  devono essere, in ogni caso, correttamente
indicati nella domanda.
   7.2.1.4 Finalita' di presentazione della domanda
   Il  produttore  coltivatore  deve  presentare  una sola domanda in
ordine  alle  coltivazioni  di cui ai regolamenti (CE) n. 1251/99, n.
3072/95  e  n.  1577/96  (art.  10,  par. 1 del Decreto Mi.P.A.F. del
04/04/2000).
   Se  la  finalita'  della  domanda non e' indicata, la stessa viene
considerata domanda iniziale.
   Se  non  e'  indicata  correttamente,  si  tenta l'attribuzione in
automatico; in particolare:
   -una  domanda  presentata  come  modifica  senza indicazione della
domanda  iniziale  ed  intestata  ad  un  produttore  che  non  abbia
presentato altre domande, viene considerata come domanda iniziale;
   -se  nella  base  informativa  sono presenti due domande intestate
alla   stessa   azienda,  una  iniziale  ed  una  di  modifica,  dove
l'indicazione  della  domanda  iniziale  nella domanda di modifica e'
assente  o errata, si procede automaticamente a modificare la domanda
iniziale.
   Sono considerate "multiple" tutte quelle domande che presentano il
medesimo  codice  fiscale  o  la stessa partita IVA, oppure lo stesso
numero di domanda seminativi della campagna precedente (ad esclusione
delle  domande  di  modifica),  anche  se  tale  indicazione e' stata
ricostruita  in automatico e non dichiarata in domanda. A conclusione
di  tali  controlli,  verranno  ammesse al pagamento tutte le aziende
che,  pur  essendo  state  rilevate multiple, sono identificate nelle
seguenti casistiche:
   ?aziende  con  produttivita' fino a 92 tonnellate e messa a riposo
dichiarata;
   ?aziende  con  produttivita'  superiore  a  92 tonnellate; ?per le
quali si rileva sulla domanda la presenza dell'allegato 'ATTESTAZIONE
ENTE  PUBBLICO  CON  STRUTTURE AZIENDALI RICADENTI SU PIU' PROVINCE',
nel caso si tratti di un ente pubblico.
   Nella determinazione delle domande "multiple" non vengono prese in
considerazione   le   domande  riguardanti  unicamente  gli  utilizzi
"risone" (codice utilizzo 19), "leguminose" (codici utilizzo 16, 17 e
18),  foraggiere  (codice  utilizzo  13),  foraggi  da destinare alla
trasformazione  (codice  utilizzo  15),  sementi  certificate (codice
utilizzo 57).
   7.2.1.5 Certificato antimafia
   La  normativa  nazionale  in  vigore prevede che, affinche' l'AGEA
possa  erogare  l'aiuto  a  favore  dei  produttori che richiedono un
pagamento  per  superfici  superiore  ai  154.937  Euro, debba essere
rilasciato  all'AG.E.A.  stessa,  dalla  prefettura di competenza, un
certificato  antimafia avente data di rilascio non antecedente ai tre
mesi  rispetto  alla  data  di  erogazione  dell'aiuto  (L.  575  del
31/05/65,  art.  10  comma  3, 4, 5, 5-ter e art. 10-quater, comma 2;
Decreto legislativo n. 490 del 08/08/94, art. 4).
   Il  produttore che richiede un pagamento per superfici superiore a
154.937  Euro  e'  tenuto a presentare, direttamente o per il tramite
del  CAA mandatario, all'AG.E.A. il certificato camerale, con data di
rilascio  non  anteriore  al 1 aprile 2003. Qualora il produttore sia
esente  dalla  certificazione  in esame, ai sensi dell'art. 10 sexies
comma  8  della L. 575/65, aggiunta dell'art. 7 della L. 55/90 e ss.,
e' tenuto a presentare la dichiarazione di esenzione.
   7.2.1.6 Modalita' di pagamento
   Il   produttore  deve  indicare  la  modalita'  secondo  la  quale
preferisce  ricevere  il  pagamento  per  superfici. Per ottenere con
certezza  e  piu' rapidamente le somme, si suggerisce l'utilizzazione
dell'accredito su c/c bancario o conto Banco Posta. E' necessario che
il conto sia intestato al richiedente.
   I  codici  ABI  e  CAB  sono riportati nell'estratto conto inviato
periodicamente dalla banca/posta o sul libretto degli assegni.
   L'utilizzo  di tale modalita' di pagamento consentira' di ricevere
con  maggiore  celerita'  l'aiuto  richiesto, evitando cosi' anche il
rischio  di smarrimento dell'assegno con conseguenti notevoli ritardi
nell'incasso  delle  somme  spettanti.  Se  non viene indicata alcuna
modalita'  di  pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice
ABI,  il  codice  CAB  ovvero i riferimenti del c/c postale risultino
assenti   o  errati,  l'Amministrazione  provvede  ad  attribuire  in
automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile" .
   7.2.2 Controlli sulle particelle
   Il  presupposto  per  la presentazione di una domanda di pagamento
per  superfici e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno
identificabili.  Di  conseguenza,  il  produttore  deve presentare un
piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun
utilizzo/varieta'  coltivato  per particella catastale (o porzione di
essa)   impiegata.  I  controlli  sulle  particelle,  pertanto,  sono
finalizzati  all'accertamento  dell'esistenza e dell'estensione della
coltura,  dell'ubicazione  e della seminabilita' dell'appezzamento in
esame,  in modo da consentire l'attribuzione a ciascuna particella ad
aiuto  della  superficie "determinata" (ai sensi dell'art. 2, punto r
del  reg.  CE n. 2419/2001) e quindi alla corretta attribuzione degli
importi  da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di
regionalizzazione.
   Nel   caso  in  cui  venga  riscontrata  un'irregolarita'  su  una
particella  (ad  es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o
la  presenza  di  un  supero catastale), la superficie dichiarata per
quella  particella  non  potra'  essere  ammessa  nel  computo  della
superficie amministrativamente accertata.
   L' assenza del piano di coltivazione costituisce una irregolarita'
non  sanabile e l'Amministrazione non potra' procedere all'erogazione
dell'aiuto.
   7.2.2.1 Codice utilizzo/varieta'
   L'indicazione  dell'utilizzo  per cui si richiede il pagamento per
superfici  e'  fondamentale  per  l'erogazione  del premio stesso. Le
varieta'  indicate  per ciascuna coltura devono essere congruenti con
gli  utilizzi  richiesti.  Se il codice utilizzo o la descrizione non
sono   stati   indicati   o   risultano  incongruenti,  si  tenta  la
ricostruzione  dei  codici  corretti  in  automatico.  Se  il  codice
utilizzo risulta comunque incongruente o assente, la particella viene
esclusa dal pagamento dell'aiuto.
   Se  la  particella  dichiarata  con  il codice utilizzo 6 (colza o
ravizzone)  presentasse  una  varieta' incongruente o non dichiarata,
verra'  bloccata  ai fini del pagamento del premio e verra' computata
ai  fini  del  calcolo delle penalita'. Si rammenta che il produttore
che  coltiva colza e' obbligato a seminare solo varieta' certificate,
ed  ha l'obbligo di allegare la fattura di acquisto delle sementi. Se
tale fattura (in originale o copia conforme) non risultasse rilevata,
direttamente  dall'Amministrazione  per  i  produttori  che non hanno
conferito  mandato  o  per  il tramite del CAA, l'Amministrazione non
procede al pagamento dell'aiuto.
   Se  la  particella  dichiarata  con  il  codice utilizzo 9, 24, 50
(rispettivamente set-aside ordinario, no-food, biogas) presentasse un
codice delle colonne A
   del  quadro  E delle domande incongruente o non dichiarato, verra'
considerata ai fini del calcolo delle penalita'.
   Se  la  particella  dichiarata  con  il codice utilizzo 64, 65, 66
(rispettivamente  set-aside  ordinario,  no-food, biogas pluriennali)
presentasse  un  codice  delle  colonne  A  e/o  B del quadro E delle
domande incongruente o non dichiarato, verra' considerata ai fini del
calcolo delle penalita'.
   Se  la  particella  dichiarata  con il codice utilizzo 55 (lino da
fibra) presentasse una varieta' incongruente o non dichiarata, verra'
bloccata  ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini
del  calcolo  delle  penalita'.  Si  rammenta, in particolare, che il
produttore  di  lino  da  fibra e' obbligato a seminare solo varieta'
certificate,  ed  ha  l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in
originale  (cartellini  varietali)  o copia della fattura di acquisto
delle  sementi  certificate  utilizzate. Se i cartellini o la fattura
non  risultassero  rilevati,  direttamente dall'Amministrazione per i
produttori  che non hanno conferito mandato o per il tramite del CAA,
l'Amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto.
   Se  la  particella  dichiarata  con il codice utilizzo 56 (canapa)
presentasse  una  varieta'  incongruente  o  non  dichiarata,  verra'
bloccata  ai fini del pagamento del premio e verra' computata ai fini
del  calcolo  delle  penalita'.  Si  rammenta, in particolare, che il
produttore   di   canapa   e'  obbligato  a  seminare  solo  varieta'
certificate,  ed  ha  l'obbligo di allegare le etichette ufficiali in
originale  (cartellini  varietali).  Se i cartellini non risultassero
rilevati,  direttamente dall'Amministrazione per i produttori che non
hanno  conferito  mandato o per il tramite del CAA, l'Amministrazione
non  procede  al pagamento dell'aiuto. La quantita' minima di semente
certificata  da impiegare ai fini del riconoscimento dell'aiuto e' di
35 kg/ha.
   Adempimenti  specifici  per  la  coltivazione  della  canapa  sono
dettagliati in apposita regolamentazione.
   Se  la  particella  dichiarata  nell'ambito  di una domanda con il
codice  utilizzo  2  (grano duro) e' ubicata in una delle zone vocate
alla  coltivazione di grano duro (cod. ISTAT provincia > 40 e diverso
da  93,  96,  97,  98,  99,  103,  oppure  nelle  seguenti  province:
Alessandria,  Bologna,  Brescia,  Cremona,  Ferrara, Forli', Gorizia,
Lodi,  Mantova,  Milano,  Modena,  Padova,  Parma,  Pavia,  Piacenza,
Pordenone,  Ravenna,  Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso,
Udine,  Venezia,  Vercelli, Verona, Vicenza) presentasse una varieta'
incongruente  o  non dichiarata, verra' esclusa ai fini del pagamento
del premio supplementare.
   7.2.2.1.1 Grano duro supplementare
   A partire dalla campagna di semina 1998/1999 e' stata definita una
superficie   massima   garantita   nazionale   (riferita   alle  zone
tradizionali  elencate  nell'allegato  II  del  regolamento  (CE)  n.
1251/99:  Toscana,  Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania,
Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Sardegna) pari a 1.646.000
ettari,  suddivisa  in sub-aree regionali (art. 3, par. 1 del Decreto
Mi.P.A.F. del 04/04/2000):

=====================================================================
Codice Istat   |Regione        |Superficie massima garantita ettari
=====================================================================
09             |TOSCANA        |118.950
10             |UMBRIA         |9.341
11             |MARCHE         |125.172
12             |LAZIO          |80.616
13             |ABRUZZO        |38.797
14             |MOLISE         |74.647
15             |CAMPANIA       |72.728
16             |PUGLIA         |396.739
17             |BASILICATA     |215.772
18             |CALABRIA       |58.668
19             |SICILIA        |374.802
20             |SARDEGNA       |79.768
               |TOTALE ITALIA  |1.646.000

   Qualora  l'aiuto  supplementare richiesto risulti complessivamente
superiore alla superficie massima
   garantita  nazionale,  si  procede  a  determinare,  per  ciascuna
regione, la superficie per la quale e' stato
   richiesto l'aiuto supplementare e quella ammissibile a valle delle
decurtazioni.
   Nella   determinazione   della   superficie  richiesta  a  livello
regionale, si dovra' considerare la sommatoria
   delle  particelle  dichiarate  a grano duro ordinario che ricadono
nelle regioni tradizionalmente vocate, al
   netto delle varieta' non riconosciute.
   Inoltre,  per  ciascun  produttore, la sommatoria della superficie
ottenuta dalle singole particelle dichiarate
   a  grano duro ordinario non potra', in ogni caso, essere superiore
alla superficie per la quale ha richiesto
   l'aiuto supplementare.
