MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di  riconoscimento  della denominazione di origine protetta
«Formaggio Carnia»
(GU n.151 del 2-7-2003)

    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali esaminata la
domanda   intesa   ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione
«Formaggio  Carnia»  come  denominazione di origine protetta ai sensi
del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92, presentata dal Consorzio Carnia
Soc.  coop. a r.l., con sede in via Carnia Libera 1944, n. 29 - 33028
Tolmezzo  (Udine),  e parere favorevole sulla stessa e sulla proposta
di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
    Le   eventuali  osservazioni,  adeguatamente  motivate,  dovranno
essere  presentate  dai  soggetti  interessati,  nel  rispetto  della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali   -   Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentare  e  la tutela del consumatore- Divisione QTC III - via
XX Settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana
della presente proposta.
    Decorso  tale  termine,  in assenza delle predette osservazioni o
dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
                     PROTETTA «FORMAGGIO CARNIA»
                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    La  denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Formaggio Carnia»
e'   riservata   esclusivamente  al  formaggio  ottenuto  secondo  le
prescrizioni  contenute  nel  presente  disciplinare  nel  territorio
denominato   geograficamente   ed   amministrativamente   Carnia,  in
provincia  di  Udine,  nella  regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia
(Italia),  delimitato  secondo  le indicazioni del successivo art. 3,
indicato   come   «territorio   delimitato»,   nelle  due  tipologie:
«Formaggio  Carnia»  di  latteria  e «Formaggio Carnia» di Malga o di
mont.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    Il  «Formaggio  Carnia»  nella  tipologia di latteria e' ottenuto
durante  tutto  l'anno  esclusivamente  con  l'utilizzazione di latte
vaccino.
    Il  «Formaggio  Carnia»  nella  tipologia di Malga e' ottenuto da
latte  vaccino eventualmente integrato con latte caprino nella misura
massima  del  15%,  dal  bestiame  monticato  presso  le  malghe  del
territorio  delimitato.  La  lavorazione  avviene  presso le medesime
malghe  nel  periodo dell'alpeggio che va dal 10 giugno al 10 ottobre
di ogni anno.
                2.1. «Formaggio Carnia» di latteria.
    Il  «Formaggio  Carnia»  di  latteria  e'  un  formaggio  a pasta
compatta  ed elastica, con occhiatura sparsa, di colore bianco-avorio
o  giallo,  privo  di  fessurazioni.  Le caratteristiche cromatiche e
dell'occhiatura,  piu'  o  meno piccola, possono variare in relazione
alle consuetudini proprie delle singole vallate.
    Il  «Formaggio  Carnia»  di latteria e' stagionato per un periodo
non inferiore a sessanta giorni.
    La  crosta  si presenta liscia o leggermente rugosa, elastica, di
colore generalmente piu' scuro di quello della pasta e compreso nella
gamma del giallo e del giallo-rosato.
    Il   «Formaggio   Carnia»   di  latteria  si  presenta  in  forme
cilindriche  del peso unitario non inferiore a kg 5,5 e non superiore
a kg 6,5.
    Lo  scalzo  della  singola  forma  non  e' superiore a cm 9 ed il
diametro della stessa si pone nell'intervallo tra i cm 25 e cm 32.
    La  denominazione  «Formaggio  Carnia»  di  latteria  puo' essere
utilizzata   compiuto   il   sessantesimo  giorno  dall'inizio  della
lavorazione,   computato   dalla   data  di  lavorazione  del  latte.
L'appellativo   «vecchio»,   puo'   essere  utilizzato  assieme  alla
denominazione  per  il  formaggio,  che  ha raggiunto la stagionatura
minima   compresa   nell'intervallo  tra  il  centottantesimo  ed  il
trecentosessantesimo    giorno    dall'inizio    della   lavorazione;
l'appellativo  «stravecchio»  puo'  essere  utilizzato  assieme  alla
denominazione  per  il  formaggio che ha oltrepassato la stagionatura
minima del trecentosessantesimo giorno dall'inizio della lavorazione.
