MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di  riconoscimento  della  indicazione  geografica protetta
«Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada»
(GU n.151 del 2-7-2003)

    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la
domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Ricotta
affumicata  di  Carnia  -  Scueta fumada» come indicazione geografica
protetta  ai  sensi  del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal
Consorzio  Carnia  soc.  coop.  a  r.l. con sede in via Carnia libera
1944,  n.  29,  -  33028  Tolmezzo (Udine), e parere favorevole sulla
stessa  e  sulla  proposta  di  disciplinare  di produzione nel testo
appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentare  e  la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via
XX settembre  n.  20  - 00187 ROMA, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA
       PROTETTA «RICOTTA AFFUMICATA DI CARNIA - SCUETA FUMADA»
                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Ricotta affumicata di
Carnia  -  Scueta  fumada»  e'  riservata esclusivamente alla ricotta
affumicata  ottenuta  secondo  le prescrizioni contenute nel presente
disciplinare    nel    territorio   denominato   geograficamente   ed
amministrativamente  Carnia,  in  provincia  di  Udine, nella regione
autonoma   Friuli-Venezia  Giulia  (Italia),  delimitato  secondo  le
indicazioni   del   successivo  art.  3,  indicato  come  «territorio
delimitato».
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    Per  la preparazione della «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta
fumada»  viene  utilizzato  il  siero di latte bovino, ottenuto dalla
lavorazione  del  formaggio,  con  l'aggiunta  di  panna,  latticello
inacidito  e/o  di  sali  minerali  e successivo trattamento con sale
marino.
    La  «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta fumada» e' un prodotto
lattiero-caseario  ottenuto  dal  coagulo dell'albumina contenuta nel
siero  di latte, a pasta morbida e compatta, leggermente affumicato e
stagionato.
    Il colore e' variabile tra il bianco avorio ed il bianco-panna.
    La   superficie  e'  leggermente  rugosa  o  liscia  e  la  forma
tradizionale si presenta a tronco di cono leggermente inclinato.
    Le  singole ricotte stagionate presentano un peso variabile tra i
300 e gli 850 grammi; hanno diametro alla base maggiore variabile tra
i  12  ed  i  15  centimetri  ed  alla  base minore tra gli 8 ed i 10
centimetri; l'altezza della singola ricotta e' compresa tra i 5 e gli
8 centimetri.
    A  stagionatura minima ultimata, la «Ricotta affumicata di Carnia
- Scueta fumada» presenta le seguenti caratteristiche di composizione
percentile:
    La  «Ricotta  affumicata  di  Carnia - Scueta fumada» ha gusto ed
aroma  delicati,  caratterizzati garbatamente dai tratti tipici della
leggera  affumicatura che, tuttavia, non prevaricano mai l'equilibrio
del  risultato organolettico, caratterizzato dalla poca sapidita' che
ne assicura il requisito di «dolce».
    A stagionatura ultimata la «Ricotta affumicata di Carnia - Scueta
fumada»   presenta   le   seguenti  caratteristiche  di  composizione
percentuale:
      umidita' non superiore al 50%;
      grasso sulla sostanza secca minimo 34%.
    La  «Ricotta affumicata di Carnia» e' venduta sia in forma intera
sia  in  tranci  di  dimensione  variabile,  tutti  presentati  in un
involgente  recante  il  segno  distintivo  dell'I.G.P. e le diciture
comunque prescritte dal presente disciplinare di seguito indicate nel
presente   documento.  L'immissione  al  consumo,  come  tale,  della
«Ricotta  affumicata  di Carnia - Scueta fumada» deve sempre avvenire
con l'involgente regolamentato dal presente disciplinare.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    I  caseifici  e  le  malghe  che  eseguono  la  lavorazione della
«Ricotta   affumicata   di  Carnia  -  Scueta  fumada»  sono  ubicati
esclusivamente  nel territorio censuario ed amministrativo denominato
Carnia,  nella  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia, totalmente
ricadente  in  zona  montana,  situato  nella parte occidentale della
provincia  di  Udine  che corrisponde al bacino dell'Alto Tagliamento
fino alla confluenza con il Fella.