   Determinata  la  superficie  regionale  per  la quale e' richiesto
l'aiuto supplementare, devono essere
   individuate   le   regioni  per  le  quali  si  e'  verificato  il
superamento del limite fissato. Le superfici ammissibili
   all'aiuto   supplementare  ricadenti  in  tali  regioni,  verranno
proporzionalmente ridotte in relazione alla
   percentuale  di  superamento  attribuita  alla  regione  stessa e,
pertanto, anche il premio verra' ridotto
   proporzionalmente.
   Tale  riduzione  sara'  effettuata  dopo  che,  all'interno  della
superficie massima nazionale, e' stata applicata
   una   "compensazione"   tra  le  superfici  regionali  dichiarate,
attraverso il passaggio di quote di superficie
   "disponibile"  da  parte  delle regioni che non hanno raggiunto il
proprio  limite  di  ettari,  a  favore  delle  regioni  che lo hanno
superato.   Tale   "compensazione"  verra'  applicata  tenendo  conto
dell'incidenza   percentuale  di  superamento,  propria  di  ciascuna
regione (art. 5, par. 3 reg. (CE) n. 1251/99).
   L'importo  dell'aiuto integrativo e' fissato in 344,5 EUR/ha (art.
5, par. 1 reg. (CE) n. 1251/99).
   Sono  state  inoltre  individuate  alcune  zone  non  tradizionali
(elencate  nell'allegato  V del regolamento (CE) n. 2316/99: province
di  Alessandria, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Forli', Gorizia,
Lodi,  Mantova,  Milano,  Modena,  Padova,  Parma,  Pavia,  Piacenza,
Pordenone,  Ravenna,  Reggio Emilia, Rimini, Rovigo, Torino, Treviso,
Udine,  Venezia,  Vercelli,  Verona, Vicenza) che beneficeranno di un
aiuto  specifico  pari  a  138,9  EUR/ha (art. 5, par. 4 reg. (CE) n.
1251/99)  nel limite di 4.000 ettari (all. IV del regolamento (CE) n.
1251/99).  Nel  caso  in  cui la somma delle superfici accertate come
investite  a  grano duro superi tale limite, le superfici ammissibili
all'aiuto comunitario saranno ridotte proporzionalmente (art. 5, par.
4  reg.  (CE) n. 1251/99) e, pertanto, anche il premio verra' ridotto
proporzionalmente.
   Il  premio supplementare per il grano duro non puo' essere erogato
per  una  superficie  maggiore  a quella ammessa per il pagamento per
superficie  (art.  6,  comma  4,  par. a) reg. (CE) n. 2316/99) ed e'
comunque  subordinata  all'utilizzo  di  sementi certificate (art. 6,
comma  4,  par.  b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali e' necessario
allegare  la  copia delle fatture di acquisto con l'indicazione delle
varieta' e del numero di identificazione della partita "ENSE".
   Gli  originali  delle  fatture di acquisto restano in possesso del
richiedente  per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di
controllo  al momento del sopralluogo aziendale. Per i produttori che
forniscono   all'ENSE   le   etichette   delle   varieta'  coltivate,
l'adempimento  e'  soddisfatto  con  la  presentazione,  in  sede  di
controllo  in  azienda, di documentazione rilasciata dall'ENSE stesso
attestante  l'avvenuto  ritiro  delle etichette (art. 3, par. 3-6 del
Decreto  MiPAF del 04/04/2000) Il quantitativo di sementi certificate
indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture
di  acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a
180 Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MiPAF del 04/04/2000).
   Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda
risulti  inferiore  a  quello  riscontrato nelle fatture allegate, si
procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al
quantitativo   indicato   e   non  a  quello  fatturato.  Qualora  il
quantitativo  di  sementi  certificate  indicato  in  domanda risulti
superiore  a  quello riscontrato nelle fatture allegate si procedera'
alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente al quantitativo
fatturato  e  non  a  quello  indicato  (art.  31  del  reg.  (CE) n.
2419/2001).  E'  possibile  utilizzare  semente  acquistata nell'anno
precedente  e  non utilizzata, purche' si alleghi autocertificazione.
La quantita', la qualita' ed eventuali certificazioni di semente sono
verificate  direttamente  dall'Amministrazione,  per i produttori che
non hanno conferito mandato, o tramite i CAA mandatari.
   In  relazione  all'elenco  di  varieta'  di  frumento duro ammesse
all'aiuto  supplementare  comunitario  per l'anno 2003 si segnala che
nella   tabella   3  -  Codifica  delle  varieta'  ammesse  all'aiuto
supplementare  alla produzione di grano duro - delle note esplicative
per la compilazione della domanda di pagamento per superfici Raccolto
2003, devono essere cancellate le seguenti varieta':
   - Avanzi  Enrico  (cod.  114)  cancellata  con D.M. del 09.01.2001
pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001;
   - Capeiti8 (cod.014) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato
su G.U. n. 37 del 14.02.2001;
   - Lauria  (cod. 127) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato
su G.U. n. 37 del 14.02.2001;
   - Trinakria   (cod.   139)  cancellata  con  D.M.  del  09.01.2001
pubblicato su G.U. n. 37 del 14.02.2001;
   - Vezio  (cod.  142) cancellata con D.M. del 09.01.2001 pubblicato
su G.U. n. 37 del 14.02.2001.
   7.2.2.2 Tipo di conduzione
   E'  obbligatorio  indicare  correttamente il tipo di conduzione di
ciascuna   particella  indicata  nella  domanda.  L'assenza  di  tale
indicazione  comporta  l'esclusione della superficie della particella
ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile.
   7.2.2.3 Ubicazione
   L'entita'   del   pagamento   per  superficie  varia  in  funzione
dell'ubicazione   della   parcella   di   terreno;  riveste,  dunque,
particolare   importanza   la   corretta  indicazione  degli  estremi
identificativi  della particella stessa. L'incongruenza tra il codice
Istat  e  la  denominazione  del  comune,  oppure la mancata o errata
indicazione  di  un  comune  rendono  impossibile l'effettuazione del
pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa.
   Altro  elemento  identificativo  e' la sezione censuaria, che deve
essere  impostata  correttamente per quei comuni che la prevedono; la
mancata  o  errata  indicazione  della  sezione  censuaria produce il
blocco della particella ai fini del pagamento del premio e il computo
ai fini del calcolo delle penalita'. La mancanza del numero di foglio
della  mappa  catastale  e/o  del  numero  della particella catastale
produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e
il  computo  ai  fini del calcolo delle penalita'. Si ricorda che per
ogni  particella  contrassegnata  da  "casi particolari" (1 =riordino
fondiario  -  2= zona coperta da segreto militare - 3: uso civico- 4:
zona  demaniale-  5:  particella interessata da frazionamento in data
successiva  al  31.12.98  - 6: ex- particella catasto austroungarico,
catasto  tavolate,  -  7:  stato  estero)  e'  necessario produrre la
relativa documentazione giustificativa.
   Le  particelle  catastali oggetto di frazionamento per le quali il
produttore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la
certificazione  catastale (valida ai sensi della circolare AG.E.A. n.
35  del  24  aprile  2001), dovranno essere evidenziate sulla domanda
impostando    la   colonna   "casi   particolari"   al   valore   "5"
(frazionamento),   ed  inserendo  nel  fascicolo  del  produttore  la
documentazione  giustificativa richiesta per i "casi particolari". Si
raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate
nell'ambito  dei  "casi  particolari"  come  zona  coperta da segreto
militare,  uso civico e demanio, che saranno comunque assoggettate ad
accertamenti specifici.
   Nel   caso   si  dovessero  dichiarare  appezzamenti  demaniali  o
appezzamenti  coperti  da  segreto  militare  non censiti dal Catasto
Nazionale,  per  i  quali  non  esiste  il  numero  identificativo di
particella   e/o   il  numero  del  foglio,  dovra'  comunque  essere
dichiarato  dal  produttore  il  caso particolare "demanio" indicando
tutti  i  riferimenti  catastali  in proprio possesso ed impostando a
zero  il  numero del foglio e/o quello della particella. In tali casi
e'   necessario   che   nel  fascicolo  del  produttore  ci  sia  una
documentazione  idonea  a  dimostrare  la  titolarita'  di conduzione
dell'appezzamento.   Tali  domande  saranno  sottoposte  a  controlli
puntuali da parte dell'A.G.E.A..
   Qualora  si  dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori
amministrati  con il Catasto fondiario ex austriaco, sara' necessario
seguire   le  disposizioni  vigenti  impartite  con  la  Disposizione
Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.
   Va  precisato  che,  in caso di anomalie riferite alla ubicazione,
all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse
riferite  non  saranno  prese  in  considerazione ai fini del calcolo
della  superficie  ammissibile  all'aiuto  e  verranno  applicate  le
conseguenti penalita'.
   Qualora  una  particella dichiarata a seminativo risulti impiegata
in  utilizzi  non  compatibili  con il pagamento per superfici verra'
esclusa   dal   pagamento   del   premio   e  verranno  applicate  le
penalizzazioni previste.
   7.2.2.4 Il Sistema Informativo Geografico (G.I.S.) AG.E.A.
   Il  G.I.S. e' un sistema informativo che associa e referenzia dati
qualitativi  e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del
Sistema  Integrato  di Gestione e Controllo delle particelle agricole
(SIGC)   l'Unione   Europea  ha  promosso  e  finanziato  un  sistema
informativo geografico, finalizzato a fornire agli
   Stati  membri  uno  strumento  di  controllo rapido ed efficace da
applicare ai regimi di aiuto per superfici reg. (CE) n. 1593/2000.
   Il   G.I.S.  realizzato  dall'AG.E.A.  e'  basato  sulle  ortofoto
digitali  provenienti  dalle  riprese  aeree  dell'intero  territorio
nazionale, integrate con i poligoni catastali provenienti dal Catasto
Nazionale  dei  Terreni  e  con le informazioni grafiche generate dal
censimento  delle  superfici non seminabili e dai controlli oggettivi
effettuati  dall'Amministrazione  a  partire  dalla campagna 1999. La
metodologia  di  realizzazione della base fotocartografica del G.I.S.
e' articolata fondamentalmente in tre fasi: riprese aeree, produzione
dell'ortofoto digitale, creazione delle duple digitali.
   La  dupla  digitale,  che  rappresenta  la  base  fotocartografica
principale   del   G.I.S.,   e'  il  prodotto  della  sovrapposizione
informatica  della  mappa  catastale  alla  fotografia aerea ed e' il
documento  fondamentale  per la consultazione, l'identificazione e la
misurazione  degli  appezzamenti  agricoli  oggetto  di  verifica. Le
riprese  aeree, rese disponibili al miglior livello di aggiornamento,
si riferiscono a voli effettuati su tutto il territorio nazionale tra
il  1996  ed  il  2003 e le informazioni catastali sono relative alla
cartografia   dell'intero   territorio   nazionale,   aggiornata   al
30.06.2001.
   7.2.2.4.1 Controllo di seminabilita' delle particelle dichiarate
   Su  richiesta  della  Commissione  U.E.,  e'  stato  realizzato il
censimento delle superfici non seminabili e costituita una Banca Dati
di  riferimento  che  individua  il  valore  massimo della superficie
ammissibile  a  contributo per ogni singola particella catastale. Dal
punto di vista agronomico si definisce come superficie non seminabile
quella porzione di terreno destinata a:
   -usi non agricoli;
   -colture forestali;
   -colture permanenti;
   -pascoli permanenti.
   Tutto  il territorio italiano dichiarato a premio nelle domande di
aiuto,  a  partire  dalla campagna 1999, e' coperto dalla verifica di
non seminabilita'.
   La  superficie  misurata viene espressa come superficie proiettata
nel sistema nazionale utilizzato ai fini del G.I.S. del S.I.G.C.
   L'art.  2  del  Reg. CE 2316/99 definisce le seguenti destinazioni
colturali:
   -pascoli   permanenti:   terreni   esclusi  dall'avvicendamento  e
destinati  in  modo  permanente (per almeno cinque anni) a produzioni
erbacee, seminate o naturali
   - Rientrano  in questa classe i pascoli di montagna, gli alpeggi e
tutte  le  superfici  destinabili  ad  esclusivo  uso  foraggero (per
altitudine, per coltivabilita' del terreno, ecc.)
