AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2003 

Accertamento  del  periodo  di parziale funzionamento del servizio di
pubblicita' immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena.
(GU n.181 del 6-8-2003)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                            della Toscana

  Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre
2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata resa esecutiva
l'Agenzia   del   territorio,   prevista  dall'art.  64  del  decreto
legislativo n. 300/1999;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  regolamento  di  amministrazione
dell'Agenzia  del  territorio,  approvato  il 5 dicembre 2000, con il
quale  e'  stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e
le  procedure  precedentemente  poste  in essere nel Dipartimento del
territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture
specificate  attraverso  le disposizioni di cui al precedente art. 8,
comma 1»;
  Visto  il  decreto-legge  21  ottobre 1961, n. 498, convertito, con
modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per
la   sistemazione  di  talune  situazioni  dipendenti  da  mancato  o
irregolare funzionamento degli uffici finanziari;
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che
ha  modificato  gli  articoli  1  e  3  del  citato  decreto-legge n.
498/1961,   sancendo   che   prima   dell'emissione  del  decreto  di
accertamento  del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli
uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione
organizzativa  dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo
il Garante del contribuente;
  Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 33 del legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio  provinciale  del territorio di Siena
prot.  n.  155971  in  data  27  giugno 2003, con la quale sono stati
comunicati  la  causa  e  il  periodo  del  mancato funzionamento del
servizio di pubblicita' immobiliare dell'Ufficio;
  Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel
fatto  che  nel  giorno  27  giugno nella sede di Siena ha funzionato
soltanto  il  servizio delle ispezioni e le trasmissioni telematiche,
mentre  nella  sede di Montepulciano sono state soltanto accertate le
formalita'  -  e'  dipeso  da  evento  di  carattere  eccezionale non
riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;
  Sentito  l'ufficio  del  Garante  del  contribuente  per la regione
Toscana,  che  in  data  9  luglio  2003  con  protocollo  n.  312 ha
confermato la suddetta circostanza;

                             Determina:
  E'  accertato  il periodo di parziale funzionamento del servizio di
pubblicita'  immobiliare  dell'Ufficio  del  territorio  di Siena nel
giorno 27 giugno 2003.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Firenze, 11 luglio 2003
                                  p. Il direttore regionale: Belfiore