    Il  territorio  delimitato  e'  conseguentemente identificato dai
confini   censuari   ed  amministrativi  dei  seguenti  comuni  della
provincia di Udine:
      Amaro,   Ampezzo,  Arta  Terme,  Cavazzo  Carnico,  Cercivento,
Comeglians,  Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto,
Lauco,  Ligosullo, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba,
Prato   Carnico,   Preone,   Ravascletto,  Raveo,  Rigolato,  Sauris,
Socchieve,   Sutrio,   Tolmezzo,  Treppo  Carnico,  Verzegnis,  Villa
Santina,  Zuglio,  Per  i  comuni  di  Moggio  Udinese  e Pontebba il
territorio si riferisce alla produzione delle malghe.
                               Art. 4.
                        Origine del prodotto
    La  ricotta  affumicata  costituisce  un corollario assolutamente
solidale  con il sistema evolutivo della tradizione storico-economica
lattiero-casearia dell'areale carnico.
    La  relativa lavorazione e' documentata da epoca antichissima, in
un   quadro   assolutamente   contestuale  rispetto  a  quello  della
lavorazione  del latte e del formaggio. Si possono anzi osservare due
fattori che consentono di ascrivere l'origine della ricotta alla base
della  stessa  ricerca della risorsa alimentare di base che connota i
principi  evolutivi piu' remoti nella pratica dell'allevamento bovino
e  della  lavorazione  del  latte in terra di Carnia, come primigenio
presupposto di sopravvivenza:
      a) come  la  lavorazione  del  burro,  la ricotta costituiva un
alimento  facilmente  ottenibile  e,  di  fatto, quasi immediatamente
consumabile;
      b) nel ciclo produttivo, l'ottenimento della ricotta si ascrive
alla  fine  del  processo  di  lavorazione del latte e ne utilizza il
siero, stabilendo un autentico postulato di economia di scala.
    Che   la   ricotta   appartenga   quindi  al  vissuto  primigenio
dell'insediamento   umano  stabilizzato,  in  Carnia,  e'  quindi  un
principio  storico-antropologico  assodato  cosi'  come e' certo che,
fino  all'affermazione  dei  rudimenti  dell'economia  di mercato, il
relativo ottenimento era coordinato alle esigenze quasi quotidiane di
alimentazione della popolazione.
    E'   sufficiente  arretrare  nella  memoria  storica  di  qualche
decennio  per  trarre  conferma  che l'alimentazione dei malghesi era
fortemente  basata sull'utilizzazione della ricotta e che la relativa
«poca  affumicatura»  era semplicemente il frutto di una procedura di
essiccazione  effettuata,  allora, direttamente esponendo il prodotto
al  calore  ed al fumo dei luoghi di cottura (dal che il procedimento
tradizionale rimasto nella pratica fin qui inalterato).
    L'affermarsi  dell'economia  di  mercato  e  lo  sviluppo  di una
societa' piu' evoluta, anche nei bisogni primari e nei consumi, hanno
consentito  di curare di piu' l'aspetto qualitativo del prodotto e di
affinare  razionalmente affumicatura e stagionatura fino agli attuali
standards.  E'  in ogni caso certo che, fin dall'inizio, all'esigenza
di  dover  stagionare  a  lungo  il  formaggio, in malga come a valle
(latteria o altro), aveva consentito di identificare nella ricotta il
primo  e  piu'  immediatamente  disponibile  vettore  nutrizionale ed
alimentare.
    Prodotto   tipicamente   di   montagna,   in   quanto   originato
dall'economia  di sopravvivenza che ha accompagnato nel territorio la
storia  dell'insediamento  umano,  la ricotta in Carnia e' affumicata
proprio  grazie  al bisogno originale di assicurare rapide condizioni
di  conservabilita'  e  utilizzabilita'  con  tecnologie  «povere» ed
immediatamente   disponibili.  Il  tratto  dell'affumicatura  leggera
caratterizza anche altri prodotti alimentari della Carnia e condivide
una  ben  piu'  vasta esperienza centro-europea che nel «dosaggio del
fumo» (in genere piu' leggero a sud dello spartiacque alpino) vede il
fondamentale elemento differenziale.
    Merita  di  essere  notato, inoltre, il fatto che nel vocabolario
del linguaggio carnico e' nel settore della ricotta che si incontrano
termini  assolutamente  originali  ed  autoctoni, senza precedenti od
analogie  con  eventuali possibili sinonimi nella lingua friulana «di
pianura». Ad esempio:
      se  i  sostantivi  «scueta o scota» hanno similitudini evidenti
con  la  «scuete»  di pianura, il «siec» (siero acido) costituisce un
termine  esclusivo  tanto  quanto  il  «tabio»  (tavolo di legno dove
venivano messe a sgocciolare e pressate le forme appena ottenute).