   -colture  permanenti: colture escluse dall'avvicendamento, diverse
dal  pascolo  permanente,  che  occupano il terreno per almeno cinque
anni  e  producono  ripetuti  raccolti,  ad  eccezione  delle colture
pluriennali
   -colture  forestali: boschi, coltivazioni arboree specializzate da
legno
   -usi non agricoli: fabbricati, strade, acque, cave ecc. Qualora la
somma  delle  superfici utilizzate ecceda la superficie rilevata come
ammissibile,  si  produce  il  blocco  della  particella  ai fini del
pagamento  del  premio  (escluse  le  domande  sottoposte a controlli
oggettivi), e l'applicazione di penalita'.
   Per   sanare  tale  irregolarita'  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia,  sottoscritta  dal  produttore  coinvolto.  La rinuncia del
produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda,
e'  assoggettata  all'applicazione  delle  penalita'  previste  dalla
normativa   comunitaria.   Qualora  tale  irregolarita'  si  evidenzi
unicamente nell'ambito della domanda di un produttore, si effettua il
riproporzionamento  della superficie utilizzata dichiarata sulla base
della   superficie   seminabile   disponibile   (escluse  le  domande
sottoposte a controlli oggettivi), e l'applicazione di penalita'.
   7.2.2.5 Superi
   La  superficie  richiesta  a  premio  (superficie  utilizzata)  su
ciascuna  particella,  o parte di essa, viene sottoposta ad ulteriori
controlli,  per  verificare  che  sia stata dichiarata correttamente,
rispetto  all'estensione  risultante  al  catasto, e che non ci siano
sovrapposizioni   di   superfici   nella  richiesta  di  premio.  Una
particella  (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria,
numero  del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in
supero"  quando la somma delle superfici richieste a premio supera la
superficie catastale.
   La  normativa vigente consente la cumulabilita' degli aiuti tra le
sementi  certificate  (cod. ut. 57) e foraggiere (cod. utilizzo 13) /
foraggi  essiccati  (cod.  utilizzo.  15) (nota MiPAF n. D/589 del 19
luglio 1999).
   Inoltre,  ai fini del calcolo dei superi, le particelle dichiarate
con  il  codice  10  e le varieta' previste per le foraggiere (codici
utilizzo  33,  34, 36-40, 61-64) sono da considerarsi alla stregua di
quelle dichiarate con il codice utilizzo.
   Per   sanare  tale  irregolarita'  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia,  sottoscritta  dal  produttore  coinvolto.  La rinuncia del
produttore, ad una parte o all'intera superficie indicata in domanda,
e'  assoggettata  all'applicazione  delle  penalita'  previste  dalla
normativa comunitaria.
   Nel  caso  in  cui  una  stessa  superficie sia dichiarata da piu'
produttori e, qualora le parti non siano concordi, la risoluzione del
supero e' devoluta alla cognizione del giudice ordinario e, pertanto,
nessun onere puo' essere posto in capo all'AGEA.
   7.2.2.5.1 Supero nell'ambito di una stessa domanda
   Per  ciascuna  particella dichiarata dal produttore in una domanda
si  effettua  un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai
diversi  utilizzi  e  la  superficie  catastale. Il superamento della
superficie  dichiarata  rispetto a quella catastale produce il blocco
della  particella  ai  fini del pagamento del premio e l'applicazione
delle  penalita'  previste. Per le particelle sottoposte ai controlli
oggettivi  viene  applicato  anche un ulteriore termine di confronto,
quale la superficie accertata in loco.
   Le  superfici  dichiarate  a  sementi certificate (codice utilizzo
057)  sono  state  considerate,  dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19
luglio   1999,   come  compatibili  con  le  superfici  dichiarate  a
foraggiere  (codice  utilizzo  013)  o  a  foraggi  essiccati (codice
utilizzo  015).  Pertanto  la  procedura di controllo, in presenza di
superfici  a  sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere
e/o  a  foraggi essiccati, prendera' in considerazione, ai fini della
determinazione  del  supero,  la  somma  di queste ultime se maggiori
della  superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a
sementi  certificate  se  maggiore  della  somma  delle  superfici  a
foraggiere e/o a foraggi essiccati.
   Il  supero comporta l'esclusione della superficie della particella
interessata  ai  fini  del  pagamento  del premio e l'applicazione di
penalita'.
   7.2.2.5.2   Supero  nell'ambito  di  domande  presentate  da  piu'
produttori
   Per  ciascuna  particella  dichiarata da due o piu' produttori, si
effettua  un  confronto  tra  la  somma  delle  superfici  dichiarate
utilizzate e la superficie catastale. Il superamento della superficie
complessivamente  dichiarata  rispetto  a quella catastale produce il
blocco   della   particella  ai  fini  del  pagamento  del  premio  e
l'applicazione delle penalita' previste.
   Nel  calcolo  dei  superi  non  vengono  considerate le particelle
dichiarate   a   "Pascolo   ovicaprino"   nell'ambito   delle  "altre
utilizzazioni".
   La  superficie  ammissibile  e'  la  minore  tra  la  dichiarata e
l'accertata per le aziende sottoposte ai controlli oggettivi.
   Le  superfici  dichiarate  a  sementi certificate (codice utilizzo
057)  sono  state  considerate,  dalla nota del MIPAF n. D/589 del 19
luglio   1999,   come  compatibili  con  le  superfici  dichiarate  a
foraggiere  (codice  utilizzo  013)  o  a  foraggi  essiccati (codice
utilizzo  015).  Pertanto  la  procedura di controllo, in presenza di
superfici  a  sementi certificate e, contemporaneamente, a foraggiere
e/o  a  foraggi essiccati, prendera' in considerazione, ai fini della
determinazione  del  supero,  la  somma  di queste ultime se maggiori
della  superficie a sementi certificate o, viceversa, la superficie a
sementi  certificate  se  maggiore  della  somma  delle  superfici  a
foraggiere  e/o  a foraggi essiccati. Il supero comporta l'esclusione
della  superficie  della particella interessata ai fini del pagamento
del premio e l'applicazione di penalita'.
   7.2.2.5.3 Supero rispetto alla superficie accertata
   Per   ogni   particella  dichiarata  nelle  domande  sottoposte  a
controllo  oggettivo  si  effettua  un  confronto  tra  la superficie
complessivamente   dichiarata   ad   un  determinato  utilizzo  e  la
superficie   accertata   relativamente   allo   stesso  utilizzo.  Il
superamento   della  superficie  complessivamente  dichiarata  ad  un
determinato  utilizzo  rispetto  a  quella  effettivamente accertata,
produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.
   Non  viene  presa  in  considerazione  la  particella se il codice
utilizzo = 10.
   Per   risolvere   tale   anomalia  e'  possibile  rinunciare  alla
particella  (in  tutto  o in parte), presentando una dichiarazione di
rinuncia autenticata, rilasciata dal produttore coinvolto. In caso di
rinuncia  parziale  del  produttore  ad  una  parte  della superficie
indicata  utilizzata in domanda, la superficie rinunciata deve essere
assoggettata   all'applicazione   delle   penalita'   previste  dalla
normativa comunitaria.
   7.2.2.5.4 Supero con altri regimi di aiuto
   Il  Reg.  (CE) n. 2419/2001 all'art. 16 dispone l'effettuazione di
controlli  informatici  incrociati, al fine di evitare che una stessa
superficie  venga indebitamente ammessa, per lo stesso anno civile, a
beneficiare  o cumulare aiuti di regimi diversi, non compatibili, che
comportano  la  dichiarazione di superfici. In particolare i suddetti
controlli  informatici  incrociati riguardano le sementi certificate,
il tabacco e il pomodoro (cfr. par. seguenti).
   7.2.2.5.4.1Sementicertificate
   Si  effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate,
ad  esclusione  delle  superfici  dichiarate a foraggiere e a foraggi
essiccati  (nota  Mi.P.A.F. n. D/589 del 19 luglio 1999). La presenza
del   supero  produce  l'esclusione  della  particella  ai  fini  del
pagamento del premio e l'applicazione delle conseguenti penalita'.
   E'  possibile  rinunciare  alla  particella (in tutto o in parte),
presentando una dichiarazione di rinuncia autenticata, rilasciata dal
produttore  coinvolto. In caso di rinuncia parziale del produttore ad
una  parte  della  superficie  indicata  utilizzata  in  domanda,  la
superficie rinunciata deve essere assoggettata all'applicazione delle
penalita' previste dalla normativa comunitaria.
   7.2.2.5.4.2Tabacco
   Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e
la  superficie  indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale
"Tabacco".   Il   superamento   della   superficie   complessivamente
dichiarata  rispetto  a  quella catastale e quella seminabile produce
l'esclusione  della  particella  ai  fini  del pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.
   7.2.2.5.4.3Pomodoro
   Si effettua un confronto tra la somma delle superfici utilizzate e
la  superficie  indicata nella dichiarazione di consistenza aziendale
"Pomodoro"   in   coltivazione   principale.   Il  superamento  della
superficie  complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale e
quella  seminabile  produce l'esclusione della particella ai fini del
pagamento  -  salvo compatibilita' colturale - e l'applicazione delle
penalita' previste.
   7.2.2.5.4.4Sviluppo rurale
   Si  effettua un confronto con tutte le misure per le quali l'aiuto
e'  riconosciuto  in  relazione  ad  una  superficie  seminabile.  Il
superamento  della  superficie complessivamente dichiarata rispetto e
quella  seminabile  produce l'esclusione della particella ai fini del
pagamento  del  premio  e  l'applicazione  delle  penalita' previste.
Inoltre,  saranno  effettuati  controlli  sull'eventuale esistenza di
vincoli amministrativi.
   7.2.3 Controlli sulle superfici
   7.2.3.1 Foraggere
   Il  controllo  eseguito  sulle  particelle  dichiarate a foraggere
(cod.  utilizzo  13)  delle  aziende  selezionate a campione consente
all'AGEA  di  effettuare  la  successiva  verifica  delle UBA (Unita'
Bovino   Adulto)   richieste   nella   domanda   P.A.C.  zootecnia  (
determinazione  del  coefficiente  di  densita',  cioe' del carico di
bestiame  rispetto  alle superfici dichiarate, ovvero il rapporto tra
UBA/ha)  e  la verifica dei requisiti per l'ottenimento del premio di
estensivizzazione  eventualmente  richiesto  (artt.  12 e 13 del Reg.
(CE) n. 1251/99).
   7.2.3.2 Terreni messi a riposo (Set-aside)
   "L'obbligo  di ritiro dalla produzione e' stabilito in proporzione
alla superficie a seminativo per la quale e' presentata la richiesta"
(compresa  quella  che  viene  lasciata a riposo) (art. 6, par. 1 del
reg.  (CE)  n.  1251/99). I terreni ritirati dalla produzione possono
essere  utilizzati  per  ottenere  materiali  per la fabbricazione di
prodotti  non  destinati,  in  primo luogo al consumo umano o animale
(cod.  utilizzo  24,  50, 65, 66), a condizione che vengano applicati
efficaci  sistemi  di  controllo  (art.  6,  par.  3 del reg. (CE) n.
1251/99).
   Nessun  pagamento e' dovuto per terreni messi a riposo su cui sono
coltivati  barbabietole da zucchero (cod. ut. 24, 50, 65, 66 varieta'
24),  topinambur  (cod.  ut. 24, 50, 65, 66, varieta' 83) o radici di
cicoria  (cod.  ut.  24, 50, 65, 66, varieta' 91) (art. 1, par. 2 del
reg.  (CE)  n.  2461/1999).  Ai  sensi  dell'art.  6, par. 3, secondo
trattino,  del  reg.  (CE)  n.  1251/99  "i  terreni  ritirati  dalla
produzione  possono  essere  utilizzati  per la coltura di leguminose
foraggere  praticata  in una azienda agricola, per la totalita' della
produzione, secondo le esigenze previste dal reg. (CE) n. 2092/91". I
coltivatori  che  dichiarano terreni sui quali puo' essere conseguita
una   produzione  superiore  a  92  tonnellate  di  cereali,  colture
proteiche,  lino  non  tessile,  semi  oleosi,  lino  destinato  alla
produzione  di  fibre  e  canapa  destinata alla produzione di fibre,
ottenuta  sulla  base  delle  rese  utilizzate  per  il  pagamento ed
indicate nel piano di regionalizzazione, hanno l'obbligo di mettere a
riposo una superficie aziendale pari al 10%.
   Si  specifica che, anche in aggiunta al set-aside obbligatorio, di
cui  al  precedente  capoverso,  a  tutti  i  coltivatori  e' data la
facolta'  di  ritirare  dalla  produzione  i  terreni entro il limite
massimo del 12%.