    Il  «Formaggio  Carnia»  di  latteria  presenta al compimento del
sessantesimo   giorno  dall'inizio  della  lavorazione  umidita'  non
superiore  al 37%; del pari, presenta una composizione in grasso pari
almeno  al  44%  della sostanza secca e proteine non inferiori al 40%
della sostanza secca.
    L'aroma   caratteristico  si  pone  in  funzione  delle  varieta'
stagionali  della flora che compone la razione dei bovini da latte ed
e'  talora particolarmente intenso, spesso caratterizzato dal profumo
del vischio.
    Il  «Formaggio  Carnia» di latteria si presenta al compimento del
centottantesimo giorno dall'inizio della lavorazione a pasta compatta
di  colore  giallo  paglierino  con  occhiatura piu' o meno piccola e
uniformemente  distribuita,  crosta  liscia o leggermente rugosa, non
edibile,  umidita'  non  superiore  al  31%;  del  pari, presenta una
composizione in grasso pari almeno al 56% della sostanza secca.
    Aroma  tipico  ed  intenso,  sapore armonico e talora leggermente
amarognolo.
    Il  «Formaggio  Carnia» di latteria si presenta al compimento del
trecentosessantesimo  giorno  dall'inizio  della  lavorazione a pasta
dura  compatta  con occhiatura piu' o meno evidente, di colore giallo
leggermente brunito, crosta liscia o leggermente rugosa, non edibile,
umidita' non superiore al 22%; del pari, presenta una composizione in
grasso pari almeno al 57% della sostanza secca.
    Aroma  tipico  ed intenso in funzione dell'invecchiamento, sapore
armonico e leggermente piccante.
             2.2. «Formaggio Carnia» di Malga o di mont.
    Il  «Formaggio  Carnia» di Malga e' un formaggio a pasta compatta
ed elastica, con occhiatura sparsa, di colore bianco-avorio o giallo,
privo    di    fessurazioni.    Le   caratteristiche   cromatiche   e
dell'occhiatura,  piu'  o  meno piccola, possono variare in relazione
alle consuetudini proprie delle singole malghe.
    La  crosta  si presenta liscia o leggermente rugosa, elastica, di
colore generalmente piu' scuro di quello della pasta e compreso nella
gamma del giallo e del giallo-rosato.
    Il  «Formaggio  Carnia» di Malga si presenta in forme cilindriche
dal peso unitario compreso tra 5 ed i 6 kg.
    Lo  scalzo  della  singola,  forma  non e' superiore a cm 9 ed il
diametro della stessa si pone nell'intervallo tra i cm 25 e cm 32.
    La  stagionatura minima e' di trenta giorni computati dall'inizio
della  lavorazione  per  il  formaggio  lavorato  nei  mesi  compresi
da giugno  ad agosto e di sessanta giorni computati come sopra quando
e' ottenuto dal latte lavorato nei mesi di settembre e ottobre.
    L'aroma  caratteristico  si  pone  in  funzione,  delle  varieta'
stagionali  della  flora  presente nel singolo areale di alpeggio che
compone   la   razione   alimentare   dei   bovini  da  latte  ed  e'
particolarmente intenso, fino a divenire garbatamente piccante.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    Gli  allevamenti  ed i caseifici che rispettivamente producono il
latte  ed eseguono la lavorazione del «Formaggio Carnia» sono ubicati
nel  territorio  della  Carnia, nella regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia, totalmente ricadente in zona di montagna, situato nella parte
occidentale  della  provincia  di  Udine  che  corrisponde  al bacino
dell'Alto Tagliamento fino alla confluenza con il Fella.
    Le  malghe che lavorano il latte per l'ottenimento del «Formaggio
Carnia»  di  Malga  o  di  mont  sono ubicate nel medesimo territorio
delimitato,  ad  altitudini  non  inferiori  a 1100 metri s.l.m., dai
confini   censuari   ed  amministrativi  dei  seguenti  comuni  della
provincia  di  Udine:  Amaro,  Ampezzo,  Arta Terme, Cavazzo Carnico,
Cercivento,  Comeglians,  Enemonzo,  Forni  Avoltri,  Forni di Sopra,
Forni  di  Sotto,  Lauco,  Ligosullo, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza,
Paularo,   Pontebba,   Prato  Carnico,  Preone,  Ravascletto,  Raveo,
Rigolato,   Sauris,  Socchieve,  Sutrio,  Tolmezzo,  Treppo  Carnico,
Verzegnis,  Villa  Santina,  Zuglio. Per i comuni di Moggio Udinese e
Pontebba il territorio si riferisce alla produzione delle malghe.
