MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13 giugno 2003 

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo,
ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212.
(GU n.142 del 21-6-2003)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  2,  comma  6  della  legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente  la  collaborazione  con  i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale,   secondo   il   quale   una  quota  delle  disponibilita'
finanziarie  destinate  alle iniziative di cui al comma 1, lettera a)
dello  stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3,
e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  per  le
iniziative  di  supporto  agli  interventi  effettuati ai sensi della
legge  24 aprile  1990,  n.  100,  ed  ad altre iniziative di propria
competenza,  rispondenti  alle  finalita' della legge stessa, nonche'
dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143,  secondo  il  quale  i Paesi destinatari degli interventi di cui
alla  citata  legge  n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con
delibera del CIPE;
  Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art.
12,   in  base  al  quale  la  concessione  di  ausili  finanziari  e
l'attribuzione   di   vantaggi   economici  di  qualunque  genere  e'
subordinata  alla  predeterminazione  ed  alla pubblicazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
  Visto  il  decreto  ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, cosi' come
modificato  dal  decreto  ministeriale del 13 maggio 2003, recante il
regolamento  concernente  criteri  e  modalita' per la concessione di
contributi  finanziari  a  fronte di progetti di collaborazione con i
Paesi  di  cui  all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n.
212, ed in particolare l'art. 13 relativo al termine di presentazione
delle domande di ammissione al contributo per l'anno 2003;
  Tenuto  conto  che  il  termine posto a disposizione dei potenziali
interessati  per  la  predisposizione  dei  progetti e l'acquisizione
della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di
contributo appare oggi insufficiente e penalizzante;
  Valutato  altresi'  che  la  concessione  di  un  periodo ulteriore
consentirebbe la presentazione di domande da parte di una platea piu'
vasta di interessati e permetterebbe di evitare esclusioni di domande
presentate  con  documentazione  incompleta  a  causa  del poco tempo
disponibile;
  Considerato  che  il  semplice  spostamento del termine di scadenza
costituisce una misura tecnica di interesse generale;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita' di prorogare per l'anno in corso
il  termine  del  30  giugno,  stabilito dall'art. 13 del gia' citato
decreto 13 maggio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  termine  per  la  presentazione  delle domande di contributo, a
valere  sulla  legge  26 febbraio  1992,  n. 212, fissato dal decreto
13 maggio 2003 al 30 giugno 2003, e' prorogato al 31 luglio 2003.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 giugno 2003
                                                 Il Ministro: Marzano