=====================================================================
                |                |% di messa a     |
                | % di messa a   |riposo           |% di messa a
                |riposo          |facoltativa      |riposo massima
                |obbligatoria    |massima          |totale
=====================================================================
Grandi          |                |                 |
produttori      | 10             | 12              | 22
---------------------------------------------------------------------
Piccoli         |                |                 |
produttori      | 0              | 12              | 12

   Vengono  sottoposte  a controllo per il set-aside tutte le domande
di  pagamento  per  superficie.  Prendendo  in  considerazione sia la
distribuzione  geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia
le  deroghe  e  le  tolleranze ammesse come previsto dalla normativa,
viene  verificata  la  correttezza delle proporzioni tra le superfici
seminate  (escluso  lenticchie,  ceci, vecce e risone) e le superfici
messe  a  riposo  per ciascuna zona agraria interessata. Le superfici
messe a riposo devono rispettare la proporzionalita' con le superfici
seminate  per  ogni  "regione"  (art.  4,  par.  15 Decreto MiPAF del
04/04/2000);  ai  criteri di proporzionalita' sono ammessi i seguenti
principi di deroga:
   1. aziende su piu' zone altimetriche contigue;
   2.  zone altimetriche con obbligo di set-aside minore o uguale a 2
ha.
   Per  usufruire  della  deroga  di  cui  al  precedente punto 1, e'
necessario  barrare la casella 8 delle dichiarazioni, nel "Quadro G -
Dichiarazioni e Impegni" del modello di domanda di aiuto. Nei casi di
deroga,  tuttavia, la superficie da ritirare deve essere adeguata per
tenere conto della differenza della produttivita' riferita alle varie
rese  utilizzate  per  il  pagamento relativo al ritiro nelle regioni
interessate.
   L'applicazione  delle  deroghe non puo' comportare una diminuzione
degli  ettari  messi a riposo, rispetto a quelli previsti nell'ambito
del  ritiro  obbligatorio  (art.  4,  par.  16-18  Decreto  MiPAF del
04/04/2000).
   Possono  essere  contabilizzate  come  superfici  messe  a  riposo
obbligatorio  e  per le quali non e' concesso alcun pagamento, quelle
dichiarate  con  il  codice  utilizzo  9,  64  e  le varieta' 54 e 55
(ritirate  dalla  produzione  o  imboschite ai sensi del reg. (CE) n.
1257/99)  (art.  4,  par.  19-20  Decreto  MiPAF  del 04/04/2000). Il
riproporzionamento  delle  superfici  a  premio, abbassando il limite
ammissibile  per zona-coltura delle superfici coltivate (art. 21 reg.
(CE) n. 2316/99), viene effettuato nei casi seguenti:
   -se  le  proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non
sono corrette;
   -dopo  l'esclusione  in  via  cautelativa  (fino alla verifica del
rispetto  del  contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in
biogas)  delle  superfici  messe  a  riposo  non  alimentare  (codice
utilizzo 24, 50, 65, 66 e codice varieta' fino a 92) dal totale delle
superfici  messe  a riposo (codice 9 + codice 24 + codice 50 + codice
64 + codice 65 + codice 66).
   Se  il  produttore con una produttivita' superiore a 92 t dichiara
di  mettere  a riposo complessivamente meno di 30 are (art. 4, par. 6
del  Decreto  MiPAF  del  04/04/2000), si produrra' il pagamento, per
tutte  le  colture  che  concorrono  al  calcolo  della superficie da
mettere a riposo (ad esclusione di lenticchie, ceci, vecce e risone),
fino  alla  concorrenza delle 92 tonnellate ai sensi del Reg. (CE) n.
2419/2001  art.  31  par.  3. Nel caso in cui il produttore ecceda la
quantita'   di   set-aside   consentita,   si  abbassera'  il  limite
ammissibile per zona-coltura delle superfici messe a riposo.
   Se il produttore ha dichiarato una produttivita' superiore a 92 t,
la  superficie  riproporzionata  non  potra'  essere inferiore a 3000
metri.  "Nel  caso  si  accerti  un set-aside volontario inferiore al
dichiarato  e  una superficie a set-aside volontario inferiore a 3000
mq,  (...) non si procede a riparametrare tutte le colture in base al
set-aside  realmente  accertato,  ma  si penalizza il solo utilizzo a
set-aside"  (punto  2  del  prot.  MiPAF  n.  1)/279  del 17/04/2000,
relativo ai "quesiti interpretativi regolamento seminativi 2000"). Si
rammenta  che  la  deroga dei 2 ettari puo' essere applicata soltanto
spostando  il  proprio obbligo verso "un'altra zona di produzione non
contigua  a  quella  dove si trovano le superfici coltivate" (punto 5
del  prot.  MiPAF  n.  1)/279  del  17/04/2000,  relativo ai "quesiti
interpretativi  regolamento  seminativi  2000").  Infine e' possibile
usufruire  di  deroga  parziale  come  previsto dal punto 4 del prot.
MiPAF  n.  1)/279 del 17/04/2000 (relativo ai "quesiti interpretativi
regolamento   seminativi   2000")   "   ...   E'  possibile  derogare
parzialmente  spostando  solo  una parte delle superfici d'obbligo in
un'altra zona".
   ESEMPIO 1
   Si  rammenta  che  la  deroga  dei  2 ettari puo' essere applicata
soltanto  spostando  il  proprio  obbligo  verso  una diversa zona di
produzione  non  contigua  (punto 5 del prot. Mi.P.A.F. n. 1)/279 del
17/04/2000,   relativo   ai   "quesiti   interpretativi   regolamento
seminativi 2000").
   Azienda con piu' corpi aziendali cosi' situati:
   30 ha Reggio Emilia pianura
   30 ha Mantova pianura
   20 ha Modena montagna
   La  superficie si estende su 3 corpi aziendali dislocati su comuni
diversi e non confinanti.
   L'azienda  di  complessivi  80  ettari  e'  tutta a seminativo. Il
produttore  chiede  di  effettuare tutto il set-aside a Reggio Emilia
pianura.
   In applicazione dell'art. 4, commi 16 e 17 del D.M. 4 aprile 2000,
si avra':
   3 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura
   3,35 ha di set-aside provenienti da Mantova pianura
   1,29 ha di set-aside provenienti da Modena montagna
   In  applicazione  dell'art. 4, comma 18 del D.M. 4 aprile 2000, si
avra':
   22 ha seminativi a Reggio Emilia pianura
   8 ha di set-aside a Reggio Emilia pianura
   30 ha di seminativi a Mantova pianura
   20 ha di seminativi a Modena montagna
   ESEMPIO 2
   Il  mancato rispetto delle proporzioni tra le superfici seminate e
le  superfici  messe a riposo, anche in presenza di deroga, produrra'
il riproporzionamento delle superfici seminate a premio.
   Nel  caso  in  cui si accerti un set-aside volontario inferiore al
dichiarato  e  una  superficie  a set-aside volontario inferiore a 30
are,  non  si  procede  a  riparametrare  tutte le colture in base al
set-aside  realmente  accertato,  ma  si penalizza il solo utilizzo a
set-aside.

          ---->  Vedere immagine a pag. 37 del S.O.  <----

   1  La superficie non ammissibile e' calcolata sottraendo la minore
tra  la  superficie  dichiarata e l'accertata, tranne che nel caso in
cui  sia  stato  dichiarato  il set-aside volontario, e la superficie
accertata  sia inferiore alla dichiarata. In questo caso, infatti, il
calcolo  si dovra' effettuare sulla base della superficie a set-aside
obbligatorio ed effettivamente accertata
   set-aside obbligatorio = 3,50 ha
   set-aside accertato = 3,00 ha set-aside non ammissibile = 0,50 ha
   2  Il  mancato rispetto delle proporzioni tra superfici seminate e
superfici  messe  a  riposo determina la decurtazione delle superfici
ammissibili.
   Percentuale di scostamento del set-aside = 16,67%
   Superficie liquidabile mais = 0 (perche' fuori tolleranza)
   Superficie liquidabile altri cereali = 6,67 cosi' determinata:
   100:16,67=8:X
   X=16,67*8/100=1,33
   che si aggiunge ai 2 ha decurtati perche' l'esito del controllo e'
"In tolleranza"
   Superficie liquidabile a set-aside=2,00 ha, determinati sottraendo
dalla  superficie  dichiarata la superficie messa a riposo volontaria
(non  riscontrata  in  accertamento,  pari  a 1,50 ha), la superficie
messa  a  riposo  obbligatoria  non  accertata  (pari a 0,50 ha) e la
decurtazione a seguito dell'esito del controllo (pari a 1,00 ha).
   7.2.3.2.1 Requisiti
   E'  necessario  che  i produttori che dichiarano la messa a riposo
(set-aside) osservino alcuni requisiti, di seguito esposti:
   a)   rispetto   delle   pratiche   agronomiche  annuali  e  tutela
dell'ambiente:
   Le superfici ritirate dalla produzione devono, anteriormente al 15
maggio  di  ogni  anno,  costituire  oggetto di pratiche agronomiche.
Sulle  superfici  devono  essere  effettuate  le operazioni colturali
necessarie  al fine di contenere lo sviluppo della vegetazione (comma
4 art.6 DM 04/04/2000) Tali operazioni comprendono:
   -le  lavorazioni  del terreno superficiali (erpicatura, fresatura,
ecc.);
   -le sfalciature, trinciature;
   -il diserbo della vegetazione presente, con prodotti ammessi dalla
legislazione nazionale e con modalita' atte a mantenere inalterato il
naturale equilibrio dell'ambiente (comma 1 art. 5 DM 04/04/2000)
   b) requisiti temporali:
   Le  superfici  a  riposo devono restare tali per un periodo che va
del 15 gennaio al 31 agosto dello stesso anno. Nel caso di intenzione
di  semina  (codice  coltura  4),  per le specie la cui produzione e'
ottenibile  solo nell'anno successivo, e' consentito l'anticipo delle
pratiche agronomiche necessarie per la semina al 15 luglio.
   c) semina con specie da sovescio:
   E'  ammessa  la  semina (codice coltura 1) con specie da sovescio,
fatta  eccezione  per  i  prodotti  contemplati  all'Allegato  I  del
regolamento  CE  n. 1251/99. In tal caso il terreno deve essere arato
entro  il  15 maggio e, per colture a semina primaverile, entro il 30
giugno.  E'  ammessa  la  produzione  di  fieno  per autoconsumo solo
successivamente  al 31 agosto, ottenuta quindi dai ricacci successivi
alle   operazioni   di  aratura;  si  dovra'  accertarne  l'effettiva
distruzione, e la sola presenza di eventuali ricacci.
   d) specie seminate per geodisinfezione:
   Per motivi di ordine fitosanitario (codice coltura 5) e' possibile
destinare  i  terreni  a  riposo per la produzione di piante biocide,
fermo  restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse
piante non appena realizzata la specifica finalita'. Sara' necessario
evidenziare  la  specie  delle  piante  riscontrate  e lo stato della
coltura  al momento del sopralluogo. Ad esempio, l'utilizzo di alcune
specie  della  famiglia  delle  Brassicacee  e  Capparidacee  come il
Raphanus  sativus,  consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il
successivo  interramento  delle  piante, di ridurre l'infestazione di
nematodi nel terreno.
   e) protezione fauna selvatica (ornitologica):
   Per  ragioni di tutela della fauna ornitologica (codice coltura 6)
e' possibile costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31
luglio.  Successivamente  a  tale  data,  e  comunque non oltre al 31
agosto,  il  terreno  deve  costituire  oggetto di una delle previste
pratiche   agronomiche.   Anche  in  tal  caso  non  potranno  essere
utilizzate  le  specie  elencate  nell'Allegato I al Reg. CE 1251/99.
Resta l'obbligo del produttore di indicare il codice colturale 6.
   f) utilizzo zootecnico con specie leguminose foraggere per aziende
biologiche:
   Secondo il Regolamento CE
   n. 1157/2001 i seminativi ritirati dalla produzione possono essere
utilizzati  per  le  colture  di  leguminose  foraggere  praticate in
aziende  che  per la totalita' delle produzioni rientrano nell'ambito
della   gestione   delle   misure  concernenti  l'applicazione  delle
disposizioni  relative alla coltivazione biologica di cui al Reg. CEE
2092/91. Limitatamente alle superfici che rientrano nell'ambito delle
coltivazioni  biologiche  e'  consentito  dichiarate  a  riposo  tali
superfici, utilizzando i seguenti codici: ?56: Vecce ?57: Lupini
   58:  Erba  medica,  trifoglio,  loto,  lupinella, meliloto, sulla,
cicerchia, fieno greco, pisello vacciro, serrandella, capraggine.