                               Art. 4.
                        Origine del prodotto
    Il   formaggio   e'   considerato   il   piu'   tipico   prodotto
agro-alimentare (e alimentare) della Carnia, quello che piu' e meglio
di   ogni   altro  definisce  un  autentico  legame  tra  ambiente  e
antropologia (e, quindi, cultura, sviluppo sociale, economia).
    Non  e'  casuale  che,  sia  stato  proprio, il sistema evolutivo
lattiero-caseario,  attraverso  il fenomeno delle latterie sociali, a
fronteggiare tra il secolo scorso ed i primi del `900 una emigrazione
che,  in  condizioni diverse, avrebbe potuto anche «desertificare» la
Carnia.
    E'  difficile,  in realta', trovare riscontri storico-commerciali
del  nome  «Carnia»  riferito  alla  classificazione merceologica del
formaggio.  La  sua  rilevabilita'  su  documenti  probanti  e'  cosa
recente,  reperibile  nell'arco  degli ultimi cinquant'anni di storia
(ad  esempio  da:  «Listino  quindicinale  dei prezzi all'ingrosso» -
accertati  e  determinati il 1° giugno 1941 dal consiglio provinciale
delle corporazioni di Belluno).
    Il formaggio, in Carnia, assieme ai principali derivati del latte
ed al latte stesso ha rappresentato il principale ed il piu' radicato
alimento   utilizzato   dalla   popolazione   fin  dall'esistenza  di
documentate memorie storiche.
    E'  finanche  comprovato  che,  praticamente fino agli albori del
XX secolo,    la    relativa   produzione,   ben   piu'   importante,
quantitativamente,   di   quella   attuale,   sia  stata  interamente
utilizzata  in  auto-consumo,  come  risposta  organica rispetto alle
esigenze di alimentazione della popolazione della Carnia.
    Le  ipotesi  di  commercializzazione  al  di  fuori  dell'area di
produzione  e  di  auto-consumo  (coincidenti  fino  a  «ieri»)  sono
lumeggiate  non prima di questo secolo, quando - e' bene ricordarlo -
era  finanche  superiore  la  quota  di  prodotto  venduto in Austria
rispetto  a quella commercializzata nella restante parte dell'attuale
provincia di Udine.
    In  realta',  il  formaggio  «Carnia»  -  nella  sua  ben precisa
configurazione  di  prodotto ottenuto sul luogo con materia prima del
luogo   e   consumato   sul   luogo,   in  uno  straordinario  legame
autenticamente fisiologico tra ambiente naturale ed umano - e' sempre
stato  essenzialmente,  per  i  suoi  utilizzatori  -  commercianti e
consumatori  -  «il  formaggio»  o,  meglio  e  piu' chiaramente, per
secoli, «il cibo» assieme agli altri derivati del latte.
    Tuttavia, nulla e' meglio definibile, storicamente riconoscibile,
geograficamente  identicabile  e produttivamente coerente, costante e
strutturato  del «Formaggio Carnia», soprattutto con riferimento alla
propria  origine  e  ragion d'essere esclusiva in relazione alla zona
geografica.
    Il  legame  con  l'origine  e'  comprovato  inoltre  dai seguenti
adempimenti  cui  si  sottopongono  i  produttori  del  latte  e  del
«Formaggio Carnia»:
      iscrizione      ad      un      apposito      registro      dei
produttori/trasformatori;
      identificazione dei produttori/trasformatori;
      tenuta di appositi registri di produzione e condizionamento.
                               Art. 5.
                 Descrizione del processo produttivo
               5.1. Caratteristiche degli allevamenti.
    Le  bovine  che  forniscono  il  latte  per il «Formaggio Carnia»
devono  appartenere  alle  razze:  Pezzata  Rossa,  Bruna e Frisona e
relativi  incroci, cosi' come localmente migliorate e selezionate, in
funzione  dell'idoneita'  all'alpeggio  e  mediante  esso, e comunque
tutte le razze ordinariamente allevate sul territorio.
