MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 1 luglio 2003 

Determinazione  del  reddito  medio  dei mezzadri e coloni per l'anno
2003, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale
obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i superstiti dei
lavoratori agricoli subordinati.
(GU n.160 del 12-7-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   per le politiche previdenziali

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.  1434,  recante  disposizioni  in  materia  di  «reinserimento,  a
domanda,  dei mezzadri, dei coloni e degli appartenenti ai rispettivi
nuclei   familiari,   nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti»;
  Visto  l'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 14 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che
prevede,  ai  fini dei contributi e delle prestazioni di cui all'art.
32,  primo comma, lettera a), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che
sia  determinato  con  decreto ministeriale il reddito dei mezzadri e
coloni  in  misura  pari  alla  retribuzione  media  stabilita  per i
salariati  fissi  dell'agricoltura  ai  sensi  del citato art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19 maggio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana del 26 maggio 2003, n.
120,  con  il  quale  sono  state  determinate  le retribuzioni medie
giornaliere  provinciali dei lavoratoni agricoli da valere per l'anno
2003  ai  sensi  del  citato art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 488 del 1968, e successive modificazioni, ai fini della
determinazione  dei  contributi e delle prestazioni previdenziali per
la categoria dei salariati fissi;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  Il  reddito  medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per
l'iscrizione    nell'assicurazione    generale    obbligatoria    per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
per  l'anno  2003 e' parificato a quello determinato, per il medesimo
anno,  con  decreto  direttoriale del 19 maggio 2003 per la categoria
dei  salariati  fissi.  Ove  detto decreto preveda retribuzioni medie
diverse  per  le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio
da   considerare,   ai   fini   del   presente   decreto,  e'  quello
corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1° luglio 2003
                                       Il direttore generale: Ferraro