MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 16 giugno 2003 

Autorizzazione   all'istituto   «Centro   italiano   di  psicoterapia
psicoanalitica  per  l'infanzia  e  l'adolescenza - C.I.Ps.Ps.I.A» ad
aumentare  il  numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso  per  ciascun  anno  da quindici a venti unita' e, per l'intero
corso, a ottanta unita'.
(GU n.149 del 30-6-2003)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visti  i  pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Visto   il   decreto   in   data   11 ottobre  2002,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il quale e' stata costituita la
Commissione  tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3 del predetto
regolamento;
  Visti  il  proprio  decreto  in data 16 novembre 2000, con il quale
l'istituto   «Centro  italiano  di  psicoterapia  psicoanalitica  per
l'infanzia  e  l'adolescenza  - C.I.Ps.Ps.I.A.» e' stato abilitato ad
attivare   nella   sede  di  Bologna  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del
1998;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'autorizzazione   ad   aumentare   il   numero  massimo  di  allievi
ammissibili  al  primo anno di corso da quindici a venti unita' e per
l'intero corso ad ottanta unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione dell'8 gennaio 2003 trasmessa con
nota n. 23 del 9 gennaio 2003;
  Visto    il    parere   favorevole   espresso   dalla   Commissione
tecnico-consultiva di cui nella seduta del 16 maggio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'istituto  «Centro italiano di psicoterapia psicoanalitica per
l'infanzia e l'adolescenza - C.I.Ps.Ps.I.A.» abilitato ad istituire e
ad attivare con decreto 16 novembre 2000 nella sede di Bologna, corsi
di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 e' autorizzato ad
aumentare  il  numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di
corso  per  ciascun  anno  da quindici a venti unita' e, per l'intero
corso, a ottanta unita';
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 16 giugno 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona