MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,   inerente   la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto»
e la proposta del relativo disciplinare di produzione.
(GU n.129 del 6-6-2003)

IL  COMITATO  NAZIONALE  PER  LA  TUTELA  E  LA  VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI  DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'Art. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n.
164
    Esaminata  la  domanda  presentata  dal  Consorzio tutela vini di
Orvieto,   intesa   ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto»;
    Visto,   sulla   sopracitata   istanza  di  modifica,  il  parere
favorevole della regine Umbria e della regione Lazio;
    Ha  espresso,  nella  riunione  del  21 maggio  2003, presente il
funzionario  della  regione  Umbria  ed  il funzionario della regione
Lazio,  parere  favorevole  al  suo  accoglimento proponendo, ai fini
dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di
produzione secondo il testo di cui appresso.
    Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica  dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina
dell'imposta  di  bollo»  e  successive  modifiche, essere inviate al
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n.
10  -  00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

   PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
                  DI ORIGINE CONTROLLATA «ORVIETO»
                               Art. 1.
    La  denominazione di ogine controllata «Orvieto», ivi compresa la
sottozona  Orvieto  Classico, anche nelle tipologie secco, abboccato,
amabile,  dolce,  superiore  e vendemmia tardiva e' riservata ai vini
bianchi  che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
    La   tipologia   vendemmia   tardiva   puo'   essere  rivendicate
eselusivamente  per  il  vino  a denominazione di origine controllata
«Orvieto» e «Orvieto» classico con la qualificazione superiore.
                               Art. 2.
    I  vini  a  denominazione di origine controllata «Orvieto» devono
essere   ottenuti   dalle   uve  provenienti  dai  vigneti  composti,
nell'ambito   aziendale,  dai  vitigni  seguenti,  nella  proporzione
indicata a fianco di ciascuno di essi:
      Grechetto: minimo 40%;
      Trebbiano Toscano o Procanico: minimo 20%, massimo 40%;
      altri  vitigni  di  colore  analogo, non aromatici, idonei alla
coltivazione  per  la  regione  Umbria e per la provincia di Viterbo:
massimo 40%.
    La  base  ampelografica  dei  vigneti  gia' iscritti all'Albo dei
vigneti della d.o.c. dei vini «Orvieto» deve essere adeguata entro la
decima  vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare
di produzione.
    E'   inoltre   consentito  che,  in  ambito  aziendale,  la  base
ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purche'
tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista
dal presente disciplinare di produzione.
    Sino   alla   scadenza  indicata  nel  presente  disciplinare  di
produzione,  i  vigneti  di  cui sopra, iscritti a titolo transitorio
all'Albo  dei  vigneti  della  denominazione  di  origine controllata
«Orvieto»,   potranno   usufruire   della  denominazione  di  origine
controllata dei vini «Orvieto».
    Allo  scadere  del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora  i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni di cui all'art. 2 del
presente   disciplinare   di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente   ufficio   dell'assessorato   regionale   all'agricoltura
competente per territorio.
                               Art. 3.
    a) Le  uve  destinate  alla  produzione dei vini «Orvieto» devono
essere  prodotte  nella  zona  che  comprende, in tutto o in parte, i
territori amministrativi dei seguenti comuni:
      Orvieto,  Allerona,  Alviano,  Baschi,  Castel  Giorgio, Castel
Viscardo,   Ficulle,   Guardea,   Montecchio,  Fabro,  Montegabbione,
Monteleone  d'Orvieto,  Porano in provincia di Terni e Castiglione in
Teverina,  Civitella  D'Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in
provincia di Viterbo.
    Tale  zona  cosi'  delimitata: sulla strada che da Castelviscardo
conduce   a  Monte  Rubiaglio,  poco  prima  del  centro  abitato  di
quest'ultimo  e  all'altezza  dello  stabilimento  termale, il limite
segue  in  direzione  ovest  la  variante  a  valle dell'abitato fino
all'incrocio della strada che porta al podere Stabbione, segue quindi
la  medesima  sino ad incontrare il fosso Pisciatello ehe discende in
direzione  nord  sino alla confluenza con il T. Paglia in prossimita'
della  q.  164.  Dal  punto di confluenza in linea retta raggiunge il
podere  Molino  e  da  podere  Molino prende in direzione nordest, la
strada  che  porta  alla  borgata  Stazione,  percorrendola  fino  ad
incrociare il fosso Ripuglie.