                  5.2. Alimentazione del bestiame.
    Per  l'alimentazione  dei  bovini sono ammessi, la monticazione e
l'uso  di  foraggi  ottenuti  di  norma  da  prato  stabile o pascoli
d'altura ubicati nell'ambito del territorio delimitato; e' consentita
in  circostanze  stagionali non favorevoli (ad esempio: la piovosita'
superiore  alla  media)  un'origine dei foraggi esterna al territorio
delimitato.
    E'  ammesso  l'uso di insilati, ancorche' derivati esclusivamente
da  foraggi  e  mais  ottenuti nel territorio delimitato; e' altresi'
ammesso  l'uso  di  farine proteiche vegetali, di integratori salmi e
vitaminici,  nonche' l'uso d'erba medica somministrata nel limite del
15% della razione.
    Non e' consentita l'utilizzazione di:
      sostanze   ed   alimenti   comunque   vietati   dalle   vigenti
disposizioni di carattere generale;
      sottoprodotti in genere;
      foraggi ottenuti dai bordi di strade o da scarpate;
      mangimi medicati industriali.
    Per   la  lavorazione  del  «Formaggio  Carnia»  di  Malga  viene
utilizzato  il  latte  ottenuto durante il periodo dell'alpeggio, dal
10 giugno al 10 ottobre di ogni anno.
    L'alimentazione  delle  bovine  da  latte,  a tal fine, e' tratta
principalmente  dal pascolo nel contesto dell'alpeggio stesso e puo';
in caso di necessita', essere integrata con fieno, ottenuto in Carnia
e  integratori salmi e vitaminici. Il latte destinato alla produzione
di  «Formaggio  Carnia»  di Malga puo' eventualmente essere integrato
con latte ottenuto da capre allevate presso la medesima malga.
    Il  latte  destinato  alla produzione del «Fomaggio Carnia» nella
tipologia di latteria:
      e'  ottenuto  da  due munte nell'ambito di 24 ore, o da massimo
4 munte nell'ambito di 48 ore;
      e' trattato in stalla senza l'aggiunta di conservanti;
      e'   trattato   presso   la   stalla   esclusivamente   con  il
raffreddamento, alla temperatura non inferiore a 4°C;
      si  qualifica  per un contenuto in proteine non inferiore al 3%
gr./Kg in caldaia.
    Il  latte  destinato  alla  produzione  del «Formaggio Carnia» di
Malga  e'  ottenuto  dal  bestiame  monticato  presso  le medesime ed
eventualmente  integrato  con latte ottenuto da capre allevate presso
la stessa malga nella misura massima del 15%.
    Inoltre:
      e'  ottenuto  da  due munte; viene utilizzato il latte munto la
sera  precedente,  gia' scremato per affioramento, mescolato al latte
intero della mungitura mattutina in parti uguali;
      il  latte  ottenuto  in  malga  e' piu' denso e piu' grasso che
varia  da  un minimo del 3% di inizio alpeggio ad un massimo del 4,4%
della fase finale.
                     5.4. Metodo di lavorazione.
  5.4.1. Metodo di lavorazione del «Formaggio Carnia» di latteria.
    La   lavorazione   avviene  entro  massimo  78  ore  dalla  prima
mungitura.
    Il  riscaldamento  del  latte  e'  effettuato  in caldaia fino al
raggiungimento  dell'acidita' opportuna, normalmente compresa tra 3,8
e 5,8 Soxhlet per 50 cmc.
    Sono  ammessi  trattamenti termici del latte fino a + 68°C per un
massimo  di  15  secondi;  l'acidita'  opportuna puo' essere ottenuta
anche  con l'uso di lattoinnesti ottenuti da precedenti lavorazioni o
di fermenti selezionati ottenuti con caglio di vitello sia allo stato
liquido che in polvere.
    Si  ottiene  cosi'  la  coagulazione  del latte, la cui durata e'
variabile  in  relazione  all'acidita'  raggiunta,  tra  i  10 e i 45
minuti.