   Resta  l'obbligo  comunque  per il produttore di indicare i codici
colturali 56 Vecce, 57 Lupini, 58 Erba medica, trifoglio, ecc.
   g)  copertura  vegetale  con  miscuglio  di almeno due dei semi di
girasole, sorgo e granturco:
   Visto   il   Decreto  Ministeriale  7  marzo  2002,  e'  possibile
dichiarare   come   set   aside  una  copertura  vegetale  per  scopi
ambientali,  da rendere disponibile alla fauna selvatica come coltura
a  perdere. Il miscuglio dovra' essere composto con almeno due tra le
colture di girasole, sorgo e mais.
   Resta  l'obbligo  comunque per il produttore di indicare il codice
colturale  59.  La  superficie  potra'  rimanere  in campo fino al 28
febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo.
   Sono   pertanto   escluse   le  superfici  investite  da  impianti
specializzati  dichiarate  a set aside. Inoltre, non sono ammissibili
le  superfici  utilizzate a foraggi, come il pascolamento stanziale e
la  produzione  di  fieno con specie foraggere seminate, ad eccezione
delle  superfici  foraggere  arate  entro il 15 maggio, i cui ricacci
verranno  utilizzati  per autoconsumo aziendale successivamente al 31
agosto.
   7.2.3.2.2 Messa a riposo non alimentare
   In  alternativa  alla  messa a riposo ordinaria il produttore puo'
destinare  una  parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla
coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata
all'ottenimento  di  prodotti  ad  uso  non alimentare, ne' umano ne'
animale,  oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda.
Le  superfici  investite  a  tali colture devono essere dichiarate in
domanda con codice utilizzo "24", "50", "65", "66". Il produttore che
dichiari  di coltivare specie/varieta' indicate con i codici utilizzo
24,50,65,66,  limitatamente  alle  varieta'  elencate nella tabella 7
delle note esplicative per la compilazione delle domande di pagamento
per   superfici,  deve  avere  stipulato  uno  o  piu'  contratti  di
coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda
di  pagamento  per superfici) con un collettore o primo trasformatore
riconosciuti dall'AG.E.A. o avere presentato una o piu' dichiarazioni
di trasformazione in biogas nella propria azienda.
   Il  reg.  (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 obbliga il produttore
di  canapa (codice NC ex 5301 10 00: canapa greggia o macerata per la
trasformazione  in  prodotti  non contemplati dal regolamento (CE) n.
1673/2000  (Cannabis  sativa L.) ) a indicare la quantita' di sementi
utilizzate,  in kg/ha e ad allegare le etichette ufficiali che devono
figurare  sugli  imballaggi delle sementi utilizzate. Nell'ambito del
sistema  integrato  di controllo si effettueranno delle verifiche per
accertare  che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non
siano dichiarate ad utilizzi diversi.
   Il  contratto in originale deve essere depositato in AG.E.A. entro
e  non  oltre  la data di scadenza della domanda PAC Seminativi, pena
l'irricevibilita'  dello stesso. Per la compilazione dei contratti si
rimanda  alle prescrizioni contenute nel Decreto MiPAF del 04/04/2000
e  nel  Reg. (CE) n. 827/2000, che modifica il Reg. (CE) n. 2461/2000
all'art. 4, par. 4. Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto
che   dopo  la  presentazione  dei  contratti  non  sara'  consentito
correggere  e/o  integrare  i dati risultati mancanti ed il contratto
medesimo dovra' ritenersi nullo.
   Qualora  le  parti contraenti modifichino o risolvano il contratto
dopo  che  il  richiedente  ha  presentato  domanda  di pagamento per
superfici  ed entro la data prevista per il deposito delle domande di
modifica,  il  richiedente  conserva  il  diritto  al  pagamento  per
superfici  soltanto  se  informa l'AG.E.A. della modifica/risoluzione
del  contratto e presenta una domanda di modifica per la richiesta di
pagamento  per superfici (le superfici non piu' oggetto del contratto
devono  essere  messe  a  riposo  e  le  materie  prime devono essere
distrutte   o   interrate;  cio'  dovra'  essere  dimostrato  da  una
attestazione  rilasciata  da  un  funzionario  regionale operante nel
settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'AG.E.A.).
   Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'AG.E.A.
la  copia  del  contratto  modificato  o  rescisso  prima  della data
prevista  per  il  deposito delle modifiche alla domanda di pagamento
per superfici.
   Le  domande di pagamento per superficie con presenza di particelle
messe  a  riposo  per  la  produzione  di  prodotti da non destinarsi
all'alimentazione  umana  o  animale  (codice utilizzo 24, 65) o alla
trasformazione  in  biogas nella propria azienda (codice utilizzo 50,
66) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non
possono essere liquidate.
   Per  tutte  le  domande  per  le  quali  sia  stato  depositato il
contratto,  invece, in via cautelativa si sospende il pagamento delle
superfici  messe  a riposo no-food e si applica il riproporzionamento
delle  altre  colture,  in  attesa  della verifica del rispetto degli
adempimenti contrattuali.
   Il  pagamento  per  superfici  per  i  terreni messi a riposo puo'
essere versato prima della trasformazione della materia prima, se:
   1. e'  stata  consegnata  la quantita' di materia prima per cui il
produttore si era impegnato;
   2. e'  stata  presentata all'AG.E.A. la dichiarazione di raccolta,
di  consegna  e di presa in consegna della materia prima (entro il 31
ottobre  per le colture a semina autunnale e entro il 31 dicembre per
le colture a semina primaverile);
   3. e'  stata fornita la prova della costituzione della cauzione da
parte del primo trasformatore o del collettore;
   4. e'  stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi
del  contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del
contratto,  specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni
di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare
la   eventuale  destinazione  in  altri  Paesi  della  Comunita',  le
utilizzazioni  finali  delle  materie  prime, la specificazione della
quantita'  prevedibile  di  sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la
presentazione di un contratto per ciascuna materia).
   In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, l'Amministrazione
non potra' procedere all'erogazione dell'aiuto.
   Le  parcelle  a riposo che interessano produzioni non alimentari e
per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso
incombenti  si  considerano come superfici non riscontrate al momento
del  controllo.  Qualora  si verifichi una riduzione della produzione
prevista  della  materia  prima oggetto di contratto e tale riduzione
non   sia  stata  giustificata  preventivamente,  nei  confronti  del
coltivatore interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 3
dell'articolo  31  del Reg. (CE) n.2419/2001 (riduzione proporzionale
delle  superfici  ammissibili al pagamento per superfici prevista per
il riposo delle terre).
   Le  rese  cui  fare  riferimento  per  il calcolo della produzione
prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate
nelle specifiche disposizioni che l'AG.E.A. adotta in materia.
   Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto che la produzione prevista,
ottenuta  moltiplicando  la  resa ad ettaro per gli ettari coltivati,
deve essere espressa in chilogrammi.
   Si  evidenzia  inoltre  che,  qualora  durante  il ciclo colturale
sopravvengano  andamenti  climatici  sfavorevoli  o  cause  di  forza
maggiore  (danni  causati  da  calamita' naturali o danni da animali)
tali  da  far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore
puo'  comunicare  all'AG.E.A.  per  mezzo  di  un modello "lettera di
variazione" (riferimento all'allegato C DM 04/04/2000)
   la   nuova  quantita'  per  cui  si  impegna  a  consegnare.  Tale
variazione   produttiva  deve  essere  supportata  da  certificazione
probante, rilasciata dall'Ente Regionale o Provinciale e/o da perizia
giurata di parte, trasmessa in originale all'AGEA.
   7.2.3.2.3 Set-aside pluriennale
   I  produttori  possono  richiedere il pagamento relativo al ritiro
dei  terreni dalla produzione per un periodo pluriennale compreso tra
i  2 e i 5 anni. . Le superfici impegnate devono essere dichiarate in
domanda  con  codice  utilizzo  "64",  "65",  "66".  A tale scopo, il
coltivatore  interessato  deve sottoscrivere l'impegno nel modello di
domanda  ed  indicare  il  numero  di  anni  per  i quali sottoscrive
l'impegno.
   Inoltre,   deve  indicare  le  particelle  prescelte  indicando  i
seguenti valori nella colonna B:
   - 1, per le superfici per le quali assume un nuovo impegno;
   - 2, per le superfici gia' oggetto di impegno pluriennale.
   Il  coltivatore ha la facolta' di recedere dalla scelta effettuata
senza alcuna penalita' solo nelle seguenti fattispecie:
   -nel  caso  in  cui  decida  di  ritirare  dalla  produzione  o di
imboschire le superfici di cui trattasi nell'ambito di uno dei regimi
previsti  dagli  articoli  22,  23,  24  e 31 del regolamento (CE) n.
1257/99;
   -in casi particolari autorizzati dall'AG.E.A.
   Le  particelle  ritirate dalla produzione per un periodo superiore
all'anno  beneficiano  del pagamento per superficie calcolato in base
all'importo  di  base  e  alle rese del piano di regionalizzazione in
vigore  al  momento  in  cui sottoscrivono l'impegno stesso (art. 20,
par.   2  del  reg.  (CE)  n.  2316/99).  Il  produttore  che  receda
espressamente dal proprio obbligo prima della scadenza del periodo e'
tenuto  a  rimborsare  un  importo  pari  al  5%  del  pagamento  per
superficie  versato per la campagna precedente sulle superfici per le
quali ha revocato l'impegno, moltiplicato per il numero di anni per i
quali non adempie l'obbligo inizialmente assunto (art. 20, par. 3 del
reg.  (CE) n. 2316/99). Se, a seguito di un mutamento della struttura
dell'azienda, la superficie ritirata dalla produzione per la quale il
produttore si e' impegnato supera la percentuale fissata dall'Italia,
le superfici oggetto dell'impegno sono adeguate in base a tale limite
(art.  20, par. 5 del reg. (CE) n. 2316/99). Il produttore che voglia
recedere,  anche  parzialmente,  dall'impegno  assunto  deve  inviare
un'apposita  comunicazione  all'AGEA - U.O. 67, via Palestro 81 00185
Roma,  comprendente  i dati identificativi delle superfici oggetto di
recesso.
   7.2.4 Art. 7 reg. (CE) n. 1251/99
   Le  domande di pagamento non possono essere presentate per terreni
destinati,  al  31  dicembre  1991,  al pascolo permanente, a colture
permanenti  o  a colture forestali o ad usi non agricoli. Tuttavia le
domande di pagamento per superfici destinate alla produzione di fibre
e  eventualmente  alla  relativa  messa a riposo obbligatoria possono
essere  presentate  per  i  terreni che hanno beneficiato di un aiuto
concesso  nell'ambito  del regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio
del  26  giugno  1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel  settore  del  lino  e  della  canapa,  durante  almeno una delle
campagne  dal  1998/99 al 2000/2001 (art. 1 punto 5) del reg. (CE) n.
1672/2000,  recante  modifica  al reg. (CE) n. 1251/99). E' possibile
che  le  superfici  originariamente  dichiarate  ammissibili  vengano
dichiarate  inammissibili,  al posto di altre diventate nel frattempo
ammissibili (art. 7 del reg. (CE) n. 1251/99).
   In  nessun  caso  lo  scambio puo' determinare un incremento della
superficie  totale ammissibile dei seminativi nell'azienda. Gli stati
membri  predispongono  un  sistema  di  notificazione preventiva e di
approvazione  di  tali  scambi  (art.  2  reg.  (CE)  n.  2316/99). I
produttori  che  presentano  domande  di sostituzione dei terreni non
possono  richiedere  a  premio  (in  tutto  o  in parte) le superfici
originariamente   ritenute  ammissibili  e  di  cui  si  richiede  la
sostituzione,  per  conseguire  prodotti  ricadenti  nell'ambito  del
regime di sostegno.
   E' necessario effettuare controlli intesi a verificare che:
   1.  i  terreni  precedentemente  inammissibili  al  pagamento  per
superfici  siano  stati  effettivamente  investiti per ottenere uno o
piu'  prodotti  contemplati  dall'art.  1  del  regolamento  (CE)  n.