    Risale  tale fosso sino all'altezza del podere Pianociano, prende
il   sentiero   che  conduee  alla  localita'  Pratale  (q.  360)  e,
proseguendo,  incontra  la  provinciale  per Allerona, prosegue sulla
medesima,  sino  al centro abitato e all'uscita del medesimo segue la
strada  che,  in  direzione  nord-est,  passa  per podere Fontalone e
prosegue  su  detta  strada fino ad incontrare il fosso Rivasenne (q.
280)  che oltrepassa e dopo aver toccato il vocabolo Peccio raggiunge
il  fosso  Rivareale;  discende lungo il medesimo e all'altezza di q.
240  segue  in  direzione  est il sentiero per podere Poggio Lupo, lo
raggiunge  e poi in direzione nord-ovest prende il sentiero che passa
per  podere  Mostarda  (q.  335), podere Alvenella (q. 275), prosegue
quindi  fino  a q. 227 e al ponte sul fosso Rimucchie segue una linea
retta  in  direzione  est  fino  a  q. 222 in prossimita' di un corso
d'acqua  che  discende fino all'affluenza di questi nel T. Ritorto in
prossimita'  della q. 216. Risale il T. Ritorto e superato di poco le
Taie prende la strada che in direzione est raggiunge q. 242.
    Da  q.  242 prende il sentiero che in direzione nord passa per q.
324,  S.  C.  Marco,  procede  sempre verso nord lungo tale sentiero,
costeggiando  le quote 348 (Olivello), 359, 382, 393 (Castel rosso) e
387, raggiunge la strada che porta a Fabro. Su questa via procede per
Poggio  della  Fame  da  dove  seguendo  la  strada in direzione nord
incrocia a q. 252 la strada che da Salci conduce a Fabro.
    Lungo  tale  strada  supera  il  bivio  per Fabro e procede verso
sud-est passando per le quote 247, 252, 237, 244, 237 (Casella), 240,
245   (S.   Lazzaro);   da   qui   procede   sulla   strada   statale
Umbro-Casentinese  fino  alla  frazione  di  Santa Maria; superato il
centro  abitato  di  Santa  Maria  segue  la  vecchia  strada statale
Umbro-Casentinese   incrociando  in  prossimita'  di  Poderocchio  il
confine  delle  provincie Perugia e Terni, procede lungo tale confine
in  direzione  nord-est  sino a incontrare al chilometro 72 la strada
statale  Umbro-Casentinese  (n. 71); lungo la medesima discende verso
sud  per  un breve tratto fino all'incrocio con la strada che conduce
al  C. Cicolini I e Cicolini II, segue tale via sino a raggiungere la
q.  427,  da  dove prosegue per la strada che verso sud porta al C.po
Giorgione  e  raggiunge la strada che porta a Montegabbione; la segue
fino  a  tale  centro  abitato  e  prosegue  verso Monte Giove sino a
incontrare  in  localita'  Ceppete  il  R.  della Fonte dell'Olimpia,
affluente  di  destra del T. Sorre. Segne questo corso d'acqua sino a
T. Sorre e poi sempre verso sud sino alla confluenza di questi con il
T.  Chiani  e  quindi lungo il T. Chiani sino all'affluenza in questi
del  Fosso  della  Volpia  (q.  202). In prossimita' della confluenza
sulla sponda opposta del T. Chiani segue il sentiero che scende verso
sud  e  passa  per  la  Casella  (q. 230), S. C. Gregorio (q. 290); e
quindi  in  direzione  ovest prosegue per il sentiero che lambisce la
Macchia  dei  Passacci  e  Poggio  Tonolo  e infine incrocia un corso
d'acqua  affluente  del R. di Poreale, segue tale affluente per tutto
il  suo  corso  in  direzione  nord  e  alla  confluenza con il R. di
Poreale,  risale  quest'ultimo sino a incrociare a q. 484 il sentiero
che porta a C.se Mealla.
    Segue  tale  sentiero  in direzione ovest, fino a incontrare a q.
544  la strada statale Umbro-Casentinese 71) e in direzione sud-ovest
discende sulla medesima sino alla frazione Bagni.
    All'uscita  del centro abitato di Bagni segue il sentiero che, in
direzione  nord-est,  passando per il podere Santa Maria arriva al T.
Chiani,  lo attraversa e sempre seguendo tale sentiero, che costeggia
il  T.  Chiani,  attraverso il R. Secco, il fosso della Chiericciola,
prosegue  attraversando  la  contrada  Mazzocchino e giunge a Marrano
Nuovo.  Segue  poi  la  strada  che conduce a San Faustino e prima di
giungervi,  all'altezza  di Villa Laura, segue la via che conduce, in
direzione  sud-est,  a S.Bartolomeo, da qui prosegue verso sud per il
sentiero  che  passa  per Casone, C. Mova, C. dei Frati fino al fosso
della Capretta, che attraversa all'altezza di C. Bianca.
    Costeggiando  il  fosso  della Capretta, il Borro Fontanelle e la
strada  vicinale, raggiunge C. Bianca (q. 382) e di qui, proseguendo,
si  congiunge  a  q.  322  con  la strada che porta all'Osteria della
Padella  e prosegue lungo questa strada fino al bivio per S. Giorgio,
prende  la  strada statale Orvietana ( n. 79-bis), in direzione est e
in  prossimita'  del  km  10  a  q.  550 prende la via che attraversa
Quercia Cola, Ceraso, Madonna del Fossatello, il Pegno, Podere Grotte
Bandrilli,  raggiunge Corbara; da qui risale verso nord per la strada
che  lambendo  la  localita'  Prati  e  attraverso  il podere Ischia,
raggiunge il fosso dei Grottoni, segue questo corso d'acqua sino alla
confluenza nel Tevere e risale quindi il corso del fiume.
    In  prossimita'  del fosso Pianicello prende in direzione nord il
sentiero  che  attraversa  la  localita' Piantatella, passa per la q.
245, costeggia a ovest il Poggio e prosegue sempre verso nord fino al
podere il Colle (q. 337), prosegue sempre lungo il sentiero (q. 380 e
390)  e  quindi  piegando  verso  est  raggiunge q. 457 dove segue la
strada  che  porta a Titignano; costeggiando il centro abitato scende
lungo  la  strada  verso sud, fino a raggiungere il limite di confine
della  provincia  che  segue  nella  stessa direzione fino al Tevere;
risale   il  Tevere  fino  a  incontrare  il  Fosso  Pasquarella,  in
prossimita'  della confluenza di quest'ultimo prende il sentiero che,
in  direzione  sud-ovest  passa  per  le  q. 304, 398, 460, 467, 494,
attraversa  la  valle  Spinosa  e  raggiunge  l'edicola dedicata a S.
Sebastiano sulla strada che conduce a Civitella del Lago.
    Prosegue  quindi  verso  sud  lungo  la strada che porta al ponte
dell'Argentario,  superato  di  poco  il  ponte  a  q. 308, prende il
sentiero  che, in direzione sud, passa attraverso i poderi Casanova e
le  localita'  S.  Giorgio,  Campo della Macchia, Piano della Fornace
sino a raggiungere a q. 463, all'altezza di podere Pantano, la strada
che  conduce a Montecchio. Segue tale strada sino al centro abitato e
superatolo  prosegue  per  la  via che conduce a S. Angelo, lo supera
sino  a  incrociare  il  fosso  della  Bandita  che  discende  sino a
incontrare, per seguirla, la strada che conduce a Tenaglie.
    Da  Tenaglie  segue  la  strada  che  conduce a Guardea, superato
questo  centro  abitato  e  passato per il Ponte della Stretta segue,
sempre  verso  sud,  la strada che costeggia M. Civitella e Poggio S.
Biagio,  sino  a  incrociare  il  fosso Porcianese, discende lungo il
medesimo  e  successivamente  lungo  il  fosso  Pescara fino alla sua
confluenza  nel  Tevere,  risale  il  Tevere fino alla confluenza del
fosso  di  Montecalvello.  Risale  quindi  questo  fosso  sino al suo
incrocio  con la strada che conduce a Graffignano (q. 91). Segue tale
strada  che attraversa Graffignano e Tardane sino a incrociare quella
che  conduce  a  Civitella  D'Agliano, prosegue lungo quest'ultima in
direzione  di  Civitella  d'Agliano  e superato il km 24 prende verso
nord-ovest  il sentiero che passa tra le localita' Morro della Chiesa
e Torriti. Segue questo sentiero che attraversa Rio Chiaro (q. 214) e
prosegue  per le quote 252, 299 sino a raggiungere in prossimita' del
km  8  la  strada  che  da  San Michele in Teverina porta a Civitella
d'Agliano.  Su tale strada prosegue costeggiando il centro abitato di
S.  Michele  in  Teverina  e  quindi  prosegue e attraversa Vetriolo,
Ponzano  per  raggiungere  Bagnoregio. Attraversa Bagnoregio e sempre
sulla stessa strada raggiunge in direzione nord Porano.