    Effettuata  la  coagulazione, si inizia la rottura della cagliata
fino  a  ridurre  i  granelli  caseosi  alla  grossezza di un seme di
frumento. Tale operazione e' completata in un tempo di 10-20 minuti.
    Mentre il coagulo viene mantenuto in movimento meccanicamente, si
avvia   la   cottura,  progredendo  verso  temperature  comprese  tra
45°C-50°C per un tempo variabile tra i 20 e i 40 minuti.
    Terminata  la cottura ed amalgamatasi la massa caseosa, si estrae
la  cagliata  che  viene  riposta  nei  teli  di  lino.  Ogni pescata
corrisponde al volume di una forma di «Formaggio Carnia» di latteria.
    La  pescata  di  cagliata  viene  pressata per espellere il siero
residuo e per omogeneizzare la massa caseosa. Tale processo ha durata
variabile in relazione alla pressione applicata fino ad un massimo di
24 ore.
    La   pressatura   avviene  mediante  l'utilizzo  di  fascere  che
contengono e rassodano la massa pescata.
    Le  fascere  possono  essere  di  legno, plastica, o di metallo e
recano  le  indicazioni relative alla menzione «Carnia» relativi agli
elementi  idonei  ad designare il prodotto, alla data di inizio della
lavorazione  ed  al codice di identificazione del caseificio, secondo
le  norme  relative  all'etichettatura. Durante il procedimento della
pressatura,  la forma cosi' ottenuta viene rivoltata minimo due volte
nell'arco delle prime 7-8 ore.
    Ultimata  la  pressatura  le  forme  vengono  salate. La salatura
avviene  entro  le  6  ore successive alla pressatura. La salatura e'
effettuata  «a secco», mediante aspersione uniforme della superficie,
dello  scalzo  e  dell'interno  della  fascera  con  uso  di sale «ad
libitum». Il procedimento di salatura dura da uno a due giorni.
    E' ammesso l'uso di una tecnica alternativa di salatura, mediante
il  trattamento in salamoia (concentrazione dal 14 al 18% e durata da
24 a 48 ore in relazione alla stagione).
    Ultimata  la  salatura le forme vengono conservate in appositi ed
idonei locali per il tempo necessario al conseguimento del periodo di
stagionatura.
    Nei primi quaranta giorni le condizioni di umidita' dei locali di
lavorazione  e dei magazzini di stagionatura sono compresi tra il 75%
e l'85%.
    Le  temperature  dei  magazzini di stagionatura sono comprese tra
gli  8  ed i 14°C nel corso dei primi quaranta giorni. Le temperature
ammesse nella fase successiva sono comprese tra i 12°C e i 18°C.
    Il   periodo  minimo  di  stagionatura  deve  essere  interamente
trascorso nell'ambito del territorio.
    Durante  il periodo di stagionatura le forme vengono rivoltate, e
possono essere oggetto di spazzolature e raschiature.
    Il «Formaggio Carnia» di latteria puo' essere immesso, al consumo
con  la  qualificazione  accessoria di «vecchio» quando e' stagionato
per  un  periodo superiore a centottanta giorni, computati cosi' come
sopra  o  con la qualificazione accessoria di «stravecchio» quando e'
stagionato per un periodo superiore a trecentosessanta giorni.
5.4.2.  Metodo  di  lavorazione  del  «Formaggio  Carnia»  di Malga o
                              di mont.
    E' ottenuto da due munte, viene utilizzato il latte munto la sera
precedente, gia' scremato per affioramento, mescolato al latte intero
della mungitura mattutina.
    Il  latte bovino puo' essere integrato con l'aggiunta di latte di
capra  nella  misura  massima  del 15%; in tali circostanze, le capre
devono   essere  allevate  nell'ambito  della  malga  che  esegue  la
lavorazione.
    La   lavorazione   avviene  entro  4  ore  intere  e  consecutive
successive alla mungitura mattutina.
    La  cottura  del  latte  avviene  in due tempi. Si porta il latte
crudo alla temperatura compresa nell'intervallo tra 32° e 36°C per la
prima cottura.
    L'acidita'  opportuna,  ricompresa  tra  3,8 e 5,8 Soxhlet per 50
cmc, puo' essere ottenuta anche con l'uso di lattoinnesti ottenuti da
precedenti  lavorazioni o di fermenti selezionati ottenuti con caglio
di vitello sia allo stato liquido che in polvere.