    La stessa procedura di preparazione della forma pressata a tronco
di  cono  inclinato  («a  scalpello»)  costituisce  un  tratto  quasi
esclusivo  e  tipico  della  Carnia,  legato alle originali procedure
della lavorazione.
    Le  origini  della  ricotta affumicata sono quindi carniche nella
stessa  misura  in  cui  la  Carnia  riproduce  in  generale i tratti
storico-economico-sociali  di altre vallate autonome dell'area alpina
che  si perdono nella tradizione piu' antica. Se la ricotta tal quale
e'  un  prodotto  diffuso  in  un  area produttiva ben piu' vasta, la
ricotta  affumicata  e'  originariamente documentata in regione nella
sola Carnia, a dispetto di una limitata diffusione della procedure di
affumicatura avvenuta anche in zona diverse in epoca ben piu' recente
e  contemporanea.  Giova, in proposito, osservare che tale diffusione
ha  costituito  certamente  un  fenomeno  emulativo,  coordinato  con
l'elevato   gradimento   del  prodotto  presso  i  consumatori.  Tale
gradimento e' a sua volta legato alla storia dello sviluppo turistico
della  Carnia  ed  alla  conoscenza  ed  all'apprezzamento  delle sue
specialita'  piu'  tipiche,  via  via  «scoperte»  con  la «scoperta»
turistica   delle   malghe  e  delle  latterie  di  paese  e/o  della
gastronomia altrettanto tipica del territorio.
    Il  legame  con  l'origine  e'  comprovato  inoltre  dai seguenti
adempimenti  cui  si sottopongono i produttori di «Ricotta affumicata
di Carnia - Scueta fumada»:
      iscrizione ad un apposito registro dei produttori;
      identificazione dei produttori;
      tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.
                               Art. 5.
                 Descrizione del processo produttivo
5.1. Metodo di lavorazione.
    Il  siero derivante dalla lavorazione del latte per l'ottenimento
del  formaggio, dopo l'estrazione della cagliata, viene autonomamente
portato  a  temperature elevate (almeno 90°C) e viene addizionato con
latticello  inacidito  (5-6 SH/50) ottenuto da precedenti lavorazioni
presso il medesimo produttore, nella misura di 1/4 - 1/3 di litro per
ogni  100  litri  di  siero, puo' anche essere addizionato con panna,
massimo  2  litri per 100 litri di siero, conservato separatamente in
appositi contenitori e lavorato entro sessanta minuti.
    La  coagulazione  delle  proteine  puo' essere ottenuta anche con
l'aggiunta di aceto di vino nella medesima misura; e' inoltre ammesso
l'uso di sale minerali complessati degli ioni di sodio, ovvero calcio
e  magnesio,  siec ovvero siero acido, acido citrico, in combinazione
con il siero.
    Il  coagulo  delle proteine dovuto al processo di riscaldamento e
di acidificazione produce l'affioramento in superficie dei fiocchi di
ricotta di colore candido.
    La  ricotta  affiorata viene prelevata con una schiumatoia forata
per  poi  essere  trasferita  in  appositi  sacchetti  di  tela nella
quantita' necessaria alla composizione di una forma dal peso indicato
dal presente disciplinare.
    Per  consentire  lo scolamento del siero residuo e per dare forma
ad  ogni  singola  ricotta,  i  sacchetti cosi' ottenuti, chiusi alla
sommita', vengono sistemati in apposita superficie piana e sottoposti
a pressatura mediante l'uso di assicelle di legno (od altro materiale
in  funzione equivalente). Il procedimento specifico di pressatura ha
durata massima di ventiquattro ore.
    Ultimata   la   pressatura,   la  ricotta,  mantenuta  sul  piano
orizzontale e rimosso il sacchetto, viene cosparsa di sale ad libitum
e  a  secco;  il  processo  di  salatura  si  protrae per non meno di
ventiquattro ore. E' ammessa l'utilizzazione del solo sale marino.
    Dopo la salatura, le ricotte vengono poste in appositi locali per
il  procedimento  di  affumicatura,  che  deve  essere fatto in forma
assolutamente naturale con fuoco di legna.
5.2. Stagionatura.
    Ultimata  l'affumicatura,  le ricotte vengono riposte in appositi
locali  destinati  alla  stagionatura,  dove le condizioni ambientali
sono  mantenute  a  temperature  massime  di  14°C  in  condizioni di
umidita' variabili tra l'80 e l'85%.