1251/99;  2.  le  superfici  per  le  quali  e'  stata  consentita la
sostituzione  siano  state effettivamente impiegate a colture diverse
da  cereali, semi oleosi, piante proteiche, lino non tessile, lino da
fibra e canapa.
   Di conseguenza, le superfici per le quali si richiede il pagamento
non dovranno eccedere la
   superficie
   massima  coltivabile  a  seminativi  presente  sul "REGISTRO DELLE
SUPERFICI INTERESSATE DALLE RICHIESTE DI SOSTITUZIONE".
   Le  superfici  per  le quali la sostituzione e' stata richiesta ed
autorizzata  (anch'esse risultanti dal registro), non dovranno invece
essere state dichiarate alle seguenti colture:
=====================================================================
               |                          |Coltura/varieta'
Codice utilizzo|Descrizione               |dichiarata in colonna
=====================================================================
001            |MAIS                      |Tutte
---------------------------------------------------------------------
002            |GRANO DURO                |Tutte
---------------------------------------------------------------------
003            |ALTRI CEREALI             |Tutte
---------------------------------------------------------------------
004            |SOIA                      |Tutte
---------------------------------------------------------------------
005            |GIRASOLE                  |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |COLZA E RAVIZZONE         |
006            |AUTUNNALE                 |Tutte
---------------------------------------------------------------------
007            |PROTEAGINOSE              |Tutte
---------------------------------------------------------------------
008            |COLTURE CONSOCIATE        |Tutte
---------------------------------------------------------------------
009            |MESSA A RIPOSO            |Tutte
---------------------------------------------------------------------
064            |MESSA A RIPOSO PLURIENNALE|Tutte
---------------------------------------------------------------------
014            |LINO NON TESSILE          |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |MESSA A RIPOSO NON        |
024            |ALIMENTARE                |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |MESSA A RIPOSO NON        |
065            |ALIMENTARE PLURIENNALE    |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |MESSA A RIPOSO NON        |
               |ALIMENTARE PER LA         |
050            |PRODUZIONE DI BIOGAS      |Tutte
---------------------------------------------------------------------
               |MESSA A RIPOSO NON        |
               |ALIMENTARE PER LA         |
               |PRODUZIONE DI BIOGAS      |
066            |PLURIENNALE               |Tutte
---------------------------------------------------------------------
055            |LINO DA FIBRA             |Tutte
---------------------------------------------------------------------
056            |CANAPA                    |Tutte

   In  caso  di  mancato  riscontro di tale condizione, la particella
dichiarata nella domanda di pagamento per superfici sara' esclusa dal
pagamento  del  premio  e  considerata  ai  fini  del  computo  delle
penalita'.
   Si   effettuano  le  medesime  verifiche  anche  sulle  particelle
dichiarate  su  piani  di  sostituzione respinti, onde evitare che il
divieto venga aggirato.
   In  attesa  del  completamento  dell'istruttoria  sulle domande di
sostituzione,  in  via  cautelativa, tutte le particelle elencate nel
piano  di  sostituzione  in corso di approvazione saranno escluse dal
pagamento  del  premio  e  considerate  ai  fini  del  computo  delle
penalita'.
   L'Amministrazione,  unicamente  per  le  domande  il  cui esito e'
risultato   negativo,   provvedera'   a   notificare   ai  rispettivi
coltivatori  il  suddetto esito entro 75 giorni decorrenti dalla data
di deposito delle domande.
   7.3 Controlli sull'ammissibilita' del pagamento
   7.3.1 Base di calcolo
   Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di
colture  e'  superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto per
superficie,   l'importo  dell'aiuto  viene  calcolato  in  base  alla
superficie dichiarata.
   Se  la superficie dichiarata nella domanda di aiuto per superficie
e'  superiore  a quella determinata, per lo stesso gruppo di colture,
nel  corso  dei  controlli  amministrativi  o  dei controlli in loco,
l'importo   dell'aiuto   viene  calcolato  in  base  alla  superficie
determinata  per  quel gruppo di colture. Il calcolo della superficie
massima  ammissibile ai pagamenti per superficie per i coltivatori di
seminativi  si  effettua  in  base  alla superficie oggetto di ritiro
effettivamente  determinata e proporzionalmente alle diverse colture.
Tuttavia, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla
superficie  oggetto  di ritiro determinata sono ridotti soltanto fino
al  livello necessario per la produzione di 92 tonnellate di cereali,
ai  sensi  dell'articolo  6,  paragrafo  7,  del  regolamento (CE) n.
1251/1999.
   Se  l'imprenditore  non ha potuto adempiere ai propri obblighi per
cause   di   forza   maggiore  o  circostanze  eccezionali  ai  sensi
dell'articolo 48, il diritto all'aiuto sussiste per la superficie che
risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di
forza maggiore o la circostanza eccezionale.
   7.3.2 Calcolo delle riduzioni in caso di dichiarazioni in eccesso
   Salvo  il  caso  di  forza  maggiore, la superficie effettivamente
determinata  verra'  ridotta,  in  relazione  ad un gruppo di colture
dichiarato  in  domanda,  a  seconda della percentuale di scostamento
calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie "determinata",
secondo  i  seguenti  criteri  previsti  dalla  normativa comunitaria
all'art. 32, par. 1 del reg. (CE) n. 2419/2001. Quando in relazione a
un  gruppo  di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie
determinata,  l'importo  dell'aiuto  e'  calcolato  sulla  base della
superficie  determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata,
se  questa e' superiore al 3 % o a due ettari, ma non e' superiore al
20  %  della  superficie  determinata.  Se  l'eccedenza constatata e'
superiore al 20 % della superficie determinata, non e' concesso alcun
aiuto  per  superficie  relativamente  al  gruppo  di  colture di cui
trattasi.
   La  percentuale  di  scostamento  si  determina nel seguente modo:
(superficie  dichiarata  -  superficie  "determinata")  /  superficie
"determinata")  * 100. I calcoli delle superfici ammissibili a premio
saranno determinati sulla base dei gruppi di coltura.
   Riepilogo:
=====================================================================
ESITO DEL CONTROLLO | % SCOSTAMENTO         | SUPERFICIE AMMISSIBILE
=====================================================================
Assoluta concordanza| 0                     | Quella dichiarata
---------------------------------------------------------------------
                    |(0 - 3) e al massimo 2 |
In tolleranza       |ha                     | Quella "determinata"
---------------------------------------------------------------------
                    |                       | Quella "determinata"
                    |                       |meno due volte la
In tolleranza       | (3 - 20)              |differenza riscontrata
---------------------------------------------------------------------
Fuori tolleranza    | Oltre 20              | Nessuna

   Quando  l'eccedenza  della  superficie  dichiarata  rispetto  alla
superficie   determinata   e'   superiore  al  30%  e  fino  al  50%,
relativamente  alla  superficie  globale  determinata,  l'aiuto a cui
l'imprenditore  avrebbe  avuto  diritto,  non  e' concesso per l'anno
civile  considerato.  Se  la  differenza  e'  superiore  al  50 %, al
produttore  non  e'  concesso alcun aiuto per la campagna in corso ed
inoltre  l'Amministrazione  provvede  a  detrarre l'importo calcolato
dalle  domande  presentate in uno qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui
all'art.  1,  paragrafo  1  del  reg.  (CEE)  n.  3508/92,  ai  quali
l'imprenditore  avrebbe  diritto nell'ambito delle domande presentate
nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento.
   Di   seguito  sono  riportati  alcuni  esempi  che  descrivono  le
modalita'  di attribuzione della superficie ammessa, della superficie
non    ammessa    e    della   superficie   penalizzata   a   singoli
utilizzi/colture.

     ---->  Vedere immagini da pag. 45 a pag. 47 del S.O.  <----

   7.3.3 Inadempienze intenzionali
   Qualora  l'Amministrazione  rilevi  che  gli  scostamenti  tra  la
superficie  globale dichiarata a premio e quella determinata derivino
da  "irregolarita' commesse intenzionalmente", ai sensi del reg. (CE)
2419/2001 art. 33 par. 1, non e' concesso alcun aiuto per la campagna
in  corso.  Inoltre,  quando la differenza e' superiore al 20 % della
superficie  determinata,  l'importo  richiesto  dal produttore per la
campagna  in  esame verra' detratto, ai sensi del reg. (CE) 2419/2001
art.  33 par. 1, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei regimi
d'aiuto  di  cui  all'art.  1,  paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 3508/92
(seminativi  e  zootecnia),  ai  quali l'imprenditore avrebbe diritto
nell'ambito  delle  domande  presentate nel corso dei tre anni civili
successivi a quello di accertamento.
   7.3.4 Ripetizione dell'indebito
   In  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 49 del reg. (CE) n.
2419/2001, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo
di  restituire  il  relativo importo, maggiorato di un interesse. Gli
Stati  membri  possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite
detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati
a  favore  dell'imprenditore,  nel  quadro dei regimi di aiuti di cui
all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92, previa
notificazione  della  decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore
interessato   puo'   effettuare  il  rimborso  senza  attendere  tale
detrazione.
   Inoltre,  si  applica  una sanzione amministrativa da comminarsi a
cura  dell'Ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi  (ICRF) ai sensi
dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.
   Gli    interessi    decorrono    dalla   data   di   notificazione
all'imprenditore  dell'obbligo  di  restituzione  sino  alla data del
rimborso  o  detrazione  degli importi dovuti, salvo i casi di frode,
rispetto  ai  quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione
dell'indebito  da  parte del produttore. Il tasso d'interesse e' pari
al  tasso  legale  vigente  al  momento  della notifica al produttore
dell'obbligo  di  restituzione  dell'indebito. Gli interessi non sono
dovuti  nel  caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore
dell'Amministrazione.
   La  restituzione  dell'indebito  puo'  avvenire  con due modalita'
diverse:  1.  restituzione  delle  somme  direttamente  da  parte del
beneficiario;  2.  restituzione delle somme tramite compensazione con
altri pagamenti.
   Nel  primo caso il periodo di tempo e' quello intercorrente tra il
momento  in  cui  e'  stato  notificato  al beneficiario l'obbligo di
restituzione  ai  sensi  dell'art.  49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello
restituzione  delle  somme indebitamente erogate. Nel secondo caso il
periodo  di  tempo  e'  quello intercorrente tra il momento in cui e'
stato  notificato  al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi
dell'art.  49 del Reg. (CE) 2419/01 e quello di definizione dell'atto
di  liquidazione  relativo al pagamento che si intende utilizzare per
effettuare la compensazione.
   L'obbligo  di restituzione non si applica se il periodo intercorso
tra  la  data  di  pagamento  dell'aiuto  e quella in cui l'autorita'
competente  ha  notificato  per  la  prima  volta  al beneficiario il
carattere  indebito  del  pagamento  effettuato  e' superiore a dieci
anni.
   7.3.5 Sospensioni
   L'Amministrazione  si  riserva  di  sospendere  dal  pagamento  le
domande  di  aiuto  dei  produttori,  previa comunicazione scritta ai
medesimi,   qualora   vengano  riscontrate  delle  irregolarita'  che
comportino la necessita' di effettuare verifiche ulteriori e nel caso
in   cui  siano  notificati  indebiti  percepimenti  ovvero  pendenti
procedimenti  penali  a  carico  dei medesimi per precedenti indebiti
percepiti o nel caso di pignoramenti avverso gli stessi.
   L'Amministrazione,  ai  sensi  dell'art. 33 del D.Lgs. n. 228/2001
del 18 maggio 2001, pubblicato su G.U.R.I. n. 137 del 15 giugno 2001,
provvedera'   a   riavviare  i  procedimenti  sospesi  a  seguito  di
presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.
   7.4 Controlli a campione delle dichiarazioni
   Oltre  ai  controlli amministrativi sul 100% delle domande saranno
effettuati  dei  controlli  oggettivi  in  contraddittorio  presso le
aziende  o  mediante  telerilevamento  aereo  e/o  da satellite. Tali
controlli  sono  effettuati  su  un  campione  di aziende selezionato
secondo  un  piano  di  campionatura, basato su analisi dei rischi. I
sopralluoghi  aziendali  sono  programmati  attraverso  le  procedure
previste  dalle  disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio
(CEE)  n.  3508/92, che istituisce un sistema integrato di gestione e
di  controllo  di  taluni  regimi di aiuti comunitari, e in quello di
applicazione  della  Commissione  (CE)  n. 2419/2001, con particolare
riferimento all'art. 19.