    Passando  al  di  fuori del centro abitato di Porano prosegue per
tale   strada  verso  nord  fino  a  raggiungere  la  strada  statale
Umbro-Casentinese  (n.  71)  in  prossimita'  delle Case Buonviaggio.
Segue  tale  strada statale n. 71 sino a V.la Nuova (q. 484) e di qui
in  linea  retta verso ovest passa per le quote 482 (Graticello), 500
(S.  Giovanni)  fino a q. 530 sulla strada che attraverso Pian Rosato
porta  a S. Quirico, segue tale strada fino a q. 521 per poi prendere
il  sentiero  che,  in direzione ovest, porta a la Ceppa, la supera e
all'incrocio  del  sentiero  che  il  fosso  del  Piscino  segue,  in
direzione  nord-ovest,  il  limite  che  confina tra Castel Giorgio e
Orvieto, fino al fosso della Vena, risale quindi questo corso d'acqua
sino  a  incrociare  il  sentiero  (q.  510)  lungo il quale prosegue
passando  per  le quote 516 e 514 fino a raggiungere C. Acquaviva. Da
qui  prende il sentiero verso nord, attraversa il fosso di S. Antonio
e  prosegue  su tale sentiero fino a raggiungere la strada per podere
Molare  2°,  prima  di  giungere  a questo segue il corso d'acqua che
incrocia  sino  alla  sua confluenza in prossimita' della cosi' detta
Ripa  che  limita  l'altopiano  della  piana  di  Orvieto.  Il limite
prosegue  in direzione nord per la Ripa per poi seguire la strada che
porta  a  Castel  Viscardo che supera passando al di fuori del centro
abitato;  prosegue  poi  per  la  strada di Monte Rubiaglio fino alla
variante a valle dell'abitato.
    b) Le  uve  destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Orvieto»  designabile con la menzione classico
devono  essere  prodotte  nella  zona di origine piu' antica appresso
indicata.
    Tale   zona,   come  da  decreto  ministeriale  23 ottobre  1931,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 288 del 15 dicembre 1931, e'
cosi'  delimitata: sulla destra del torrente Paglia: dalla confluenza
del  torrente  Ritorto  sul  Paglia,  il  confine risale il corso del
torrente  Paglia  ed  il  suo  piccolo affluente di destra denominato
Fosso  delle  Prese,  fino  ad incontrare la strada che sale a Castel
Viscardo.  Questa  strada  segna  il  confine  fino  al  punto in cui
incontra  la  cosi'  detta  Ripa,  che  limita  l'altopiano vulcanico
sovrastante (lato sud-ovest) alla Piana di Orvieto.
    La  Ripa  segna  il  confine sino al ponte del Marchese e di qui,
seguendo  la  strada  che conduce a Bagnoregio sino al confine tra le
provincie   di   Terni   e  Viterbo,  seguendo  questo  confine  sino
all'incrocio  con  fosso  Funcello a nord di Castiglione in Teverina,
mantenendosi  sempre  sull'altopiano,  torna  verso  nord scendendo a
valle prima di Torre Massea e quindi il confine giunge al Tevere poco
dopo la confluenza del Paglia.
    Sulla  sinistra del torrente Paglia: il confine, dallo sbocco del
torrente  Ritorto  (a  valle del ponte ferroviario sul Paglia dopo la
stazione  di  Allerona) attraversando il fosso della Sala, si porta a
Castello  Sala, costeggia la strada Ficulle-Orvieto e tocca Bagni; da
qui  tocca  Pian  della  Casa e scende al torrente Chiani in contrada
S.Carlo, passa presso Morrano Vecchio, poi sotto S. Bartolomeo, tocca
Pagliano   e   Osteria,  incontra  in  contrada  Capretta  la  strada
Orvieto-Prodo,  raggiunge  Osarella, Madonna del Fossatello, Corbara,
traversa  il  fosso  del  Molinetto, il fosso Ramali e va a finire al
Tevere  di  fronte  a Salviano. Da Salviano il confine e' segnato dal
bosco  che  riveste i terreni cretacei del Lias sino a Montecchio. Da
qui, per il fosso di Carnano, si chiude al torrente Paglia. (Dato che
il  fosso  di  Carnano  non  si  getta nel torrente Paglia bensi' nel
Tevere,  da  tale  confluenza  il  confine  risale  il  Tevere fino a
incontrare  la  delimitazione  descritta  per  la  zona  a destra del
torrente Paglia).