    Il  periodo di stagionatura della «Ricotta affumicata di Carnia -
Scueta  fumada»  varia  in  funzione della tipologia merceologica «da
taglio» o «da Grattugia».
                               Art. 6.
     Elementi che comprovano il legame con l'origine geografica
    Si  sottolineano  il  requisito dell'utilizzazione del solo siero
derivante  dalla  lavorazione  del  latte  ai fini della preparazione
dell'ottenuto,  quest'ultimo, da latte derivante da bestiame allevato
in Carnia.
Si  sottolineano, ancora, le procedure specifiche di affumicatura con
essenze  locali, ed i tratti esclusivi delle tecniche di preparazione
dello stesso vocabolario tecnico fornito dal linguaggio carnico.
    Si  nota, infine, che la ricotta affumicata resta alla base delle
piu'  note  preparazioni gastronomiche della Carnia come ad esempio i
cjarsons  (ravioli ripieni), toc di voras (intingolo dei lavoratori),
i  gialins  (tronchetti  di  ricotta affumicata, panna, spezie e erba
cipollina), gnocs di cavoce (gnocchi di zucca gialla).
    La  richiesta  di  registrazione  del  nome  del  prodotto  quale
......................................
                               Art. 7.
                       Struttura di controllo
    La  struttura  di controllo della «Ricotta affumicata di Carnia -
Scueta  fumada»  deve possedere i requisiti previsti dall'art. 10 del
Regolamento (CEE) n. 2081/92.
                               Art. 8.
               Elementi idonei a designare l'etichetta
    L'etichetta della «Ricotta affumicata di Carnia - Scueda Fumada»,
e' applicata direttamente sull'involgente destinato obbligatoriamente
alla relativa presentazione per il consumo.
    Sono elementi obbligatori dell'etichettatura:
      a) l'applicazione  del  logo  dell'I.G.P.,  secondo  gli schemi
grafici costituenti parte integrante del presente disciplinare;
      b) l'indicazione. della denominazione di cui all'art. 1;
      c) la  menzione  «Identificazione  geografica  protetta»  o  la
corrispondente  sigla  I.G.P. (eventualmente accompagnate dal simbolo
introdotto con regolamento della Commissione);
      d) la  menzione  integrativa  «Garantita  dal  Ministero  delle
politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento
CEE n. 2081/92»;
      e) la  denominazione  (ragione  sociale) dell'azienda presso la
quale e' stata effettuata la lavorazione;
      f) il  relativo  indirizzo,  unitamente all'eventuale codice di
identificazione attribuito;
      g) la  data di inizio della lavorazione, mediante l'indicazione
di giorno, mese e anno.
Protocollo  degli  elementi  idonei  a  designare e ad etichettare il
                              prodotto
    Il   logo  e  segno  distintivo  dell'I.G.P.  coincidono  e  sono
applicati  mediante  riproduzione  a  stampa prevista dall'art. 8 nei
modi indicati nello schema grafico che precede.
    Conseguentemente le prescrizioni relative a:
      applicazione del logo dell'I.G.P.;
      indicazione della denominazione «Ricotta affumicata di Carnia -
Scueta fumada»;
      la    menzione   «Indicazione   geografica   protetta»   o   la
corrispondente  sigla  dell'I.G.P.  (eventualmente  accompagnate  dal
simbolo  introdotto  con  regolamento  della Commissione); si attuano
mediante la riproduzione grafica dello schema che precede.
    1.  Le  successive indicazioni in calce sono identificative della
posizione  obbligatoria  delle menzioni residue previste dal medesimo
dispositivo predisposto dall'art. 8, ma non sono vincolanti in quanto
a caratteri grafici e dimensioni.
    2. La denominazione ed il relativo logo possono essere riprodotti
con  qualsiasi colore e su fondo del pari variabile (a condizione che
le  diciture  obbligatorie risultino comunque chiaramente leggibili),
fermo  il  relativo inserimento in un ingombro a forma quadrata delle
dimensioni 125 x 125 mm.
    3.  Le  etichette  da  apporre  in condizioni diverse dalle forme
intere recano la riproduzione del segno distintivo e logo dell'I.G.P.
che  puo' essere ridotto fino al 50% rispetto alle dimensioni ed alla
superficie complessiva dello schema grafico che precede.

           ---->  Vedere Logo a pag. 51 della G.U.  <----