   La  superficie  misurata viene espressa come superficie proiettata
nel  sistema  nazionale  utilizzato  ai  fini del G.I.S. del S.I.G.C.
Qualora  si  constati  che  la superficie effettivamente accertata e'
superiore  a  quella  dichiarata  nella  domanda di pagamento, per il
calcolo   dell'importo   da   ammettere  all'aiuto,  viene  presa  in
considerazione  la  superficie dichiarata ( 31, par. 1 Reg. 2419/2001
).  In  tutti  gli  altri  casi,  i  criteri  presi  a  base  per  la
determinazione   delle   superfici   ammissibili,  e  delle  relative
riduzioni,  sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo 7.3.2,
della  presente  circolare,  "Calcolo  delle  riduzioni  in  caso  di
dichiarazioni  in eccesso". Nel caso di falsa dichiarazione formulata
deliberatamente l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di
aiuto  in  questione  per l'anno considerato e verra' sottoposto alle
sanzioni gia' descritte al paragrafo 7.3.3, della presente circolare,
"Inadempienze intenzionali". Si richiama l'attenzione sul fatto che i
dati  delle  domande  riferite ad aziende selezionate per i controlli
oggettivi  non  potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso
che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e
non   su  quelli  che  potranno  essere  forniti  successivamente  al
controllo stesso.
   Qualora  a  seguito  dei  controlli  oggettivi venga accertata una
minore  coltivazione  di un prodotto a vantaggio di un altro prodotto
per  il  quale  e'  stato  richiesto  il  pagamento per superfici, la
superficie "accertata in eccesso" su quest'ultima coltura deve essere
attribuita  (con  limitazione  della  superficie  accertata  a quella
dichiarata  nel  caso  di  condivisioni  e,  comunque, nei limiti del
richiesto)  ai  restanti seminativi per i quali e' avvenuto il minore
accertamento.  Si prevede, dunque, previa esclusione delle particelle
sulle   quali   si   siano   evidenziate   delle  irregolarita',  una
compensazione  automatica  nell'ambito  di  ciascuno  dei  gruppi  di
utilizzi  per  zona,  purche'  dichiarati,  indifferentemente  per  i
piccoli e i grandi produttori.
   Tale ridistribuzione, tuttavia, avverra' solo dopo che la medesima
operazione sia stata effettuata nell'ambito dell'utilizzo in esame, a
prescindere  dalla zona altimetrica di appartenenza. L'art. 2, par. 2
del  reg. (CE) n. 1251/99 stabilisce che "il pagamento per superficie
e'  fissato per ettaro ed e' differenziato su scala regionale". Se le
superfici  ammissibili  si  trovano in regioni di produzione diverse,
l'importo    da    corrispondere   viene   determinato   sulla   base
dell'ubicazione  di  ciascuna  superficie  compresa nella domanda. Di
conseguenza,  al  fine  di  evitare  ingiustificati vantaggi a taluni
produttori,  la  compensazione  automatica all'interno di un medesimo
gruppo  di  coltura  deve  essere  effettuata  nel  caso  in  cui  la
superficie aziendale si estenda:
   -nella medesima zona;
   -in zone con rese uguali;
   -in  zone  con  rese  diverse,  ma  la superficie sia accertata in
eccesso nella zona con resa maggiore;
   -in  zone  con  rese  diverse,  ma  la superficie sia accertata in
eccesso nella zona con resa minore.
   7.5 Controlli sulle superfici
   La   totalita'  delle  particelle  da  controllare,  dichiarate  a
contributo  e  a  foraggere,  viene verificata in campo attraverso un
sopralluogo   di   tipo   "speditivo",   volto  alla  verifica  della
corrispondenza  tra  la  coltura  in atto e la coltura dichiarata dal
produttore.
   La   verifica   della  presenza  dell'utilizzo  dichiarato  potra'
avvenire  attraverso  l'osservazione  della  coltura  in  piedi o dei
residui  colturali (es. coltura in piedi, stoppie, stocchi, arato con
residui, 2° raccolto con residui).
   Le  colture  dichiarate  devono rimanere in essere fino all'inizio
della  fioritura  in  condizioni normali di crescita (art. 1, comma 4
decreto  MiPAF  4  aprile  2000). Fanno eccezione le colture di grano
duro,  canapa, piante proteiche e leguminose per le quali i requisiti
normativi indicano le seguenti date:
   -grano  duro:  fino  al  30  giugno. Se per circostanze climatiche
favorevoli  le operazioni di raccolta dovessero essere anticipate, le
superfici  non  devono  essere  occupate da altre colture fino a tale
data;
   -piante proteiche: fino alla fase di maturazione lattea;
   -leguminose  in  grani:  fino  alla fase di completa maturazione e
raccolta;
   -canapa: fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.
   7.5.1 Piante sparse e seminativo arborato
   Secondo  la  regolamentazione  comunitaria "in caso di presenza di
alberi  e  di  superfici  improprie  (tare  improduttive,  ecc.) alla
coltura   'ordinaria',   l'area   per   la   quale  e'  richiesta  la
compensazione  deve  essere  dedotta della superficie ricadente nella
proiezione  ortogonale  della  chioma dell'albero e della quota della
superficie impropria non seminata".
   Sulle  particelle  dichiarate  con  una  coltura  a  contributo  o
foraggera  seminabile  nelle  quali  venga  verificata la presenza di
piante  arboree  all'interno  di  terreni  a  seminativo  (colture  a
contributo,  seminativi  non  a contributo, foraggere seminabili), e'
necessario distinguere le seguenti situazioni:
   -"piante  sparse",  quando  il  numero  di  piante  per  ettaro e'
inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non
e' mai inferiore a m 6;
   -"seminativo  arborato"  quando  il numero di piante per ettaro e'
superiore a 100.
   7.5.1.1 Piante sparse (fino a 100 piante/ha)
   Nel  caso  di  piante  sparse si possono presentare 2 modalita' di
coltivazione:
   a)  Superfici  non  coltivate sottochioma e superfici dichiarate a
set aside
   Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o
set aside sono
   presenti  piante  sparse  la  cui  area di proiezione della chioma
risulta  non  coltivata  (e  in  ogni  caso  per  il  set  aside), e'
necessario   sottrarre   alla  superficie  dichiarata  la  superficie
corrispondente  a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le
piante grandi 10 mq).
   b) Superfici coltivate sottochioma
   Nel  caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta
risultasse  coltivata,  non e' necessario stimare il numero di piante
ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

    stima n. piante/ha       Tara in are
      da      a

      1      50                  0            "tara non rilevante"
     51     100                  1            "tara"


   Nel  caso  di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola
nessuna  tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sara'
detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.
   7.5.1.2 Seminativo arborato
   Nel caso di superfici a seminativo consociate con impianti arborei
(frutteti,   oliveti,   vigneti,   ecc.)  si  dovra'  sottrarre  alla
superficie  da  dichiarare  l'area  di  proiezione della chioma delle
piante   arboree,  ottenuta  moltiplicando  il  numero  delle  piante
presenti  per  5 mq per le piante piccole e per 10 mq , per le piante
grandi.
   In  presenza  di  filari  la superficie in mq da sottrarre, dovra'
essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei
filari x m 2 (larghezza filare stabilita).
   7.5.2 Coltivazioni arboree specializzate (non consociabili)
   Viene  definita  coltura  arborea specializzata un impianto in cui
non e' possibile praticare una consociazione con una coltura agraria.
Una  coltura  sara'  classificata  "specializzata"  quando:  -  negli
impianti  a  sesto  regolare: la distanza tra i filari (interfila) e'
inferiore  a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante
tra  i filari e' inferiore a m 3; - negli impianti a sesto irregolare
la  densita'  di  piante  per  ettaro  e' superiore a 400 piante o la
distanza  tra le chiome delle piante tra i filari e' inferiore a m 3;
Pertanto  in  presenza  di impianti specializzati, si identifica tale
superficie  come  'non seminabile', associata al tipo di coltivazione
arborea riscontrata.
   Nel  caso  di  colture  arboree  specializzate,  potranno comunque
essere  riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo
e  foraggere  effettivamente  riscontrati  (al netto della proiezione
della  chioma) ad esclusione dell'utilizzo set aside, il quale non e'
compatibile con superfici utilizzate per scopi di lucro.
   7.5.3 Tare
   Ai sensi all'articolo 22, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2419/01, le
tare  all'interno  di  un  appezzamento colturale sono da considerare
solo  se  significative, cioe' superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le
tare  dovranno  essere  pertanto sottratte alla superficie utilizzata
dichiarata  nella  domanda.  Elementi  non  ammissibili di secondaria
importanza  (ad  es.  inferiori  a  100 mq.) dovranno essere detratti
soltanto    se    complessivamente   rappresentino   una   superficie
significativa superiore a 100 mq. Secondo quanto stabilisce l'art. 22
del reg. (CE) n. 2419/01 elementi come le siepi, i fossi e i muri che
rientrano   per   tradizione   nelle   buone   pratiche  agricole  di
coltivazione  od  uso  del suolo, possono essere considerati parte di
una  superficie  interamente utilizzata a condizione che la larghezza
totale non superi i 2 metri.
   7.5.4 Tolleranza tecnica di misurazione
   In  riferimento all'articolo 22 paragrafo 1 del Reg. 2419/01, e in
riferimento   alla   tecnica  di  misurazione  utilizzata,  e'  stato
determinata  una  tolleranza  tecnica  di  misurazione definita dalla
competente autorita' .
   Con  tale  definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di
accertamento  e  misurazione  delle  superfici dichiarate in domanda,
dovute  al  sistema  di controllo applicato, cioe' il telerilevamento
aereo.  Viene  applicata  alla  superficie  oggettiva  acquisita  una
tolleranza tecnica di particella cosi' calcolata:
   Quando  la  differenza  (positiva  o  negativa)  tra la superficie
dichiarata e quella misurata (oggettiva) di
   una  particella  e'  inferiore al ? 5%, fino ad un massimo di 0,50
ettari,  sara'  accettata la superficie dichiarata, in caso contrario
sara' accettata la superficie oggettiva.
   7.5.5 Coltura non ordinaria
   "Per  colture  mantenute  in  condizioni  normali  di  crescita si
intende  l'ordinaria  tecnica  di  coltivazione...  e  per  superfici
interamente seminate secondo le norme locali si intende 'l'ordinaria'
tecnica  di  semina"  (art.  1, comma 4 Decreto MIPAF 4 Aprile 2000).
Sono  riconosciute  ammissibili al pagamento le superfici sulle quali
le  colture  sono mantenute almeno fino all'inizio della fioritura in
condizioni normali di crescita; nel caso di semi oleosi, delle piante
proteiche,  del  lino  non  tessile  e  del frumento duro, le colture
devono  essere  mantenute  secondo  le norme locali almeno fino al 30
giugno...a  meno  che  non venga effettuato un raccolto nella fase di
piena maturazione agricola prima di tale data; nel caso delle colture
proteiche,  il  raccolto  puo' essere effettuato solo dopo la fase di
maturazione lattea (art. 3 Reg. CE 2316/99).
   Facendo  riferimento  ai criteri sopra elencati, si definisce come
coltura  "ordinaria"  quella coltura per la quale il produttore abbia
rispettato  tutte le tecniche agronomiche necessarie per uno sviluppo
vegetativo "normale", secondo i criteri localmente riconosciuti.
   Qualora il tecnico controllore riscontri la presenza della coltura
in  atto (non raccolta), dovra' valutare l'ordinarieta' della coltura
prendendo in considerazione principalmente la densita' di piante a mq
e lo sviluppo delle stesse.
   Il  tecnico,  in  base  ai concetti di ordinarieta' sopra esposti,
dovra' verificare che la coltura in atto sia stata seminata secondo i
requisiti tecnici diffusi localmente.
   Nel  caso  in  cui  il  controllo  abbia  definito  la coltura non
ordinaria  e'  necessario  effettuare  delle  fotografie di campo che
dimostrino   al   meglio  detta  condizione  colturale  per  ciascuna
particella interessata dal problema.
   In ottemperanza all'art. 1 del Reg. CE n.1157/2001, "le superfici
   interamente  seminate  la  cui coltura, mantenuta secondo le norme
locali,  non arriva alle scadenze fissate... in seguito a circostanze
climatiche  particolari,  riconosciute  dagli Stati membri, rimangono
ammissibili  al pagamento per superficie purche' siano rimaste libere
da altre occupazioni fino a tali scadenze".