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini «Orvieto» devono essere quelle tradizionali della
zona  e  comunque  atte  a  conferire  alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  unicamente i vigneti di
giacitura  ed esposizione adatti, con esclusione dei terreni di fondo
valle, di quelli umidi e non sufficientemente soleggiati.
    L'altitudine  dei  terreni  deve  comunque  essere compresa tra i
cento ed i cinquecento metri s.l.m.
    Per  i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi non puo'
essere inferiore a 3.000 piante per ettaro.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme di allevamento ed i sistemi di
potatura  devono  essere  quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    La  resa  massima  di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve  superare  per  il  vino  a denominazione di origine controllata
«Orvieto»  11  tonnellate per ettaro e per il vino a denominazione di
origine  controllata  «Orvieto»  con la qualificazione di superiore 8
tonnellate per ettaro.
    Per  la  tipologia Vendemmia Tardiva la produzione massima di uva
in  coltura  specializzata,  parzialmente  appassita, non deve essere
superiore a 7 tonnellate per ettaro.
    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Orvieto»  devono  essere  riportati  nei  limiti di cui
sopra,  fermi  restando  i limiti resa uva-vino per i quantitativi di
cui  trattasi,  purche'  la  produzione  globale non superi del 20% i
limiti medesimi.
    Le  eccedenze  delle  uve,  nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
    Oltre   detto   limite   percentuale   decade   il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
    Fermi  restando  i  limiti  sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata,  in  rapporto  alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
    Le  uve  destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di
origine controllata «Orvieto» devono assicurare al medesimo un titolo
alcolometrico  volumico  naturale minimo del 10,5% vol, mentre per la
tipologia   superiore   devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo dell'11,5% vol.
    Diversamente  le  uve  destinate  alla produzione della tipologia
Vendemmia  Tardiva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale  minimo  non inferiore al 13 % vol e la data di inizio della
vendemmia  delle  uve  destinate alla produzione del vino qualificato
Vendemmia Tardiva deve avvenire non prima del 1° ottobre.
                               Art. 5.
    Le   operazioni   di   vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione del vino a denominazione di origine controllata «Orvieto»,
anche  nella tipologia superiore, di affinamento e di dolcificazione,
anche  con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere
effettuate  nell'ambito  della zona di produzione delimitata all'art.
3, lettera a).
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  su  richiesta  degli  interessati,  di  consentire, sentito il
parere  delle  regioni  Umbria  e Lazio, ai fini della rivendicazione
della  denominazione  di  origine  controllata «Orvieto», anche nella
tipologia superiore, le operazioni di vinificazione al di fuori della
zona  di  origine  a condizione che si tratti di casi preesistenti di
aziende  singole  e/o  associate,  con cantine o stabilimenti situati
nelle  province  di Terni e Viterbo, che gia' vinificavano al momento
dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 ottobre 1992.
    Le   operazioni   di   vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione   del  vino  a  D.O.C.  «Orvieto»  classico,  anche  nella
tipologia  superiore,  di  affinamento e di eventuale dolcificazione,
anche  con mosto concentrato rettificato, dello stesso, devono essere
effettuate  nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art.
3,  lettera  b),  e  nell'ambito  dell'intero  territorio  dei comuni
compresi parzialmente in tale zona.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  su  richiesta  degli  interessati,  di  consentire, sentito il
parere  delle regioni Umbria e Lazio, in deroga a quanto previsto dal
precedente   comma,   la   vinificazione  delle  uve  destinate  alla
produzione   del  vino  «Orvieto»  classico,  anche  nella  tipologia
superiore,  a  quelle  aziende singole e/o associate site al di fuori
della  predetta  zona  di  vinificazione  purche'  dimostrino di aver
vinificato   con   continuita'  le  uve  provenienti  dalla  zona  di
produzione  del  vino  «Orvieto» classico, al momento dell'entrata in
vigore  del  decreto  ministeriale  12 ottobre  1992,  in  cantine  o
stabilimenti situati nelle province di Terni e di Viterbo.