    Dopo la coagulazione e la rottura della cagliata fino a ridurre i
granelli  caseosi  alla  grossezza  di un seme di frumento si procede
alla  seconda cottura, con il raggiungimento di temperature superiori
a 36°C e nel massimo di 50°C.
    Terminata  la cottura ed amalgamatasi la massa caseosa, si estrae
la cagliata con l'uso di teli di lino.
    Ogni  pescata  di  cagliata corrisponde al volume di una forma di
«Formaggio Carnia» di Malga.
    La  pescata  della cagliata viene pressata per espellere il siero
residuo e per omogeneizzare la massa caseosa. Tale processo ha durata
variabile in relazione alla pressione applicata fino ad un massimo di
24 ore.
    La salatura ha inizio entro 24 ore dalla pescata della cagliata e
dalla relativa sistemazione in apposite fascere per la pressatura; la
salatura   avviene   a   secco  mediante  aspersione  uniforme  della
superficie,  dello  scalzo  e  dell'interno della fascera, con uso di
sale «ad libitum» o tramite l'uso di tecnica mista previo preliminare
trattamento in salamoia.
    Il formaggio lavorato in malga puo' essere consumato nel luogo di
produzione  dopo  essere  stato  stagionato  in ambiente naturale per
almeno trenta giorni presso la malga stessa.
    Il  formaggio  di Malga o di mont puo' completare la stagionatura
per   la  vendita  in  luogo  diverso  dalla  produzione,  presso  un
caseificio riconosciuto nell'ambito del territorio delimitato.
                               Art. 6.
     Elementi che comprovano il legame con l'origine geografica
    Il  legame  con  l'origine geografica e' una sequenza di concause
complessive:   il  nome  del  prodotto  (Formaggio  Carnia)  coincide
completamente  con  il  territorio delimitato dal quale hanno origine
sia  il latte che il prodotto trasformato, interamente sovrapponibile
con  l'ambito  geografico  ed  amministrativo  del  territorio  della
Carnia.
    Un  insieme  di  fattori inscindibili e documentati dimostrano il
legame  geografico,  ambientale,  storico,  economico,  culturale  ed
antropologico   che  salda  il  prodotto  alla  sua  zona  d'origine,
ascrivendo  al  prodotto il ruolo di interprete primario della storia
del  territorio  carnico  -  fino  ad averne condizionato gli aspetti
paesaggistici  -  ed  al  territorio quello di coagulo «naturale» dei
requisiti del prodotto.
    Apposita  relazione storico-economica documenta quanto di seguito
si elenca in massima sintesi:
      a) l'allevamento   e'  stato  fin  dall'epoca  piu'  remota  la
principale risorsa rurale della Carnia;
      b) l'allevamento  bovino  (ben  di  piu'  di  quello caprino od
ovino,  finanche  osteggiati  dall'autorita'  nelle  varie epoche) ha
costituito   in   Carnia   la   ratio  di  un  razionale  sistema  di
alimentazione di sopravvivenza;
      c) l'alpeggio  ha  rappresentato la possibilita' di assecondare
l'allevamento  in  funzione dell'incremento demografico ed un sistema
razionale di assestamento produttivo;
      d) l'alimentazione  del  bestiame  - tutta tratta dalle risorse
espresse  dal  territorio  in  termini  di  pascoli e di foraggi - e'
prelevata  direttamente  ed esclusivamente dal territorio delimitato,
ora come allora;
      e)  i  sistemi  di  alimentazione  e  la  stessa  pratica della
«monticazione»   conferiscono   caratteristiche  esclusive  al  latte
ottenuto  in  Carnia,  sia  nella  sua  qualita'  complessiva, sia in
relazione al tenore proteico e del grasso, oltre che' in relazione al
gusto;
      f) sia il latte che il formaggio che ne deriva, grazie a questa
composizione ed ai requisiti propri dell'alimentazione dei bovini, si
caratterizzano    per   quel   gusto   tendenzialmente   e   talvolta
gradevolmente   «amarognolo»   che   rappresenta   una   irripetibile
caratteristica organolettica;
      g) la    tipica    composizione    delle    essenze   destinate
