Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2002(GU n.175 del 30-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 125)
AVVERTENZE
L'art. 81 della Costituzione della Repubblica dispone, fra
l'altro, che con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese, soggiungendo che ogni altra
legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per
farvi fronte.
L'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio, dispone che con decreti del Presidente della Repubblica
possono iscriversi in bilancio somme occorrenti per restituire
tributi indebitamente riscossi ovvero tasse e imposte su prodotti che
si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti
relativi al debito pubblico a seguito di operazioni di conversione od
altre analoghe, per integrare assegnazioni relative a stipendi,
pensioni ed altri assegni fissi, per integrare la dotazione del fondo
speciale per la riassegnazione dei residui passivi perenti del conto
capitale nonche' per fronteggiare le esigenze derivanti dalle
disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo
II, del regolamento n 2891/77 del Consiglio delle Comunita' europee
del 10 dicembre 1977 e successivi nodificazioni.
Inoltre, l'art. 11-bis del testo aggiornato della legge 5 agosto
1978, n. 468 recante riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio, stabilisco che la legge
finanziaria, in apposita norma preveda gli importi dei fondi speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che
si presuppone siano approvati nel corso degli esercizi finanziari
compresi nel bilancio pluriennale.
Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non
corrispondono ai progetti di legge gia' aprovati da un ramo del
Parlamento, di quelli di conto capitale non utilizzate entro l'anno
cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di
spese corrispondenti ad obblighi internazionali, ovvero ad
obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al
comma 3, lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza
dell'esercizio a cui si riferisce, purche' il provvedimento risulti
presentato alle Camere entro l'anno od entri in vigore entro il
termine di scadenza dell'anno successivo,
In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal
perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono isritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i
provvedimenti stessi. Infine, l'art. 2, secondo comma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 469 del 10 novembre 1999 dispone che
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica le somme versate in entrata dopo il
31 ottobre di ciascun anno finanziario e comunque entro la chiusura
dell'esercizio, siano rassegnate alle corrispondenti unita'
previsionali di base dell'anno successivo.
Cio' premesso, ai fini della consultazione della situazione di
bilancio, modificata in considerazione della nuova struttura prevista
alla legge n. 94 del 3 aprile 1997 e dal decreto legislativo n. 279
del 7 agosto 1997 si fa' presente quanto segue:
a) nella parte dedicata alla gestione di competenza, accanto
allo sviluppo delle previsioni, si riportano gli accertamenti
d'entrata distinti in attivita' ordinaria di gestione e attivita' di
accertamento e controllo e gli impegni di spesa raggruppati per
magroaggregati, a secondo della tipologia di spesa;
b) nella parte relativa alla gestione di cassa e' esposto lo
sviluppo delle relative autorizzazioni;
c) infine, le variazioni alle previsioni iniziali di bilancio
vengono analizzate per tipo di variazione e per provvedimento
distintamente nella fase di competenza e nella fase di cassa.
Gli effettivi incassi o pagamenti avvenuti dall'inizio
dell'esercizio a tutto il mese di dicembre distintamente per
competenza nell'anno finanziario 2002 e residui degli esercizi
precedenti, sono, invece, esposti nel conto riassuntivo del Tesoro.
----> Vedere tabelle da pag. 4 a pag. 70 <----