MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 3 luglio 2003 

Utilizzo delle economie relative agli interventi di agevolazione alle
imprese  di  cui  alle  leggi n. 64/1986 e n. 488/1992 e ripartizione
delle  risorse finanziarie assegnate ai bandi della legge n. 488/1992
per il 2003 tra i settori industria, turismo e commercio.
(GU n.163 del 16-7-2003)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
  Visto  l'art.  60, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che
prevede   l'istituzione,   presso   il   Ministero   delle  attivita'
produttive, di un apposito Fondo in cui confluiscono, tra l'altro, le
economie  degli  interventi  citati  nello  stesso  comma  (legge  n.
488/1992,  programmazione  negoziata, nonche' legge n. 64/1986) e che
per  l'utilizzo di tali economie provveda il Ministro delle attivita'
produttive con proprio decreto;
  Accertate,  alla data del presente decreto, economie pari a 1.276,0
milioni  di  euro,  con  riferimento  alla legge n. 488/1992, e 664,0
milioni di euro con riferimento alla legge n. 64/1986;
  Considerato  che  l'art.  61,  comma  10  della  predetta  legge n.
289/2002 prevede, in particolare, che le dette economie relative alla
legge  n.  488/1992  siano  utilizzate,  oltre che per gli interventi
previsti  dalla medesima legge n. 488/1992, anche, nel limite del 30%
delle  economie  stesse,  per  il finanziamento di nuovi contratti di
programma;
  Visto   il  proprio  decreto  del  30  maggio  2003  relativo  alla
ripartizione  del  Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese,
di  cui  all'art.  52  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, in
aggiunta  ai precedenti stanziamenti, assegna alla legge n. 488/1992,
per  il  triennio  2003-2005,  538,00  milioni di euro, comprensivi i
3,6 milioni   di   euro  per  gli  oneri  relativi  al  funzionamento
dell'Istituto per la promozione e industriale, ai sensi dell'art. 60,
comma 3 della predetta legge n. 289/ 2002;
  Ritenuto  di dover utilizzare le dette risorse per i bandi del 2003
della  legge n. 488/1992 relativi ai settori «industria», «turismo» e
«commercio»  e  di  doverle  al  contempo integrare utilizzando parte
delle   predette   economie,   al   netto   di  quelle  destinate  al
finanziamento  dei  contratti  di  programma,  al  fine  di garantire
un'adeguata   copertura   finanziaria  al  fabbisogno  delle  domande
presentate  dalle  imprese ed al fine di assicurare il pieno utilizzo
delle risorse comunitarie;
  Ritenuto di dover utilizzare la restante parte delle dette economie
per  integrare  le  risorse gia' destinate con proprio decreto del 17
luglio  2002  ai  bandi  della legge n. 488/1992 del 2002 dei settori
«turismo»  e  «commercio»,  al  fine  di  tenere conto del fabbisogno
effettivo  derivante  dalle domande nel frattempo presentate, nonche'
per  il  finanziamento  di  un secondo bando, di prossima apertura ai
sensi della misura 2.1.a - P.I.A. innovazione del programma operativo
nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale»;
  Ritenuto, altresi, al fine di consentire la completa attuazione dei
bandi  della  legge  n.  488/1992 per il 2003, di definire il riparto
delle risorse finanziarie assegnate alla legge per lo stesso anno tra
i settori «industria», «turismo» e «commercio:

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Le  economie  relative  alle  leggi  n.  64/1986  e n. 488/1992
accertate  alla  data  del  presente  decreto, pari, rispettivamente,
664,0 e 1.276,0 milioni di euro, allocate nel Fondo istituito, presso
il Ministero delle attivita' produttive i sensi dell'art. 60, comma 3
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzate come di seguito
specificato:
    383,0  milioni di euro, pari al 30% delle suddette economie della
legge n. 488/1992, per i contratti di programma;
    1.230,0  milioni  di  euro  per  i  bandi del 2003 della legge n.
488/1992,  ad  integrazione  delle risorse gia' destinate con decreto
ministeriale   del  30  maggio  2003,  da  ripartire  tra  i  settori
«industria» «turismo» e «commercio»;
    180 milioni di euro per i bandi del 2002 della legge n. 488/1992,
di  cui  155,0  milioni  di euro al settore «turismo» e 25 milioni di
euro al settore «commercio», ad integrazione delle rispettive risorse
gia' assegnate con decreto ministeriale del 17 luglio 2002;
    147  milioni  di euro per l'attuazione di un nuovo bando relativo
alla   misura  2.l.a - P.I.A.  Innovazione  del  programma  operativo
nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».
  2.  Le  risorse  complessivamente assegnate ai bandi della legge n.
488/1992  per il 2003, pari a 1.764,4 milioni di euro, sono ripartite
tra i settori «industria», «turismo e «commercio» come segue:
    il 70% al settore «industria», pari a 1.235,1 milioni di euro;
    il 25% al settore «turismo», pari a 441,1 milioni di euro;
    il 5% al settore «commercio», pari a 88,2 milioni di euro.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano