MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 luglio 2003 

Proroga  delle  prove  di  velocita' e di emissioni sui motoveicoli e
ciclomotori a due ruote.
(GU n.179 del 4-8-2003)

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  ministeriale  16 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  48  del  28 febbraio  2000,  con il quale il
Ministro  dei  trasporti  e della navigazione ha dettato disposizione
per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  296  del  20 dicembre  2000, con il quale il
Ministro  dei  trasporti e della navigazione ha fissato il calendario
delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23 novembre  2001, con il quale il
Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  fissato  il
calendario  delle  revisioni  dei  motoveicoli  e dei ciclomotori per
l'anno 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 novembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  9 dicembre 2002, con il quale sono
state  emanate  disposizioni  in  ordine alla revisione periodica dei
motoveicoli  e  dei  ciclomotori,  fissando al 1° luglio 2003 la data
dalla  quale  procedere  agli  accertamenti  relativi  alle emissioni
inquinanti  per  ciclomotori  e  motoveicoli,  nonche'  la  prova  di
velocita' dei ciclomotori;
  Visto  il  decreto  direttoriale  4 gennaio  2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 6 marzo 2002 con cui sono state definite
le  caratteristiche  tecniche  dell'analizzatore dei gas di scarico e
banco prova velocita' per prove inquinamento;
  Vista  la  circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003 con cui sono
state definite le caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi
a  rulli  per  prove  di  velocita'  di  ciclomotori  a  tre  ruote e
quadricicli leggeri;
  Vista  la  circolare  n.  1066/404 del 19 maggio 2003 con cui viene
definita  la  procedura  di  prova  per  il controllo della velocita'
massima dei ciclomotori, art. 52 del codice della strada;
  Visto  il  decreto  direttoriale  20 giugno  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 145 del 25 giugno 2003 con cui viene definita
la  procedura  di  prova  per  il  controllo  dei  gas di scarico per
ciclomotori  e  motoveicoli  omologati  secondo  il  capitolo 5 della
direttiva 97/24/CE;
  Visto  il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 154 del 5 luglio 2003 con cui viene prorogata
al  1° gennaio 2004 la prova di velocita' dei veicoli a tre e quattro
ruote,  art.  52  del codice della strada e la prova di emissione dei
veicoli  a  tre  e  quattro  ruote  articoli 52 e 53 del codice della
strada;
  Considerato  che  le  prove  di  velocita'  ed emissione dei gas di
scarico sui veicoli in esame debbono essere effettuate con specifiche
attrezzature  e  che non tutte le officine autorizzate ex art. 80 del
codice  della  strada  hanno  provveduto  tempestivamente  alla  loro
installazione,  non  potendo  pertanto essere operative alla data del
1° luglio 2003;
  Considerata  l'istanza avanzata da alcune associazioni di categoria
delle  officine  autorizzate  ex  art.  80 del codice della strada di
prorogare,  per  un  limitato  lasso temporale, l'effettuazione delle
prove   di   velocita'   ed  emissione  sui  veicoli  ciclomotori  e'
motoveicoli  per  dar  modo  alle  officine  non  ancora dotate delle
specifiche attrezzature di provvedere alla loro installazione e messa
in esercizio, e per poter dar corso, nell'ambito del gruppo di lavoro
attrezzature   costituito  in  seno  al  Dipartimento  dei  trasporti
terrestri  ad  un  confronto sollecitato dalle stesse associazioni di
categoria  delle  officine  con le associazioni dei costruttori delle
attrezzature  sul  livello  di  sicurezza  di alcuni apparati che non
offrirebbero,  secondo  il  parere  delle  prime un grado ottimale di
protezione per gli addetti e per i veicoli in revisione;
  Considerato   che   dagli  incontri  tenuti  dal  Dipartimento  dei
trasporti   terrestri  del  Ministero  con  le  rappresentanze  delle
associazioni  di categoria sulla richiesta di proroga, e' scaturito e
formalmente  verbalizzato che la concessione di detta proroga sino al
1° gennaio  2004,  risulta  da un lato sufficiente a garantire che le
officine  non  ancora  approvvigionate  si  allineino  per offrire la
massima diffusione del servizio sul territorio, e dall'altra piu' che
congruo per un confronto tecnico tra le associazioni delle officine e
quelle  dei  costruttori  di attrezzature sui livelli di sicurezza di
alcuni apparecchi;
  Considerata   l'opportunita'   di   realizzare  nell'intero  ambito
nazionale  una rete adeguata di officine ex art. 80, fornita di tutte
le  apparecchiature  necessarie, in grado di soddisfare pienamente la
richiesta dell'utenza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Fatto  salvo  quanto  gia'  previsto  dal  decreto ministeriale del
30 giugno  2003  relativamente  ai  ciclomotori e motoveicoli a tre e
quattro  ruote,  la prova di velocita' dei veicoli a due ruote di cui
all'art.  52  del  codice  della  strada  e la prova di emissione dei
veicoli  a  due  ruote  di cui agli articoli 52 e 53 del codice della
strada viene prorogata al 1° gennaio 2004.
    Roma, 30 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Lunardi