all'alimentazione  del  bestiame  da  latte,  unita  alla presenza di
grandi   varieta'  omogenee  di  erbe  e  fiori,  contribuiscono  con
chiarezza alla definizione di questi tratti distintivi;
      h) la  storia  della  caseificazione segue di pari passo i piu'
importanti  fenomeni  storici,  economici  e  sociali  della  Carnia,
divenendo  con essi quasi un «unicum» inscindibile; non e' infatti un
caso che in Carnia abbia avuto le proprie premesse la piu' importante
scuola  di caseificazione della regione (poi trasferitasi a valle); e
non  va  sottaciuta,  per  una  conferma  in  parallelo  di  un  vero
«sistema»,   la   stessa   importanza  che  tutti  i  derivati  della
caseificazione   rivestono   nell'ambito   della  stessa  gastronomia
tradizionale della Carnia;
      i) l'omogeneita'  dei  contesto  geografico-sociologico-storico
della  Carnia,  ben  distinto  dal  resto  dell'arco  alpino,  pone i
requisiti  chiari di una autonomia complessiva nel cui ambito si pone
anche  il  «Formaggio  Carnia»,  intimamente  legato  con  il proprio
ambiente  in  una  evidente espressione di un precisa identita' di un
sistema di vallate alpine nettissimo; vedasi, in proposito, l'analoga
realta'   della   D.O.P.  «Obergailtaler  Kase»  istituita  nel  Land
austriaco   della   Carinzia,  oltre  il  crinale  dello  spartiacque
politico-geografico.
    Se  profumo  di  vischio e gusto talvolta garbatamente amarognolo
rappresentano   tratti   distintivi   innegabili  legati  all'origine
geografica, l'intero percorso storico ed economico della Carnia salda
gli elementi di tipo antropologico attorno al suo formaggio, prodotto
principe  di  un  sistema  lattiero-caseario  arcaico  e  primigenio,
evolutosi  in ragione della stessa evoluzione demografica, sociale ed
economica della popolazione.
                               Art. 7.
                       Struttura di controllo
    La struttura di controllo del «Formaggio Carnia» deve possedere i
requisiti previsti dall'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
                               Art. 8.
       Elementi idonei a designare ed etichettare il prodotto
                      8.1. Disciplina generale.
    Il segno distintivo della D.O.P. e' apposto su ogni singola forma
di  «Formaggio  Carnia»  di  latteria e di Malga, in modo permanente,
mediante  compressione  dello  scalzo  all'interno  di  ogni  singola
fascera.
    Il logo della D.O.P. «Carnia» e' apposto piu' volte sullo scalzo.
    Su  ogni  singola forma di «Formaggio Carnia», in uno con il logo
della  D.O.P., e' apposta direttamente attraverso l'uso della fascera
la   data  di  inizio  della  lavorazione  del  latte,  espressa  con
l'indicazione  di  giorno,  mese  e  anno  e viene inoltre apposto il
codice  di  identificazione  attribuito  ad ogni singolo caseificio e
malga.
           8.2. Disciplina «Formaggio Carnia» di latteria.
    La   menzione  «Carnia»,  riprodotta  con  la  soluzione  grafica
esclusiva,  costituisce  il  segno  distintivo  della  D.O.P. Essa e'
impressa  sullo  scalzo  di  ogni  singola  forma - mediante l'uso di
fascere  marchianti  pari  a  80  mm  di altezza, piu' volte in senso
obliquo contrapposto nelle dimensioni 93 mm x 29 mm.
    La  menzione  inserita  nell'ovale delle dimensioni di 34 mm x 25
mm, riproduce il codice autorizzativo ed identificativo attribuito al
singolo caseificio.
    I codici alfa-numerici posti sulla destra della menzione «Carnia»
inseriti  all'interno di un rettangolo delle dimensioni 51 mm x 80 mm
evidenziano   la   data   di  inizio  lavorazione,  opposta  mediante
indicazione di giorno (due cifre arabe delle dimensioni di 31 mm x 18
mm), mese (le tre lettere iniziali delle dimensioni di 37 mm x 18 mm)
ed anno (due cifre arabe delle dimensioni di 31 mm x 18 mm).
    Su ogni singola forma di «Formaggio Carnia» conforme ai requisiti
previsti  dalla  presente disciplina, trascorso il necessario periodo
di  stagionatura  prescelto  e,  comunque,  almeno  quello minimo, e'
apposta  una  «pelure»  (etichetta  collocata  sull'intera superficie
superiore  della  singola  forma)  sulla quale, ai fini della D.O.P.,
sono indicate le seguenti menzioni:
      a) la denominazione «Formaggio Carnia»;
      b) la  ragione sociale e la sede del caseificio che effettua la
lavorazione;
      c) la  dicitura «Denominazione di origine protetta ai sensi del
regolamento CEE n. 2081/92»;
      d) la  menzione  integrativa  «Garantita  dal  Ministero  delle
politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento
CEE n. 2081/92.
    La  denominazione  «Formaggio  Carnia»  puo' essere integrata con
l'aggiunta  delle  specifiche  «vecchio»  o  «stravecchio»  a seguire
rispetto alla D.O.P.
    Conseguentemente la denominazione «Formaggio Carnia» deve esservi
riprodotta per dodici volte, con i caratteri grafici esclusivi, nelle
seguenti dimensioni e colori:
      dimensione di stampa della scritta «Formaggio»: 35 mm x 6 mm;
      colore di stampa della scritta «Formaggio»:
        verde  compiuto  il sessantesimo giorno di inizio lavorazione
(Pantone 363 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);
        marrone/arancio  compiuto il centottantesimo giorno di inizio
lavorazione (Pantone 471 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone
116 CVC);
        marrone  scuro  compiuto  il  trecentosessantesimo  giorno di
inizio  lavorazione  (Pantone 469 CVC) - giallo all'interno della «A»
(Pantone 116 CVC);
      dimensione di stampa della scritta «Carnia», 56 mm x 19 mm;
      colore di stampa della scritta «Carnia»:
        verde  compiuto  il sessantesimo giorno di inizio lavorazione
(Pantone 363 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);
        marrone/arancio  compiuto il centottantesimo giorno di inizio
lavorazione (Pantone 471 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone
116 CVC);
        marrone  scuro  compiuto il trecentosessanta giorno di inizio
lavorazione (Pantone 469 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone
116 CVC);
      dimensione di stampa della scritta «Vecchio»: 25 mm x 7 mm;
      colore  di  stampa  della  scritta  «Vecchio»:  marrone/arancio
(Pantone 471 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC);
      dimensione di stampa della scritta «Stravecchio»: 35 mm x 6 mm;
      colore  di  stampa  della  scritta «Stravecchio»: marrone scuro
(Pantone 469 CVC) - giallo all'interno della «A» (Pantone 116 CVC).
            8.3. Disciplina «Formaggio Carnia» di Malga.
    La   menzione  «Carnia»,  riprodotta  con  la  soluzione  grafica
esclusiva,  costituisce  il  segno  distintivo  della  DOP.  Essa  e'
impressa  sullo  scalzo  di  ogni  singola  forma - mediante l'uso di
fascere marchianti pari a 80 mm di altezza:
      una  volta  «di  Mont»  in  senso  orizzontale nelle dimensioni
130 mm x 21 mm;
      piu' volte in senso obliquo contrapposto nelle dimensioni 93 mm
x 29 mm;
      il termine «malga» di altezza pari a 9 mm;
      il nome della singola malga mediante l'indicazione del toponimo
geografico che tradizionalmente la contraddistingue;
      la  data  di  inizio  della lavorazione del latte, espressa con
l'indicazione di giorno, mese e anno.
    I codici alfa-numerici posti sulla destra della menzione «Carnia»
inseriti  all'interno di un rettangolo delle dimensioni 51 mm x 80 mm
evidenziano   la   data   di  inizio  lavorazione,  apposta  mediante
indicazione  di  giorno  (due cifre arabe delle dimensioni di 31 mm x
18 mm)  mese  (le tre lettere iniziali delle dimensioni di 37 mm x 18
mm) ed anno (due cifre arabe delle dimensioni di 31 mm x 18 mm).

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