MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2003 

Modifica  del  decreto  29  luglio  1999, recante «Tassi di interesse
agevolati  da  applicarsi  alle  operazioni  previste  dalla legge 18
ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni».
(GU n.154 del 5-7-2003)

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la  legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per
iniziative  economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di
Gorizia (FRIE);
  Visto  l'art.  25  della  legge  11 marzo  1988,  n.  67,  il quale
stabilisce  che  i  tassi  di  interesse  agevolati per le operazioni
previste  dalla  cennata  legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive
modifiche  che  ed  integrazioni  sono  determinate  con  decreto del
Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentito  il  Comitato
interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio,  in relazione
all'andamento del mercato finanziario;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  in  particolare  l'art.  10 del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112, il quale ha stabilito che, «con le modalita' previste
dai  rispettivi  statuti  si  provvede  a  trasferire  alle regioni a
statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
quanto  non  siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti
dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;
  Visto   il  successivo  art.  18,  comma  1  del  medesimo  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, tra l'altro, prevede che
«sono  conservate  allo  Stato le funzioni amministrative concernenti
...  la  fissazione  dei  limiti  massimi  per  l'accesso  al credito
agevolato  alle  imprese  industriali,  la  determinazione  dei tassi
minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato»;
  Visto  il decreto ministeriale del 29 luglio 1999 con il quale sono
stati  determinati in misura variabile i tassi di interesse agevolati
da  applicarsi alle operazioni di finanziamento a valere sul Fondo di
rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella
provincia di Gorizia;
  Visto  in  particolare  il  comma  1,  punto d) del dispositivo del
suddetto  decreto  ministeriale,  che determina il tasso ed indica il
periodo  di  ammortamento  per  i  mutui relativi alla costruzione di
alloggi di tipo popolare;
  Vista  la  delibera  CIPE  del  15 novembre  2001, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 2002, con
la  quale  si  e' provveduto ad uniformare il regime agevolativo FRIE
alla normativa comunitaria vigente;
  Ritenuto  che  occorra,  sulla  base  della  citata  delibera CIPE,
eliminare  dal suddetto comma l del dispositivo del decreto 29 luglio
1999 il punto d) e, conseguentemente, la citazione del medesimo punto
d)  nei  successivi commi 2 e 4, al fine di uniformare il tasso ed il
periodo  di  ammortamento  dei  mutui  destinati  alla costruzione di
alloggi  di  tipo  popolare  alla  disciplina  prevista per gli altri
settori agevolati dalla legge n. 908/1955;
  Vista  la  nota  dello scrivente n. 790795 del 14 marzo 2002 con la
quale  e'  stato  trasmesso  alla  Segreteria  del CICR, per la firma
dell'On.le   Signor   Ministro,  lo  schema  di  decreto  recante  le
summenzionate  modifiche  al  citato  decreto  ministeriale 29 luglio
1999, chiedendo l'adozione della procedura d'urgenza;
  Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, recante «Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia  concernenti  il  trasferimento  di  funzioni  in  materia  di
energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese».
  Visti   in   particolare  gli  articoli 8  e  9  di  detto  decreto
legislativo  n.  110/1998,  in  base ai quali le funzioni relative al
Fondo  di  rotazione  per  iniziative  ecqnomiche  di  cui alla legge
18 ottobre  1955,  n.  908  (F.R.I.E.),  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  sono  state  trasferite  alla  regione  Friuli-Venezia
Giulia  che,  stante  quanto  disposto  dal  comma  2 dell'art. 8 del
predetto  decreto  legislativo  n. 110/2002, e' subentrata allo Stato
nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al F.R.I.E.;
  Vista   la   legge   della   regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.  9
dell'11 aprile  2003,  recante  «Fondo di rotazione per le iniziative
economiche  nel  Friuli-Venezia  Giulia.  Adeguamento  ai  sensi  del
decreto  legislativo n. 110/2002» ed in particolare l'art. 1, laddove
e',   tra  l'altro,  stabilito  che  «sono  trasferite  alla  regione
Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di
rotazione  per  iniziative  economiche  di  cui alla legge 18 ottobre
1955,  n.  908»  e  che  «il  Fondo  e'  gestito  in conformita' alla
normativa  vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 110/2002»;
  Vista  la  deliberazione  in  data  4 marzo  2003,  con la quale il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha espresso
parere  favorevole  alle  modifiche  di  che trattasi da apportare al
citato decreto ministeriale 29 luglio 1999;
                              Decreta:
    In conformita' alla vigente normativa in materia ed alla delibera
CIPE  di  cui  in  premessa, e' soppresso il punto d) del comma 1 del
dispositivo  del decreto ministeriale in data 29 luglio 1999, recante
«Tassi  di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste
dalla  legge  18 ottobre  1955,  n.  908,  e  successive modifiche ed
integrazioni»,  al  fine  di  uniformare  il  tasso  ed il periodo di
ammortamento  dei mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo
popolare  alla disciplina prevista per gli altri settori agevolati da
detta legge.
  Conseguentemente e' soppressa la citazione nel medesimo dispositivo
del predetto punto d) nei successivi commi 2 e 4.
  Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
presso  il Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 giugno 2003
                                                Il Ministro: Tremonti