   L'art.1,  comma  4bis del Decreto MiPAF 4 Aprile 2000 dispone che:
"Ai  sensi  dell'art.  3, comma 1-bis del Reg. (CE) n. 2316/99 del 22
ottobre  1999,  le  superfici  da  prendere  in  conto,  a seguito di
circostanze  climatiche  particolari,  devono essere quelle ricadenti
nelle  aree in cui sono stati attivati gli interventi di soccorso del
Fondo  di  solidarieta' nazionale di cui alla Legge 14 febbraio 1992,
n. 185".
   Nel  corso  del  controllo  in  campo il tecnico, non a conoscenza
delle  aree  definite  dalle singole Regioni, considerera' la coltura
come  non ordinaria. In una fase successiva tali colture classificate
in  campo  come  non  ordinarie,  per i soli Comuni colpiti da eventi
calamitosi, comunicati dall'AGEA, saranno considerate ammissibili.
   7.6 Rispetto dei requisiti ambientali
   Il  regolamento  CE n.1259/99 del 17 maggio 1999 stabilisce 'Norme
comuni  relative  ai  regimi  di  sostegno  diretto nell'ambito della
politica  agricola  comune' delegando gli Stati membri a stabilire le
misure   in  materia  di  protezione  ambientale  che  essi  reputino
appropriate.
   Il  decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del
15  settembre  2000  e  successiva  integrazione  dell'8  marzo  2001
stabilisce  che  i  pagamenti  dei settori seminativi (Reg. 1251/99),
leguminose  in  grani,  lino,  canapa,  tabacco,  sementi,  riso sono
riconosciuti   integralmente   ai   beneficiari  solo  qualora  siano
soddisfatti  i seguenti requisiti ambientali in materia di protezione
ambientale:
   -  manutenzione  delle  scoline  e  canali collettori permanenti -
attuazione di solchi acquai temporanei in zone declivi.
   La  circolare  attuativa  AGEA  n.  56 del 09/07/2001 definisce le
modalita' di controllo relative al rispetto dei requisiti previsti in
materia di protezione ambientale.
   7.7    Incontro   aziende   campione   e   chiusura   procedimento
amministrativo
   Nel  caso  in  cui  dall'esecuzione dei controlli emerga una delle
seguenti problematiche:
   - Discordanza fra la superficie dichiarata ed accertata;
   - Irregolarita'  amministrative  quali  i  superi  tra  particelle
catastali dichiarate da piu' produttori;
   - Particelle   con  problemi  di  identificazione  territoriale  o
catastale;
   -Mancato  rispetto  dei requisiti ambientali (Reg. Ce N. 1259/99);
verra'  effettuato  un  incontro con il produttore, che ricevera' una
lettera  di  convocazione  al  proprio domicilio tramite raccomandata
A/R.  La  convocazione non seguita dalla presentazione presso la sede
di  convocazione  costituisce formale notifica - ai sensi della Legge
241/90  -  della  definizione  e chiusura del procedimento tecnico di
accertamento  degli  esiti  dei  controlli  in  campo  comunicati  al
produttore  nella  lettera  di  convocazione (all. 13.2 alla presente
circolare)
   Qualora  la  convocazione  sia  seguita  dalla  presentazione  del
produttore o dal suo delegato, il confronto in contraddittorio con il
produttore/delegato avviene effettuando:
   -la verifica della presenza e della idoneita' della documentazione
richiesta nella lettera di incontro;
   -il  riconoscimento  sui fogli di mappa catastali delle particelle
dichiarate nella domanda;
   -il  riconoscimento  sugli  ingrandimenti  fotografici  dei limiti
naturali di coltivazione;
   -la misurazione delle colture e delle superfici dichiarate;
   -la visualizzazione delle foto di campo.
   In   caso  di  discordanza  tra  la  superficie  dichiarata  e  la
superficie  accertata, il produttore ha la possibilita' di richiedere
una   nuova   verifica  in  campo  delle  particelle  con  superficie
discordante.
   Al  termine dell'incontro e' prevista la stesura di un "verbale di
incontro"  -  Relazione  di  controllo prevista dall'Art. 20 del Reg.
2419/01-  (All.  13.3  alla  presente circolare), nonche' il rilascio
della  "mappetta"  aziendale  costituita dalla stampa, in formato A4,
della  porzione  di  territorio  comprovante il controllo effettuato.
Saranno  presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto,
i risultati dei controlli verbalizzati sottoscritti dal produttore. I
risultati  dei  controlli  sono  relativi esclusivamente ai controlli
oggettivi e pertanto le superfici accertate
   costituiscono  solo  elementi  di  base  per il successivo calcolo
degli  esiti  aziendali  ai  fini  della  determinazione dell'importo
dell'aiuto erogabile e delle superfici foraggere utili per il calcolo
del   premio   di   estensivizzazione   eventualmente  richiesto.  La
superficie  accertata  e  verbalizzata sulle particelle in supero non
viene  considerata  ai fini del calcolo dell'esito tecnico, in quanto
e' necessario effettuare una successiva verifica sul sistema centrale
della  "rinuncia"  degli  altri  dichiaranti.  Entro 20 giorni civili
dalla  data  del  verbale,  e' possibile inoltrare presso l'AGEA solo
documentazione  catastale  rilasciata  in  ritardo  dalla  competente
autorita'.  La consegna del verbale costituisce, ai sensi della Legge
241/90,   formale   notifica   della   definizione   e  chiusura  del
procedimento  tecnico  di  accertamento  degli esiti dei controlli in
campo.
   La  mancata  sottoscrizione  del verbale da parte del produttore o
del  suo  incaricato,  comporta  che  non  possano  essere accolte le
motivazioni  o  osservazioni  formulate  in  sede di incontro, ne' la
richiesta  di  ulteriore  sopralluogo  congiunto  in campo. Pertanto,
saranno  presi a riferimento, per i pagamenti della domanda di aiuto,
i risultati dei controlli
   tecnici e di conseguenza
   l'istruttoria tecnica s'intende definitivamente conclusa secondo i
predetti esiti tecnici.
   Per  tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura
del  procedimento  amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, sara'
effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati
dei
   controlli  in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato
di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.
   8 INTEGRAZIONE  ZONA  SVANTAGGIATA PER PRODUTTORI DI CARNI OVINE O
CAPRINE
   Il  produttore  interessato  alle  previdenze  comunitarie  di cui
all'art.  5  del  Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del Reg. CE 2550/2001
deve   indicare,   in   conformita'  alla  disposizione  del  decreto
ministeriale  del  19/03/2002,  nella domanda di aiuto per superficie
tutte  le  particelle  che determinano la superficie a fini agricoli,
segnalando   quelle   sulle  quali  effettua  il  pascolo  ovicaprino
(eventualmente  dopo  il raccolto delle colture a premio) barrando la
casella  ZAS OVINI nel riquadro 8 del quadro B della domanda di aiuto
per  superfici esclusivamente per le aziende la cui ubicazione ricade
in comuni parzialmente svantaggiati.
   9 PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI
   Ai  sensi  dell'art.  32  del  reg. (CE) n. 2342/99, il produttore
zootecnico    che    intende    beneficiare    del    pagamento   per
l'estensivizzazione  deve  precisare,  nella  domanda  di  aiuto  per
"superfici",  che  desidera  partecipare  al  regime di pagamento per
l'estensivizzazione.  Ai  sensi dell'art. 20 del Decreto Mi.P.A.F. 07
novembre   2001   (Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  11/01/2002),  "la
superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del
coefficiente di densita' e' costituita per almeno il 50% da pascolo e
per  la  restante  parte  da  altra  superficie  foraggera. (...) Non
costituiscono   superfici   foraggere,   ai   fini   del  premio  per
l'estensivizzazione,   quelle  superfici  coltivate  con  le  colture
riportate   nell'allegato   4".   Tali   colture   sono  individuate,
nell'ambito  della  domanda  di  aiuto  per  "superfici"  dai  codici
varieta'  da  1 a 18 e dai codici 20, 21, 22 e 59. Ai sensi dell'art.
17  del  citato  Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre 2001, "la superficie a
pascolo  e' individuata dal codice 38 della dichiarazione seminativi;
sono inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai
codici 36 e 37, purche' dichiarati nel codice utilizzo 13".
   Le  superfici  ammissibili  ai fini dell'erogazione dell'aiuto dei
premi   zootecnici  dovranno  essere  determinate  sulla  base  delle
seguenti  indicazioni:  a) nel caso di domande non valide o multiple,
oppure   che   presentano   irregolarita'   tali  da  non  consentire
l'erogazione  dell'aiuto,  la  superficie ammissibile a foraggiere ai
fini  del  calcolo  dei premi zootecnici e' da considerarsi nulla; b)
nel   caso   di   domande   valide  o  multiple  che  non  presentano
irregolarita' di cui al punto precedente, la superficie ammissibile a
foraggiere  e'  quella  determinata  dopo  i  controlli  oggettivi  e
amministrativi, al netto delle eventuali penalita'.
   10 TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI
   I  dati  personali  gestiti in modo manuale o informatizzato nelle
diverse  fasi  procedurali, sono trattati dall'Amministrazione per le
sole  finalita'  previste  dalla  normativa  comunitaria, nazionale e
regionale  vigente.  I  diversi  soggetti  che  a  vario titolo hanno
accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per
i  compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti
dalla  Legge n. 675/96. La diffusione dei suddetti dati e' consentita
con le modalita' stabilite dagli art. 20 e 21 della predetta legge.
   11 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
   11.1 Partecipazione al procedimento
   AGEA  provvedera'  ad  inviare,  entro  il  30 settembre 2003, una
comunicazione   a  tutti  i  mandatari,  per  via  telematica,  o  ai
produttori che non hanno conferito mandato al CAA, per il tramite del
servizio  postale,  le  cui domande di superfici riferite al raccolto
2003  presentino  incompletezze  o  irregolarita'  e la cui rimozione
richieda un intervento di correzione.
   La  documentazione  atta  a  sanare tali anomalie dovra' pervenire
all'AGEA  entro  il  termine  perentorio di 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione da parte dell'Amministrazione.
   Qualora  la  documentazione  richiesta non venga prodotta entro il
termine  di  cui  sopra,  l'istruttoria amministrativa della relativa
pratica verra' chiusa sulla base degli atti presenti.
   Si  ribadisce  che  per  tutte  le  aziende sottoposte a controllo
oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della
Legge  241/90,  sara'  effettuata dall'Amministrazione solo dopo aver
sottoposto i risultati dei
   controlli  in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato
di Gestione e Controllo, previste dal Reg. CE N. 2419/01.
   11.2 Provvedimento definitivo
   L'AGEA   comunichera',   utilizzando  modalita'  informatizzate  e
telematiche,  il  provvedimento  definitivo  relativo alle domande di
aiuto  ai  mandatari,  con  effetto  di adempimento nei confronti dei
mandanti.  L'AGEA  informera'  i  richiedenti  l'aiuto  che non hanno
conferito  mandato  al  CAA  mediante  comunicazione al domicilio del
richiedente.    Le    suddette    comunicazioni    saranno    inviate
dall'Amministrazione   entro   il  termine  ultimo  stabilito  per  i
pagamenti dalla regolamentazione comunitaria del 31.01.2004.
   12 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
   Il   rinvio,   indicato   sul   modulo  domanda,  delle  eventuali
controversie,  agli  Organismi  previsti nel D.M. n. 743 del 1 luglio
2002,  pubblicato  su  G.U.R.I. n. 183 del 6 agosto 2002, consente di
accedere,  in  ipotesi  di  contenzioso  afferente  la  domanda, allo
Sportello  di  Conciliazione  o  alla Camera Arbitrale, appositamente
istituiti  per  garantire  la  definizione  del  contenzioso in tempi
rapidi e certi.
   Si  raccomanda  agli  Enti  ed  Organismi  in  indirizzo  di voler
assicurare   la  massima  diffusione  dei  contenuti  delle  presente
Circolare nei confronti di tutti gli interessati.
                                 Firmato: Il Titolare Paolo Gulinelli
   13 ALLEGATI
   13.1 FAC SIMILE DELLA DOMANDA
   -fac  simile  del  modulo  di domanda di pagamento per superfici -
raccolto 2003;
   -note  esplicative  per la compilazione della domanda di pagamento
per superfici - raccolto 2003

     ---->  Vedere immagini da pag. 58 a pag. 95 del S.O.  <----