TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2003, n. 51 

Testo del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51 (in Gazzetta Ufficiale -
serie  generale  - n. 76 del 1° aprile 2003), coordinato con la legge
di  conversione  30  maggio  2003,  n. 121 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 3), recante: «Modifiche alla normativa in materia
di qualita' delle acque di balneazione».
(GU n.125 del 31-5-2003)
 
 Vigente al: 31-5-2003  
 

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 2, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  modificate  trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

                               Art. 1.

  All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982,   n.   470,   come   modificato  dall'articolo 18  della  legge
29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono
inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»;
    b) dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
    «Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle
disposizioni  di  cui  ai  primi  sei commi possono essere dichiarate
nuovamente  idonee,  con provvedimento ((della regione)), nel caso si
verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella
tabella  (allegato 1),  ((iniziando  dal  mese  precedente)) l'inizio
della  stagione  balneare  immediatamente  successiva a quella cui si
riferisce  il  giudizio di non idoneita' di cui al presente articolo,
risultino  favorevoli  per  tutti  i parametri previsti nella tabella
(allegato 1).  Tale  individuazione  e' comunicata al Ministero della
salute  ed  al  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.
  ((Nelle  zone  dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono
essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto
il  periodo  di  massimo affollamento, procedendo immediatamente alla
revoca  del provvedimento di idoneita' alla balneazione qualora siano
rilevati  almeno due campioni con esito favorevole anche per uno solo
dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)». ))

          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   8 giugno   1982,  n.  470
          (Attuazione  della  direttiva  CEE  n. 76/160 relativa alla
          qualita'  delle  acque di balneazione), come modificato dal
          decreto-legge qui pubblicato:
              «Art.   6.  -  Per l'applicazione di quanto previsto ai
          precedenti articoli 4, punto b), e 5, punto a), il giudizio
          di  idoneita'  alla balneazione e' subordinato ai risultati
          favorevoli   delle   analisi   effettuate  nel  periodo  di
          campionamento   di   cui   all'art.  2,  relativo  all'anno
          precedente.
              Le  acque si considerano idonee alla balneazione quando
          per   il   periodo   di   campionamento  relativo  all'anno
          precedente  le analisi dei campioni prelevati almeno con la
          frequenza fissata nella tabella (allegato 1) indicano che i
          parametri  delle  acque in questioni sono conformi a quelli
          della  tabella stessa per almeno il 90% dei casi quando nei
          casi di non conformita' i valori dei parametri numerici non
          si discostino piu' del 50% dai corrispondenti valori.
              Per  i  parametri  microbiologici,  il  pH e l'ossigeno
          disciolto, non si applica detta limitazione del 50%.
              Per  i parametri «coliformi totali», «coliformi fecali»
          e   «streptococchi  fecali»  la  percentuale  dei  campioni
          conformi  e'  ridotta  all'80%.  Qualora  per  i  parametri
          «coliformi  totali»  e «coliformi fecali» vengano superati,
          rispettivamente,  i  valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml,
          la percentuale dei campioni conformi per detti parametri e'
          aumentata al 95 per cento.
              Nella   determinazione  delle  percentuali  di  cui  al
          presente  articolo  non  vanno  considerati, nel calcolo, i
          risultati  non  favorevoli  quando  gli  stessi siano stati
          rilevati su campioni influenzati da circostanze particolari
          quali    inondazioni,   catastrofi   naturali,   condizioni
          metereologiche eccezionali.
              Non  vanno  altresi'  considerati  nella determinazione
          delle  predette  percentuali i risultati sia favorevoli che
          quelli  non  favorevoli delle analisi suppletive effettuate
          per gli ulteriori accertamenti di cui al comma seguente.
              Qualora   durante   il   periodo  di  campionamento  si
          verifichi  che  le  analisi  eseguite  su  un  campione non
          risultino  sfavorevoli  anche  per  uno  solo dei parametri
          previsti nella tabella allegata, il laboratorio preposto al
          controllo  di  cui  al primo comma dell'art. 4 del presente
          decreto  effettuera' tutti i necessari accertamenti al fine
          di  individuare  la  possibile causa inquinante ed i limiti
          della  eventuale  zona  inquinata.  Oltre  ad  una accurata
          ispezione  dei  luoghi, il laboratorio dovra' effettuare le
          analisi su cinque campioni da prelevare in giorni diversi e
          nello  stesso  punto  nonche' prelievi nelle zone limitrofe
          per la delimitazione della eventuale zona inquinata.
              Qualora  piu' di un campione sui predetti cinque dia un
          risultato  non  favorevole anche per uno solo dei parametri
          previsti  nella  tabella  allegata,  la  zona dovra' essere
          temporaneamente  vietata  alla balneazione. Il laboratorio,
          stante    l'urgenza    degli   interventi,   da   adottare,
          comunichera'   immediatamente   al   sindaco   del   comune
          interessato,  per  i conseguenti e tempestivi provvedimenti
          di   competenza  di  cui  al  precedente  art.  5,  l'esito
          favorevole  delle  analisi  e  la individuazione della zona
          inquinata.
              Qualora  da  una  ispezione  dei  luoghi il laboratorio
          accerti un evidente inquinamento massivo, indipendentemente
          dal  possibile esito delle analisi, ne dara' immediatamente
          comunicazione al sindaco del comune interessato fornendo le
          necessarie   istruzioni   per   i   conseguenti  tempestivi
          provvedimenti.
              Sulle  acque dichiarate temporaneamente non idonee alla
          balneazione  dovranno proseguirsi i controlli almeno con la
          frequenza indicata nella tabella (allegato 1).
              Nel  caso  si  verifichino  due  analisi favorevoli per
          tutti  i parametri previsti nella tabella allegata, analisi
          effettuate su due campioni consecutivi prelevati almeno con
          la  frequenza  prevista nella tabella (allegato 1) le acque
          interessate  dai  provvedimenti  di  cui  all'ottavo  comma
          potranno  essere nuovamente adibite alla balneazione con il
          provvedimento di cui all'art. 5, punto c).
              Le  zone  considerate non idonee alla balneazione sulla
          base  delle  disposizioni di cui ai primi sei commi possono
          essere  dichiarate  nuovamente  idonee,  con  provvedimento
          della  regione,  nel  caso  si  verifichi  che due campioni
          prelevati,   con   la   frequenza  prevista  nella  tabella
          (allegato 1),  iniziando dal mese precedente l'inizio della
          stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si
          riferisce  il  giudizio di non idoneita' di cui al presente
          articolo,   risultino  favorevoli  per  tutti  i  parametri
          previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione e'
          comunicata  al  Ministero  della  salute  ed  al  Ministero
          dell'ambiente  e della tutela del territorio entro quindici
          giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone
          dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere
          effettuati  campionamenti  e  analisi ogni dieci giorni per
          tutto   il  periodo  di  massimo  affollamento,  procedendo
          immediatamente  alla  revoca del provvedimento di idoneita'
          alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni
          con  esito  non favorevole anche per uno solo dei parametri
          previsti dalla tabella (allegato 1)».

                               Art. 2.

  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.