    E' altresi', in facolta' del Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei  vini,  di  consentire,  in deroga a quanto previsto nel
presente  articolo,  sentito il parere delle regioni Umbria e Lazio e
della  regione  Toscana,  qualora  interessata,  l'affinamento  e  la
dolcificazione  dei  vini «Orvieto» e «Orvieto» classico, anche nelle
tipologie  superiore,  amabile,  abboccato  e dolce, a quelle aziende
singole  o  associate  purche'  dimostrino  di  avere  effettuato  le
operazioni  di  imbottigliamento  con  continuita'  nei  cinque  anni
precedenti  l'entrata  in  vigore del decreto ministeriale 12 ottobre
1992, in cantine o stabilimenti situati nelle regioni Umbria, Lazio e
Toscana.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
consentite  dalle  normative vigenti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima  delle  uve  in  vino  finito  non  deve essere
superiore al 70% per tutte le tipologie.
    Qualora  superi  questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
    Per  la  tipologia  Vendemmia Tardiva la resa massima dell'uva in
vino  finito  non deve essere superiore al 65%, qualora superi questo
limite,  ma non il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione
di origine controllata.
    Oltre  il  70%  decade  il  diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
    La  qualifica  superiore  puo'  essere usata per designare i vini
«Orvieto»  e  «Orvieto»  classico  provenienti  da uve che abbiano un
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo dell'11,5% vol come
previsto all'art. 4 e che vengano immessi al consumo dopo il 1° marzo
dell'annata successiva a quella della vendemmia.
                               Art. 6.
    I  vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono   rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
      colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
      odore: delicato e gradevole;
      sapore: secco con lieve retrogusto amarognolo; oppure abboccato
o amabile o dolce, fine, delicato;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
    I   vini  «Orvieto»  con  la  qualificazione  superiore  all'atto
dell'immissione  al  consumo  devono  avere  un  titolo alcolometrico
volumico totale minimo del 12% vol.
    Per la tipololgia Vendemmia Tardiva:
      colore: dal giallo paglierino al dorato;
      odore: gradevole e profumato;
      sapore: dolce ed armonico;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale minimo: 13% vol. di cui
almeno 10% effettivi;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Per  la  tipologia  Vendemmia Tardiva prima dell'imbottigliamento
puo' avvenire una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  di  modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
    I vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», in tutte
le   tipologie,  ove  sottoposti  al  passaggio  o  conservazione  in
recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di
legno.
                               Art. 7.
    Nella  designazione  e  presentazione dei vini a denominazione di
origine,   controllata  «Orvieto»  la  qualificazione  «classico»  e'
riservata   al   vino  proveniente  dalle  uve  prodotte  nella  zona
delimitata  all'art.  3,  lettera  b), e vinificate nell'ambito della
relativa  zona  di  vinificazione specificata all'art. 5 del presente
disciplinare.
    La  qualificazione  «classico»  deve  figurare  in  etichetta  in
caratteri  di  dimensioni  non  superiori  a quelli utilizzati per la
denominazione «Orvieto».
    Nella  designazione  e  presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Orvieto»  e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione  diversa  da quelle previste dal presente disciplinare
ivi  compresi  gli  aggettivi  «extra»,  «fine»,  «riserva», «scelto»
«selezionato» e similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali   «viticoltore»,  «fattoria»,  «tenuta»,
«podere»,  «cascina»  ed  altri  termini  similari sono consentite in
osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.
    E'   consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  che  facciano  riferimento  a  unita' amministrative,
frazioni,  aree,  fattorie  e  localita'  dalle  quali effettivamente
provengono  le  uve  dalle  quali  il vino cosi' qualificato e' stato
ottenuto, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
                               Art. 8.
    I  vini  «Orvieto» e «Orvieto classico» immessi al consumo con la
qualifica  superiore  devono  essere  confezionati  in  bottiglie  di
capacita' non superiore a litri 1,5, chiuse con tappi di sughero.
    Il  tappo  a vite e' ammesso per le bottiglie di capacita' pari o
inferiore a litri 0,375.
    Per  i vini a denominazione di origine controllata «Orvieto», con
esclusione  delle  tipologie «Orvieto superiore» ed «Orvieto classico
superiore», e' consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura
ammessi dalla vigente normativa in materia.
    Sulle  bottiglie  contenenti vino «Orvieto» e «Orvieto classico»,
anche  con  la  qualificazione superiore, deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.