AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 maggio 2003 

Proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 1° agosto 2002, n.
151/02. (Deliberazione n. 52/03).
(GU n.125 del 31-5-2003)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 14 maggio 2003,
  Premesso che:
    l'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito
l'Autorita),  con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002
(di  seguito:  deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il
riconoscimento  di  diritti  di  accesso  a  titolo  prioritario alla
capacita'  di  trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con
l'estero,  ai  sensi  dell'art.  10, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo  1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), a
seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  direttiva  96/92/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrico;
    il decreto legislativo n. 79/1999;
  Vista la deliberazione n. 151/02;
  Considerato che:
    l'art.  5,  comma  5.1,  terzo  periodo,  della  deliberazione n.
151/02,  stabilisce  che  il massimo periodo di tempo compreso tra il
termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  realizzazione di
interventi  di  sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando
da  parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.a.  (di  seguito:  il Gestore della rete) deve essere superiore a
novanta  giorni  ed  inferiore  a  un  termine massimo di centottanta
giorni;
    il  Gestore della rete, con lettera in data 14 maggio 2003, prot.
AD/P2003000110  (prot.  Autorita'  n.  017213 del 15 maggio 2003), ha
evidenziato che:
      a) la  novita'  e  la  complessita' della materia hanno indotto
alcuni  operatori  a  chiedere  una  proroga del termine, fissato dal
medesimo   Gestore   della   rete,   per   la   presentazione   delle
manifestazioni di interesse;
      b) tale   proroga  puo'  essere  concessa  qualora  l'Autorita'
ravvisi  l'opportunita'  di  differire  il  termine  massimo  di  cui
all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02;
  Ritenuto  opportuno differire il termine massimo di cui all'art. 5,
comma  5.1,  terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di
concedere  al  Gestore  della  rete  e  ai  soggetti  interessati  un
ulteriore   periodo  di  venti  giorni  per  il  completamento  delle
procedure  relative alla presentazione delle domande di realizzazione
di interventi di sviluppo diretto;

                              Delibera:

                               Art. 1.
  1.1.  L'art.  5,  comma  5.1,  terzo  periodo,  della deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 1° agosto 2002, n.
151/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196
del  22 agosto  2002,  e'  sostituito con il seguente: «Il periodo di
tempo  compreso  tra il termine per la presentazione delle domande di
realizzazione  di  interventi  di  sviluppo  diretto  e  la  data  di
pubblicazione  del  bando  deve  essere superiore a novanta giorni ed
inferiore a duecento giorni.».
  1.2.  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   Internet
dell'Autorita'     per     l'energia     elettrica     e    il    gas
(www.autorita.energia.it),  affinche'  entri  in vigore dalla data di
pubblicazione.
  Di   trasmettere   il  presente  provvedimento  al  Ministro  delle
attivita'   produttive   e   alla  societa'  Gestore  della  rete  di
trasmissione nazionale S.p.a.
    Milano, 14 maggio 2003
                                                 Il presidente: Ranci