MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2003 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Bruera  Lorena  Guadalupe  di titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di psicologo.
(GU n.176 del 31-7-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998 a norma dell'art. 1, comma 6;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988,
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Bruera  Lorena  Guadalupe,  nata a
Esperanza (Argentina) il 2 gennaio 1973, cittadina argentina, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo   n.  115/1992  il  riconoscimento  del  titolo
accademico professionale argentino di psicologo di cui e' in possesso
dall'11 agosto  1997, come attestato dal certificato di iscrizione al
«Colegio  de  Psicologos»  della  provincia  di  Santa  Fe,  ai  fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
psicologo;
  Considerato  che la richiedente ha conseguito presso l'«Universidad
Nacional»   di  Rosario  (Argentina)  il  25 marzo  1997,  il  titolo
accademico di licenciada en psicologia;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 31 marzo 2003;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  psicologo  - Sezione A dell'albo professionale, come
risulta  dai  certificati  prodotti,  per  cui  non appare necessario
applicare misure compensative;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in  possesso  di  permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari,  rinnovato  dalla  questura di Milano in data
2 maggio 2002 valido fino al 16 maggio 2007;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Bruera Lorena Guadalupe, nata a Esperanza (Argentina)
il  2 gennaio  1973,  cittadina  argentina, e' riconosciuto il titolo
accademico  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  psicologi  - sezione A - e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 18 luglio 2003
                                          Il direttore generale: Mele